mercoledì 20 aprile 2016

Le “amnesie selettive” dell’Unione europea a proposito del rinnovato “caso Turchia 2016”

Adriana Cerretelli (che riceverà il I Premio "Europa" 2016 a Ventotene il 28 maggio p.v.) nel suo attento editoriale su “Il Sole 24 Ore” di martedì 8 marzo 2016 dal titolo “L’Europa spaccata al gran ballo del sultano” (consultabile su http://www.ilsole24ore.com/…/l-europa-spaccata-gran-ballo-s…) afferma, cito: “Che l’emergenza rifugiati e il modo in cui sarà gestita e risolta sia destinata a scrivere, nel bene e nel male, la storia di una nuova Europa non è una novità. Nuovo è il suo patto di ferro con la Turchia di Tayyip Erdogan, improvvisamente elevata a 29° paese membro dell’Unione. Di fatto se non di diritto. Con un clamoroso voltafaccia che sbriciola resistenze che sembravano insuperabili e, soprattutto, sorvola sulle condizioni minime richieste, cioè il rispetto dei cosiddetti valori fondamentali europei, come libertà di stampa e di espressione, parità di genere, tutela delle minoranze, curda prima di tutto. Sono famose le amnesie selettive europee: non saranno né le prime né le ultime”. Di fatto non di diritto, appunto. La questione dell’adesione della Repubblica di Turchia prima alle Comunità europee poi all’Unione è un fatto vecchio a partire dal c.d. “Accordo di Ankara” del 1963, accordo di associazione sottoscritto con l'allora Comunità economica europea. Successivamente la Repubblica di Turchia ha presentato formale domanda di adesione nel 1987 ed è stata dichiarata paese candidato nel 1999. I negoziati con l’Unione europea sono stati avviati nel 2005 e non si sono ancora conclusi. Tant’è che la Turchia non è il 29° Stato delll’Unione quanto meno sul piano strettamente giuridico, sebbene in questa fase storica sembrerebbe esserci un’accelerazione dell’adesione a danno dei valori e delle regole comuni. Che hanno riguardato tutti gli Stati membri (con diverse sfumature) allorché chiesero di entrare nell’Unione. Di regola, le varie fasi dell’adesione e la procedura sono lunghe e complesse; se si considerano le precedenti 22 adesioni di nuovi Stati “europei” sino ad oggi. A seguito dell’apertura dei negoziati con la Turchia nel 2005, la Commissione europea ha lanciato nel maggio 2012 una «road map» per rivitalizzare le relazioni bilaterali sostenendo gli sforzi compiuti dallo Stato richiedente l’adesione per allinearsi al c.d. “acquis” dell'Unione. Dopo oltre tre anni di sospensione dei negoziati, nel dicembre 2013 l'Unione ha firmato un accordo con la Turchia c.d. di “riammissione” e, in quella sede, è ripartita la fase negoziale ed è stato aperto un nuovo capitolo di negoziato sulla politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali che fanno parte dei cc.dd. «capitoli tematici». Ricordo a tal riguardo che l’acquis comunitario (vale a dire tutto il diritto UE vigente dal 1951 ad oggi che uno Stato candidato all’adesione deve necessariamente “assorbire” nel prorio ordinamento giuridico) è suddiviso in 35 aree politiche (“dossier”), ciascuna da negoziare separatamente e a discrezione della Commissione europea (che tiene informati Parlamento europeo e Consiglio) senza un’ordine sistematico/cronologico e, perché no, di valori. Durante questa fase la Commissione europea collabora con gli Stati candidati nell’attuazione dell’ acquis e li assiste nel corso di tutta la procedura con strumenti tecnici e di finanziamento di preadesione. Allo stato attuale, otto capitoli (dei 35 “dossier”) sono bloccati e nessun capitolo sarà chiuso provvisoriamente fino a quando la Turchia non applicherà alla Repubblica di Cipro (Stato membro dell’Unione !) il «protocollo addizionale all'accordo di associazione di Ankara». Come dire: entro nel Club ma con Cipro non voglio aver nulla a che fare! E questo è evidentemente un nodo difficile da sciogliere. Non il solo. Alcuni Stati membri dell'Unione si sono opposti all'apertura di ulteriori capitoli negoziali. Vi sono pareri discordanti in merito all'opportunità di aprire i “dossier” chiave 23 e 24, che sono direttamente legati a molte questioni che destano preoccupazione nelle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia (diritti e libertà fondamentali, sicurezza, giustizia). Ricordo, a tal riguardo, che l’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea (TUE) costituisce la base giuridica per qualsiasi Stato “europeo” che intenda aderire all’Unione; mentre l’articolo 2 TUE stabilisce i valori su cui si fonda l’UE: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti dminoranze (Curdi). Inoltre questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Non mi pare che ci siano ancora le condizioni per l’adesione stando al dato normativo. Salvo “amnesie” a favore di altri valori geo-politici, umanitari, economici, commerciali ritenuti in questa fase storica preminenti. Lo Stato candidato deve complessivamente soddisfare i “criteri di Copenaghen” (1993), criteri di ammissibilità che attengono 1) alla capacità dello Stato di essere in grado di applicare il diritto dell’Unione europea e 2) garantire che il diritto comune europeo recepito nella legislazione nazionale 3) sia attuato in modo effettivo. Inoltre non solo deve rispettare, come detto, i valori di cui all'articolo 2 TUE ma anche che si impegni a promuoverli. L’Unione europea si riserva il diritto di decidere quando lo Stato candidato ha soddisfatto i criteri di adesione. Lo Stato europeo che soddisfa i criteri appena citati presenta una richiesta formale al Consiglio dell’Unione (non Consiglio europeo!) che informa il Parlamento europeo, la Commissione e i Parlamenti nazionali della domanda di adesione. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il cammino è lungo ed irto di asperità…salvo amnesie…