sabato 2 novembre 2019

Approvazione del bilancio nazionale e regole UE

Da un po’ di tempo si ascoltano (e si leggono) commenti insofferenti alle “interferenze” dell’Unione europea (UE) nella procedura nazionale di approvazione del bilancio del nostro Paese. Comprendo perfettamente. Si tratta però di interpretazioni faziose, di carattere “sovranista” e/o “nazionalista” (in verità siamo tutti un pò nazionalisti e fieri delle identità nazionali!), di chi non conosce il contesto giuridico e le regole che governano la formazione delle leggi di bilancio negli Stati membri nell’ambito dell’Unione economica e monetaria (UEM) e in particolare dell’eurozona. È conseguente alla crisi planetaria di origine USA (fallimento Lehman Brothers 2008) che, sul versante italiano, sono state modificate le regole nazionali di formazione del bilancio annuale, con modifiche anche di rango costituzionale ex artt. 81 e 97 (la c.d. "regola aurea" del pareggio di bilancio)come peraltro hanno fatto tutti gli altri Stati dell’eurogruppo. Sul versante comunitario, inoltre, durante il periodo della crisi, nuove norme comuni sono state aggiunte a quelle preesistenti, con l’obiettivo di dare una risposta immediata all’emergenza e superare una fase estremamente difficile dell’economia europea. Dopo più di 10 anni, alla luce degli eventi, può affermarsi che la risposta dell’Unione europea alla crisi globale ha confermato le intuizioni dei Padri della moneta unica europea, benché l’UEM a tutt’oggi non presenta tutti gli strumenti tipici (e necessari) di una “zona monetaria ottimale”. Di conseguenza l’attuale struttura dell’euro e dell’UEM è necessariamente perfettibile e si attendono dai governi degli Stati membri (sono loro che possono modificare i Trattati) improrogabili prese di posizione in materia. Sottolineo preliminarmente il complesso e variegato quadro giuridico di riferimento che presenta un coacervo di norme UE di vario livello (Trattati e atti delle istituzioni UE, legislativi e non) nonchè accordi internazionali adottati dagli Stati membri al di fuori della cornice dei Trattati UE. Ciò detto semplifico al massimo il procedimento UE di valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) degli Stati membri dell’eurogruppo, si badi bene non del bilancio già approvato! La procedura si inserisce nell’ultima fase del cosiddetto “semestre europeo” vale a dire quel procedimento che inizia ogni novembre di ciascun anno e termina nel mese di dicembre dell’anno successivo con l’approvazione del bilancio dello Stato (al più tardi) entro il 31 dicembre. É stabilito un regime cronologico regolato e scandito da scadenze. A novembre la Commissione europea pubblica la sua analisi generale annuale della crescita nell’Unione europea e definisce le priorità per l’anno successivo. Si tratta di un follow up e ipotesi degli obiettivi generali. Nel mese di marzo il Consiglio dell’Unione europea definisce gli orientamenti politici macroeconomici; entro il 15 aprile ogni Stato membro presenta il piano di stabilità ed eventuali riforme; a inizio giugno la Commissione elabora delle raccomandazioni; a giugno il Consiglio Ecofin (ministri dei governi nazionali con competenze economico-finanziarie) se approva le raccomandazioni della Commissione successivamente le adotterà nel mese di luglio. Entro il 15 ottobre ogni Stato membro deve presentare il DPB alla Commissione europea. La Commissione entro due settimane dalla ricezione può chiedere di rivedere il progetto ovvero ritenerlo in linea con le aspettative. In ogni caso la legge di bilancio deve essere approvata sul piano nazionale e nel rispetto delle regole costituzionali entro il 31 dicembre. Ogni anno si ripete la procedura con le stesse scadenze. Va ricordato che la Commissione europea (anche se demonizzata dai mass media e da molti politici) in uno spirito di collaborazione con i rappresentanti dei governi nazionali, formula vari pareri e prese di posizione senza tuttavia disporre di alcun potere di veto sulla procedura di approvazione del bilancio nazionale. Questo è bene tenerlo in conto. La Commissione europea in questa procedura è l’organo tecnico che segnala eventuali discrasie e invita i governi a prendere le misure correttive del caso. Per spiegare meglio, il ruolo tecnico della Commissione (titolare di una legittimazione tecnica) non può prevalere sulla legittimazione democratica che caratterizza il procedimento nazionale di approvazione della legge di bilancio che, presentata dal governo e successivamente approvata dal Parlamento. È su questo punto siamo tutti d’accordo. Eventuali decisioni “sanzionatorie” saranno prese successivamente dal Consiglio dell’Unione europea, organo rappresentativo dei governi nazionali. Ad esempio in materia di disavanzi eccessivi (articolo 126 TFUE) è il Consiglio che delibera a seguito di rapporti e relazioni della Commissione europea e sempre dopo aver messo il governo nella possibilità di spiegare i motivi dell’inadempimento.