venerdì 17 marzo 2017

Velo in azienda tra principio di non discriminazione e principio di parità di trattamento. In margine alla sentenza Corte UE causa C-157/15, Lussemburgo, 14 marzo 2017

Il 12 febbraio 2003, Samira Achbita, di fede musulmana, è stata assunta come receptionist dall’impresa G4S. Tale impresa privata fornisce, in particolare, servizi di ricevimento e accoglienza a clienti sia del settore pubblico sia del settore privato. All’epoca dell’assunzione della sig.ra Achbita, una regola non scritta interna alla G4S vietava ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nell’aprile 2006, la sig.ra Achbita ha informato il datore di lavoro del fatto che intendeva indossare il velo islamico durante l’orario di lavoro. In risposta, la direzione della G4S le ha comunicato che il fatto di indossare un velo non sarebbe stato tollerato in quanto portare in modo visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si atteneva l’impresa nei suoi contatti con i clienti. Il 12 maggio 2006, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra Achbita ha comunicato al proprio datore di lavoro che avrebbe ripreso l’attività lavorativa il 15 maggio e che da allora in poi avrebbe indossato il velo islamico. Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13 giugno 2006. Essa prevede che «è fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». Il 12 giugno 2006, a causa del perdurare della sua volontà di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, la sig.ra Achbita è stata licenziata. Essa ha contestato tale licenziamento dinanzi ai giudici del Belgio. Adito della controversia, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) si interroga sull’interpretazione della direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro1. In sostanza, tale giudice intende sapere se il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisca una discriminazione diretta. Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia rammenta innanzitutto che nella direttiva si intende per «principio di parità di trattamento» l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, tra le altre cose, sulla religione. Sebbene la direttiva non contenga alcuna definizione della nozione di «religione», il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nonché alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, riaffermate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Pertanto, la nozione di religione deve essere interpretata nel senso che essa comprende sia il fatto di avere convinzioni religiose, sia la libertà degli individui di manifestarle pubblicamente. La Corte rileva che la norma interna della G4S si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna. Tale norma tratta, pertanto, in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralità di abbigliamento. Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale norma interna sia stata applicata in modo diverso alla sig.ra Achbita rispetto agli altri dipendenti della G4S. Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva. La Corte rileva che non è tuttavia escluso che il giudice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna istituisca indirettamente una disparità di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora fosse dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, siffatta disparità di trattamento non costituirebbe una discriminazione indiretta qualora fosse giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. La Corte, pur sottolineando che il giudice nazionale investito della controversia è l’unico competente a stabilire se e in quale misura la norma interna sia conforme a tali requisiti, fornisce indicazioni al riguardo. Essa rileva che è legittima la volontà di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’immagine di neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti. Tale intenzione, infatti, rientra nell’ambito della libertà d’impresa, riconosciuta dalla Carta. Inoltre, il divieto di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico. A tale proposito, il giudice nazionale deve verificare se la G4S avesse stabilito, prima del licenziamento della sig.ra Achbita, una politica generale ed indifferenziata al riguardo. Nel caso di specie, occorre altresì verificare se il divieto interessi unicamente i dipendenti della G4S che hanno rapporti con i clienti. In caso affermativo, il divieto deve essere considerato strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita. Occorre inoltre verificare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all’impresa, e senza che quest’ultima debba sostenere un onere aggiuntivo, fosse possibile per la G4S proporre alla sig.ra Achbita un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti, invece di procedere al suo licenziamento. La Corte conclude, pertanto, che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva. Siffatto divieto può invece costituire una discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, tale discriminazione indiretta può essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Spetta alla Corte di cassazione belga verificare se sussistono tali condizioni. 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). www.curia.europa.eu

lunedì 20 febbraio 2017

Onu, Nato, Unione europea e altre organizzazioni internazionali: più di 500 posti di lavoro...

