sabato 20 dicembre 2014

Alcune considerazioni generali (non politiche nè faziose nè strumentali) sull'elezione del Presidente della Repubblica

E' già iniziata la "bagarre" governo-parlamento sulla prossima e imminente elezione del futuro Presidente della Repubblica Italiana. Ai sensi dell'art. 87 "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". Queste le prerogative generali del Presidente. Ma: l'art. 88 ricorda che: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura". Inoltre:  secondo l'art. 89 "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri". Una serie di "pesi e contrappesi" di "checks and balances" tipiche dello Stato costituzionale a presidio della democrazia e del buon funzionamento costituzionale dello Stato e della sua forma di governo. Inoltre, ai sensi dell'art. 139 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". Quindi che aggiungere. La persona (il cittadino) che può essere eletto Presidente della Repubblica può essere chiunque; l'unico limite è posto dall' art. 84 che sancisce che "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici". Anche un non politico dunque; proveniente dal mondo della cultura, della scienza, sempre che rappresentativo del nostro Paese, delle nostre tradizioni, della nostra cultura (delle nostre culture?); sempre che dia tutte le garanzie di indipendenza, imparzialità e autonomia che la Costituzione richiede. Inoltre sia di specchiata moralità e rappresenti la Nazione in conformità con il giuramento alla bandiera previsto dall'art. art. 91 (Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune). Quanto alla moralità richiesta non ci sarebbe bisogno di una norma costituzionale ma, direi, una norma etica, di buon senso. Il Presidente rappresenta l'unità nazionale, la garanzia degli equilibri costituzionali al fine di non fare prevalere un potere sull'altro. Pertanto, così come "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" (art. 54, primo comma); a maggior ragione "Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54, secondo comma). E il Presidente della Repubblica è il primo cittadino!