lunedì 21 luglio 2014

Breve nota sulla tutela del consumatore-turista


In periodo di vacanze e di viaggi può essere utile sapere che il diritto dell'Unione europea (questo fastidioso sconosciuto!) propone, da anni, una serie di atti molto importanti a tutela del consumatore-turista-viaggiatore.  Ma noi non ne sappiamo nulla. Ritardi di voli, di treni o di navi, cancellazione, overbooking, smarrimento di bagagli, per non giungere alla c.d. "vacanza rovinata", sono espressioni tipiche di una disfunzione del sistema dei trasporti e dell'accoglienza che non si verifica soltanto nel periodo di vacanza, ma che nei mesi "caldi" si manifesta con maggiore frequenza; in una parola problematiche del viaggio e del turismo in senso generale. Più propriamente, dal punto di vista giuridico, si deve parlare di inadempimento contrattuale con tutto ciò che ne deriva in materia di danno e suo risarcimento.  Noi non conosciamo i nostri diritti; così che, accettiamo di buon grado, passivamente, ciò che ci propongono a parziale ristoro del danno subito; eppure un ritardo, un negato imbarco (overbooking), o ancora lo smarrimento (momentaneo o definitivo) di un bagaglio, è pur sempre foriero di un danno, piccolo o grande che sia,  che va risarcito. Il diritto UE in materia di tutela del consumatore è la fonte applicabile alle fattispecie testè citate. Non può richiamarsi una norma di diritto italiano in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore giacchè la norma UE (provvista di effetto diretto) prevale e deve essere applicata. Come se fosse una legge italiana. Non sto a dare il dettaglio delle normative UE in materia, ma si sappia che in caso di overbooking (aereo o navale) la normativa europea è molto protettiva nei confronti dei consumatori; lo stesso dicasi per i ritardi dei treni superiori ai 60 minuti e più; così come nel caso più grave della c.d. "vacanza rovinata" che presenta, dopo la sentenza della Corte UE nel caso Litner, una nuova fattispecie di danno esitenziale.