NEWS24 20 febbraio 2017 Onu, Nato, Unione europea: più di 500 posti da Parigi a New York – di Francesca Barbieri e Daniele Cesarini Onu Posizioni aperte: 365Figure cercate: si selezionano vari professionisti: dai funzionari per gli affari economici a quelli finanziari, dagli informatici ai project manager. Tra i requisiti indispensabili, oltre alla laurea, l'inglese fluente, e in alcuni casi esperienza pregressa, ecc. Ne Il Sole 24 Ore di oggi lunedì 20 febbraio 2017, pag. 11

domenica 15 gennaio 2017

L’Unione europea è condannata a versare un congruo risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE

www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Tribunale dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 1/17 Lussemburgo, 10 gennaio 2017 Sentenza nella causa T-577/14 Gascogne Sack Deutschland e Gascogne / Unione europea L’Unione europea è condannata a versare più di EUR 50 000 di risarcimento danni alle società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE L’eccessiva durata del procedimento ha causato contestualmente un danno materiale (pagamento di spese di garanzia bancaria) e un danno morale (stato d’incertezza nel quale si sono ritrovate le due società) Le società Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e Gascogne (ex Groupe Gascogne) hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa nel settore dei sacchi industriali 1. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011 2. In seguito a impugnazioni la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013 3, le sentenze del Tribunale e, pertanto, le ammende dall’importo totale di EUR 13,2 milioni inflitte alle due società. La Corte ha, tuttavia, osservato che le due società potevano proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne chiedono quindi al Tribunale di condannare l’Unione europea al pagamento di circa EUR 4 milioni come risarcimento, sia a titolo di danno materiale (la richiesta è per circa EUR 3,5 milioni) sia a titolo di danno morale (la richiesta è per EUR 500 000), danni che le predette società asseriscono di aver subìto in ragione dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Si tratta della prima causa in materia a essere decisa 4. Con la sentenza odierna, il Tribunale, statuendo in composizione ampliata e diversa da quella che ha originariamente deciso la controversia 5, accoglie in parte i ricorsi delle due società, riconoscendo un’indennità di EUR 47 064,33 alla Gascogne a titolo di danno materiale subìto e di EUR 5 000 a ciascuna delle due società a titolo di danno morale. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata, 2) effettività del danno e 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato. Quanto alla prima condizione (illiceità del comportamento contestato alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto istituzione dell’Unione), il Tribunale ritiene che il diritto che la 1 Decisione C(2005) 4634 della Commissione europea, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali). 2 Sentenze del Tribunale del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06) e Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06); v. anche comunicato stampa n. 121/11. 3 Sentenze della Corte del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C-40/12 P) e Gascogne/Commissione (C-58/12 P); v. anche comunicato stampa n. 150/13. 4 In altre quattro cause un’impresa ha chiesto il risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento (cause, rispettivamente, Aalberts Industries, T-725/14, Kendrion, T-479/14, ASPLA e Armando Álvarez, T-40/15, e Guardian Europe, T-673/15). 5 Condizione imposta dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013 (v. nota 3). www.curia.europa.eu causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE 6, sia stato violato in ragione dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06. Infatti, il procedimento si è protratto per circa cinque anni e nove mesi e nessuna delle circostanze di dette cause poteva giustificare una tale durata. In particolare, il Tribunale rileva che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall’altro, l’apertura della fase orale è, in linea di principio, una durata adeguata. Orbene, nelle cause T-72/06 e T-79/06, tra tali due fasi sono passati circa 3 anni e 10 mesi, ossia 46 mesi. Il Tribunale considera, nondimeno, che la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nelle cause T-72/06 e T-79/06. Il Tribunale conclude che una durata di 26 mesi (15 mesi + 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause T-72/06 e T-79/06, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridica e processuale di tali cause non implicava un lasso di tempo più lungo. Di conseguenza, la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale del procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ciascuna delle due cause succitate. Non risultano, invece, altri periodi di inerzia ingiustificata nel resto del procedimento. Quanto alla seconda condizione della responsabilità dell’Unione (effettività del danno subìto), il Tribunale rileva che la Gascogne ha subìto un danno materiale effettivo e reale in quanto, nel corso del periodo di inerzia ingiustificata del Tribunale, essa ha riportato perdite per le spese di costituzione della garanzia bancaria a favore della Commissione che ha dovuto sostenere 7. Il Tribunale non riconosce, per contro, gli altri danni materiali allegati dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne 8. Il Tribunale constata che anche la terza condizione della responsabilità dell’Unione (sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato) è soddisfatta: infatti, se il procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 non si fosse protratto oltre il ragionevole termine di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto sostenere le spese di garanzia bancaria per il periodo di durata eccedente. Il Tribunale accorda quindi alla Gascogne un’indennità di EUR 47 064,33 9 a titolo di risarcimento del danno materiale che le ha comportato il superamento del ragionevole termine di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06 e che consiste nel pagamento di spese aggiuntive di garanzia bancaria. Il Tribunale riconosce, poi, che la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne hanno subìto un danno morale in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06: infatti, il superamento del ragionevole termine di giudizio in dette cause è stato tale da riversare le due società in uno stato d’incertezza maggiore di quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale. Tale prolungato stato d’incertezza ha necessariamente 6 Articolo 47, secondo comma, della Carta. 7 Siccome la Gascogne ha pagato le spese di garanzia bancaria, il Tribunale considera che la Gascogne Sack Deutschland non ha subìto danno a tale titolo. 8 Le due società hanno lamentato altresì il fatto di aver dovuto pagare, per un tempo superiore al ragionevole, interessi legali sul valore nominale dell’ammenda inflitta dalla Commissione e di essere state private della possibilità di trovare più presto un investitore. Il Tribunale non riconosce tali danni per mancanza di prove. 9 Tale importo corrisponde non a quello pagato nel corso dei 20 mesi di inerzia ingiustificata del Tribunale, bensì unicamente al periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011 (data della pronuncia delle sentenze nelle cause T-72/06 e T-79/06). Infatti, nel suo ricorso, la Gascogne chiede solo il risarcimento delle perdite subìte dopo il 30 maggio 2011 per le spese di garanzia bancaria. www.curia.europa.eu influito sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società e ha dunque comportato un danno morale. Il Tribunale giudica opportuno accordare a ciascuna delle due società un’indennità di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale. Peraltro, il Tribunale decide che l’indennità di EUR 47 064,33 accordata alla Gascogne dovrà essere rivalutata con gli interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla data odierna della sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo in questione, da Eurostat in Francia (Stato membro di stabilimento della Gascogne). Del pari, tanto l’indennità di EUR 47 064,33 quanto le indennità di EUR 5 000 riconosciute a ciascuna delle due società dovranno essere maggiorate degli interessi di mora, a decorrere dalla data odierna della sentenza fino al pagamento integrale delle indennità medesime, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali. IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia. Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575

martedì 5 luglio 2016

Brexit: leave and let die...

Il risultato del referendum nel Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato a dir poco sorprendente. Consideriamo gli eventi in modo sereno e, ove possibile, rimaniamo nell’alveo della scienza giuridica giacché sul piano politico si sono già scatenati i commentatori più rigorosi. Anche coloro che di Unione europea ne sanno poco o niente. Ma questo è un’atteggiamento tipico (“non sapere ma parlo”) che ha accompagnato più di sessant’anni di integrazione europea, che però, d’ora in avanti, deve cambiare se si vuole ancora proseguire nel progetto europeo. E credo, al di là di condivisibili ragioni, che Brexit sia anche il frutto della disinformazione (ma c’è mai stata?) sull’universo Unione; come conseguenza di anni e anni di cattiva stampa anche, e soprattutto, da parte dei governi nazionali. Stavolta, in un mese, non si è riusciti a far dimenticare all’elettorato quanto di pessimo è stato loro detto negli anni sull’Unione come la causa di tutti i mali. Ho letto e sentito commenti sull’Unione europea come l’Unione sovietica; insomma come il diavolo. Va detto che a seguito del referendum al governo del Regno Unito (o la Gran Bretagna se preferite) si presentano due opzioni: una interna e l’altra europea (non dico “esterna” perché l’Unione non è qualcosa di esterno o di “estraneo” bensì è parte integrante delle nostre strutture di governo e il diritto UE è parte integrante dei diritti nazionali degli Stati membri). La prima riguarda il risultato referendario che evidenzia una spaccatura all’interno del Regno Unito ove si considerino i voti di alcune aree non solo storicamente culturalmente ed etnicamente “diverse” dall’Inghilterra, ma anche sul piano strettamente religioso. Nei rapporti con l’UE non v’è dubbio che il Regno Unito da quando ha aderito all’allora Comunità economica europea (CEE), nel 1972, - affermava Napoleone “gli inglesi sono un popolo di commercianti” - ha da subito mostrato un’atteggiamento spiccatamente opportunistico e poco solidaristico, spesso in contrasto con gli stessi Trattati e con la legislazione europea. I testi di quanto si afferma sono rinvenibili nel sito Eur-Lex nel quale è possibile consultare tutti i Trattati ai quali la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord si è vincolata (o non ha voluto farlo), partendo dal Trattato di adesione alla CEE del 1972, passando per l’accordo di Schengen, l’Atto Unico Europeo (AUE), i Trattati di Amsterdam, Maastricht, fino ai nostri giorni con il Trattato di Lisbona (oggi in vigore) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta UE). In questi pochi esempi, ma ce ne sarebbero molti altri, si pensi alle votazioni all’unanimità in talune materie (per fortuna oggi minoritarie), il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha spesso chiesto ed ottenuto, a priori, clausole di esenzione (opting-out) in molti settori di competenza dell’Unione europea. Cioè a dire, accetto solo quello che ci fa piacere e rifiuto ciò che non mi piace. Un numero considerevole di norme dei Trattati, Protocolli, Dichiarazioni, definiscono la portata “intermittente” dell’integrazione britannica. È la c.d. “Europa à la Carte”. Altro che rispetto del principio di non discriminazione o della parità di trattamento. Semplificando al massimo ricordo alcune clausole opting-out ottenute: il sopra citato accordo di Schengen che riguarda la libera circolazione delle persone; l’Unione economica e monetaria e quindi l’euro; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che attiene all’immigrazione e all’asilo nonché alla cooperazione giudiziaria civile e penale; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da ultimo, però, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri nelle (recenti) conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 dal titolo, emblematico quanto illogico, “Una nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea” (in GUUE C 69 del 23 febbraio 2016), hanno accordato (e la Commissione europea passivamente ha accettato) altre esenzioni (o rinnovo di precedenti opting-out già ottenute) per cercare di aiutare il Governo Britannico nella difficile impresa di convincere la cittadinanza a votare “Remain”. Cosa che non è accaduta (per le considerazioni fatte sopra). Questa Unione europea a guida del Consiglio europeo (intergovernativa) non va bene e non può essere il futuro dell’integrazione europea (che ha già un suo “sistema sovranazionale comunitario”). Perché nelle conclusioni il Consiglio europeo parla a nome dell’Unione e non della singola Istituzione. Vi invito a leggerle. Le solite frasi ridondanti. Ma c’è di peggio. Al punto 1 si afferma: ” Nella riunione di dicembre i membri del Consiglio europeo hanno convenuto di collaborare strettamente per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione in tutti e quattro gli ambiti menzionati nella lettera del primo ministro britannico del 10 novembre 2015” e punto 2 “Il Consiglio europeo ha oggi convenuto che il seguente insieme di disposizioni, che sono pienamente compatibili con i trattati e prenderanno effetto alla data in cui il governo del Regno Unito informerà il segretario generale del Consiglio che il Regno Unito ha deciso di restare membro dell'Unione europea, costituisce una risposta appropriata alle preoccupazioni del Regno Unito”. Soluzioni di reciproca soddisfazione? Disposizioni pienamente compatibili con i trattati? Ma di che parliamo? E più avanti si specifica: “RAMMENTANDO in particolare che, conformemente ai trattati, il Regno Unito ha il diritto di (sottolineo “il diritto di”): — non adottare l'euro e, pertanto, mantenere la lira sterlina come moneta (protocollo n. 15), — non partecipare all'acquis di Schengen (protocollo n. 19), — esercitare controlli sulle persone alle frontiere e, pertanto, non partecipare allo spazio Schengen per quanto concerne le frontiere interne ed esterne (protocollo n. 20), — scegliere se partecipare o meno a misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protocollo n. 21), — cessare l'applicazione, a partire dal 1° dicembre 2014, della grande maggioranza di atti e disposizioni dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, pur scegliendo di continuare a partecipare a 35 di essi (articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36)”. E, da ultimo, “RAMMENTANDO inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ha esteso la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale del Regno Unito a pronunciarsi sulla conformità dei diritti e delle pratiche del Regno Unito ai diritti fondamentali che essa riafferma (protocollo n. 30)”. Tutto ciò, tutte le ulteriori concessioni fatte (dal Consiglio europeo!) non sono servite a far ricredere l’elettorato. Mi chiedo: se il referendum fosse andato in un’altra direzione che Unione europea avremmo avuto? Sulla scorta dei recenti eventi bisogna ripensare l’Unione; ovviamente non una Unione intergovernativa (diplomatica) nella quale a decidere sia solo il Consiglio europeo; bensì un’Unione più democratica ed indipendente dagli Stati membri nelle materie di competenza UE. Con il ruolo centrale del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio dell’Unione europea (la “triade” legislativa; anche “trilogo”). Se gli Stati rimangono gelosi delle proprie prerogative (sovranità) non si va da nessuna parte. Mi ricordo di una vecchia canzone di Paul McCartney qualche tempo fa ripresa da Guns N' Roses “Live and Let Die”…

giovedì 16 giugno 2016

Alcune considerazioni su BREXIT

Già da tempo, ma soprattutto in questi ultimi giorni, sui media non si parla altro di “Brexit” (e non potrebbe essere altrimenti considerata l’importanza della consultazione popolare) ossia del referendum britannico del 23 giugno p.v. che dovrà decidere se il Regno Unito (rimarrà “unito” dopo una eventuale Brexit? penso solo alla Scozia…) rimarrà nell’Unione europea (UE) Stato Membro a pieno titolo oppure se, dopo 42 anni circa, ne uscirà per volontà popolare. Con conseguenze prevedibili non soltanto per il Regno Unito ma anche per l’Unione europea e sul piano globale per i rapporti internazionali. In ogni caso parlare di Unione europea è sempre un fatto positivo, anche in questi termini, laddove la reputazione negativa dell’UE è da sempre appannaggio sia di populisti che cavalcano l’onda del malcontento (dovuto “solo” all’UE?), sia dei governi nazionali che utilizzano la facile demagogia politica per scaricare “all’esterno” eventuali responsabilità o errori di politica nazionale. Insomma una bella “valvola di sfogo”! Che però, a lungo andare, porta a quel malcontento generalizzato nei cittadini non sempre modificabile in pochi giorni. É ciò che sta accadendo in Gran Bretagna. Non è semplice modificare l’opinione pubblica in un mese laddove sono anni che i governi nazionali indicano ai propri amministrati l’UE come la causa di tutti i mali. Detto questo mi occupo, sul piano strettamente giuridico, dell’eventuale Brexit. L’uscita (o il recesso) di uno Stato membro dall’Unione europea non è cosa semplice. O meglio. Uno Stato non può uscirne sic et simpliciter, inviando all’Unione (Istituzioni e Stati membri) una mera lettera di volontà di recesso. Occorre rispettare regole e procedure previste dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) così come modificato dall’ultima riforma di Lisbona entrata in vigore il 1° dicembre 2009. Afferma infatti l’art. 50, par. 2 che, lo ricordo, ha introdotto per la prima volta una norma esplicita in materia di abbandono dell’UE, “Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo”. Inoltre, i successivi paragg. 3 e 4 stabiliscono “I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. E (…) “il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano”. Il complesso corpus di norme, ad una prima lettura, sembrerebbe incompatibile con il successivo art. 53 TUE e con l’art. 356 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che, a me pare, indicano la natura irreversibile dell’UE (“Il presente trattato è concluso per una durata illimitata”). Ad ogni modo, al di là delle questioni giuridiche e dottrinali che non sono l’oggetto di queste osservazioni generali, per abbandonare l’UE lo Stato deve rispettare le regole e i tempi di cui all’art. 50 TUE. Si tratta di una procedura che vede coinvolti vari soggetti: istituzioni UE, Stati membri nel rispetto di procedure, maggioranze e tempi imposti. Ad una prima riflessione ci vorrebbero almeno due anni affinché l’”accordo di recesso” possa entrare in vigore sebbene i tempi possono essere più lunghi grazie alle previsioni di eventuali prororoghe. A differenza dell’”entrata” di un nuovo Stato (europeo) nell’Unione (art. 49 TUE), per l’”uscita” (recesso) l’accordo non è stipulato tra gli Stati Membri (procedura intergovernativa) bensì dalle istituzioni UE (procedura “comunitaria”) nel rispetto delle più generali regole di conclusione degli accordi internazionali (dell’UE con Stati terzi o organizzazioni internazionali) secondo il sopra citato art. 218 TFUE. Gli effetti concreti del recesso sarebbero, pertanto, riconducibili a: 1) perdita dello status di Stato membro e quindi mancanza di diritti e doveri “comunitari”; 2) dal che, estinzione dei rapporti giuridici dello Stato che diviene pertanto “terzo”. Una questione non contemplata dall’art. 50, ma che non riguarda l’eventuale Brexit, attiene all’unione economica e monetaria (UEM) e l’euro. Che sappiamo avere una disciplina speciale ma in ogni caso prevista, nella sua generalità, dai Trattati UE. Ad una prima considerazione il recesso ex art. 50 comporterebbe l’uscita dall’Unione europea nella totalità; e quindi anche dall’UEM. Non si può escludere, tuttavia, che, in ipotesi, uno Stato esca dall’UE ma voglia mantenere la moneta unica europea quanto meno petr un periodo transitorio. Ma, come detto, non è questo il caso dell’eventuale Brexit. In ultimo. L’irreversibilità del processo di integrazione europea deducibile dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe ricavabile anche dal quinto pagrafo del medesimo articolo 50 laddove si legge “Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49”. Come dire, se lo Stato dovesse ripensarci, non avrà nessun trattamento di favore; anzi si priproporranno le medesime regole e procedure previste per gli Stati terzi.

mercoledì 20 aprile 2016

Le “amnesie selettive” dell’Unione europea a proposito del rinnovato “caso Turchia 2016”

Adriana Cerretelli (che riceverà il I Premio "Europa" 2016 a Ventotene il 28 maggio p.v.) nel suo attento editoriale su “Il Sole 24 Ore” di martedì 8 marzo 2016 dal titolo “L’Europa spaccata al gran ballo del sultano” (consultabile su http://www.ilsole24ore.com/…/l-europa-spaccata-gran-ballo-s…) afferma, cito: “Che l’emergenza rifugiati e il modo in cui sarà gestita e risolta sia destinata a scrivere, nel bene e nel male, la storia di una nuova Europa non è una novità. Nuovo è il suo patto di ferro con la Turchia di Tayyip Erdogan, improvvisamente elevata a 29° paese membro dell’Unione. Di fatto se non di diritto. Con un clamoroso voltafaccia che sbriciola resistenze che sembravano insuperabili e, soprattutto, sorvola sulle condizioni minime richieste, cioè il rispetto dei cosiddetti valori fondamentali europei, come libertà di stampa e di espressione, parità di genere, tutela delle minoranze, curda prima di tutto. Sono famose le amnesie selettive europee: non saranno né le prime né le ultime”. Di fatto non di diritto, appunto. La questione dell’adesione della Repubblica di Turchia prima alle Comunità europee poi all’Unione è un fatto vecchio a partire dal c.d. “Accordo di Ankara” del 1963, accordo di associazione sottoscritto con l'allora Comunità economica europea. Successivamente la Repubblica di Turchia ha presentato formale domanda di adesione nel 1987 ed è stata dichiarata paese candidato nel 1999. I negoziati con l’Unione europea sono stati avviati nel 2005 e non si sono ancora conclusi. Tant’è che la Turchia non è il 29° Stato delll’Unione quanto meno sul piano strettamente giuridico, sebbene in questa fase storica sembrerebbe esserci un’accelerazione dell’adesione a danno dei valori e delle regole comuni. Che hanno riguardato tutti gli Stati membri (con diverse sfumature) allorché chiesero di entrare nell’Unione. Di regola, le varie fasi dell’adesione e la procedura sono lunghe e complesse; se si considerano le precedenti 22 adesioni di nuovi Stati “europei” sino ad oggi. A seguito dell’apertura dei negoziati con la Turchia nel 2005, la Commissione europea ha lanciato nel maggio 2012 una «road map» per rivitalizzare le relazioni bilaterali sostenendo gli sforzi compiuti dallo Stato richiedente l’adesione per allinearsi al c.d. “acquis” dell'Unione. Dopo oltre tre anni di sospensione dei negoziati, nel dicembre 2013 l'Unione ha firmato un accordo con la Turchia c.d. di “riammissione” e, in quella sede, è ripartita la fase negoziale ed è stato aperto un nuovo capitolo di negoziato sulla politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali che fanno parte dei cc.dd. «capitoli tematici». Ricordo a tal riguardo che l’acquis comunitario (vale a dire tutto il diritto UE vigente dal 1951 ad oggi che uno Stato candidato all’adesione deve necessariamente “assorbire” nel prorio ordinamento giuridico) è suddiviso in 35 aree politiche (“dossier”), ciascuna da negoziare separatamente e a discrezione della Commissione europea (che tiene informati Parlamento europeo e Consiglio) senza un’ordine sistematico/cronologico e, perché no, di valori. Durante questa fase la Commissione europea collabora con gli Stati candidati nell’attuazione dell’ acquis e li assiste nel corso di tutta la procedura con strumenti tecnici e di finanziamento di preadesione. Allo stato attuale, otto capitoli (dei 35 “dossier”) sono bloccati e nessun capitolo sarà chiuso provvisoriamente fino a quando la Turchia non applicherà alla Repubblica di Cipro (Stato membro dell’Unione !) il «protocollo addizionale all'accordo di associazione di Ankara». Come dire: entro nel Club ma con Cipro non voglio aver nulla a che fare! E questo è evidentemente un nodo difficile da sciogliere. Non il solo. Alcuni Stati membri dell'Unione si sono opposti all'apertura di ulteriori capitoli negoziali. Vi sono pareri discordanti in merito all'opportunità di aprire i “dossier” chiave 23 e 24, che sono direttamente legati a molte questioni che destano preoccupazione nelle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia (diritti e libertà fondamentali, sicurezza, giustizia). Ricordo, a tal riguardo, che l’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea (TUE) costituisce la base giuridica per qualsiasi Stato “europeo” che intenda aderire all’Unione; mentre l’articolo 2 TUE stabilisce i valori su cui si fonda l’UE: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti dminoranze (Curdi). Inoltre questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Non mi pare che ci siano ancora le condizioni per l’adesione stando al dato normativo. Salvo “amnesie” a favore di altri valori geo-politici, umanitari, economici, commerciali ritenuti in questa fase storica preminenti. Lo Stato candidato deve complessivamente soddisfare i “criteri di Copenaghen” (1993), criteri di ammissibilità che attengono 1) alla capacità dello Stato di essere in grado di applicare il diritto dell’Unione europea e 2) garantire che il diritto comune europeo recepito nella legislazione nazionale 3) sia attuato in modo effettivo. Inoltre non solo deve rispettare, come detto, i valori di cui all'articolo 2 TUE ma anche che si impegni a promuoverli. L’Unione europea si riserva il diritto di decidere quando lo Stato candidato ha soddisfatto i criteri di adesione. Lo Stato europeo che soddisfa i criteri appena citati presenta una richiesta formale al Consiglio dell’Unione (non Consiglio europeo!) che informa il Parlamento europeo, la Commissione e i Parlamenti nazionali della domanda di adesione. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il cammino è lungo ed irto di asperità…salvo amnesie…

giovedì 10 settembre 2015

Il caso Ungheria, Repubblica Ceca e Danimarca e la «sospensione» dei diritti fondamentali nella UE


Da qualche tempo a questa parte l'Ungheria e la Repubblica Ceca, da ultimo anche la Danimarca, tutti e tre Stati membri dell'Unione europea, mostrano dei comportamenti che non sono conformi ai Trattati UE sia dal punto di vista dell'applicazione delle norme comunitarie, sia per quanto riguarda il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Ricordo soltanto la sospensione di Schengen, la costruzione di muri, le cariche della polizia nazionale ecc. Con diversi accenti e diverse intensità entrambi gli Stati membri sono sotto la lente della Commisssione europea e delle discussioni politico-diplomatiche in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione. Anche il Parlamento europeo è in fermento. Ci si chiede, insomma, a fronte di siffatti comportamenti riprovevoli in ordine alla gestione dei flussi migratori in Europa - che rappresentano un fatto (non una questione) globalizzato e che bisogna gestire nel rispetto dei diritti (diritto essenziali alla vita, al cibo, all'acqua, a farsi una famiglia, ecc.) –se il diritto dell'Unione europea ha previsto eventuali rimedi alle violazioni dei diritti fondamentali da parte di uno Stato già membro dell'UE. Ciò perchè, com'è noto, per aderire all'Unione uno Stato europeo ai sensi dell'art. 49 TUE deve preventivamente rispettare alcuni parametri (criteri) politici, economici e di rispetto del diritto UE vigente, pena il rinvio dell'ingresso dello Stato nella UE e la non adesione a pieno titolo (si pensi alla Turchia, ma non solo). E questo è il punto. Cioè a dire, uno Stato che chiede di entrare nel Club UE deve rispettare vari criteri per entrare nella UE (35 capitoli da rispettare dai diritti fondamentali al mercato interno ecc.) ma, quid iuris una volta divenuto Stato membro a pieno titolo? Il sistema dei Trattati e la legislazione vigente propongono rimedi a tal riguardo oppure non si è più «fiscali» nelle valutazioni come per l'ingresso? Con queste poche righe evidentemente non esaustive nè definitive, vorrei solo mettere in evidenza che i Trattati in vigore (TUE e TFUE + Carta UE) presentano rimedi e procedure che potrebbero essere adoperate dalle istituzioni UE nei confronti di Stati membri che violano i diritti e le libertà fondamentali. Pertanto, l'oggetto delle riflessioni che seguono, giuridiche e non politiche, riguarda esclusivamente la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e le loro eventuali violazioni da parte degli Stati membri. Giacchè, come non sempre si sa, l'Unione europea si occupa anche di siffatte questioni e non soltanto di unione monetaria, euro e mercato. Ci viene in aiuto l'art. 7 TUE che stabilisce una procedura di tipo sanzionatorio, ancorchè più politica che giurisdizionale come vedremo, nei confronti di uno Stato membro che violi, in modo grave e persistente, uno o più valori sui quali l'Unione si fonda (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (art. 2 TUE). In linea di principio, siffatte violazioni potrebbero essere sanzionate con la sospensione di alcuni diritti dello Stato in seno all'UE, quali, la sospensione dell'erogazione di fondi, contributi, prestiti, fino alla extrema ratio della sospensione dei diritti di voto nel Consiglio dell'Unione (non nel Consiglio europeo). La procedura, tuttavia, è complessa e farraginosa; nel senso che i redattori della norma, cioè gli Stati membri, hanno da un lato voluto inserire nel Trattato una sorta di deterrente ma, dall'altro, nello stesso tempo, l'hanno resa di non facile applicazione. Una norma elaborata dagli Stati per sanzionare uno di loro…L'art. 7 fu inserito nel Trattato sull'Unione già nel 1997 durante la riforma di Amsterdam; così come lo leggiamo oggi  trae origine dal caso Haider in Austria, leader del Partito FPÖ (Partito austriaco delle libertà), ultranazionalista e xenofobo, che negli anni 2000 sembrava dovesse salire al governo austriaco. Cioè nel governo di uno Stato membro UE. La procedura «di allarme», o preliminare, può essere avviata su proposta motivata (sic!) di un terzo degli Stati membri (!), dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea e potrebbe concludersi con decisione (di accertamento) del Consiglio UE (che delibera alla maggioranza dei quattro quinti (!) dei suoi membri (ovviamente senza lo Stato membro in questione), previa approvazione del Parlamento europeo [a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono (!) (cfr. l'art. 354 TFUE)], può (!) constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave (!) da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Successivamente, andando avanti nella procedura, anche il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, e quindi confermarla, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. Così che, dopo il placet del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei Trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. La «sanzione» non si spinge fino all'espulsione dello Stato membro (istituto assente nei Trattati) benchè gli effetti delle sospensioni hanno un esito molto simile all'espulsione. Anzi, forse peggiore, giacché lo Stato «sospeso» deve continuare a rispettare gli ogglighi derivanti dai Trattati e delle decisioni prese dagli altri Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Fermo restando il diritto di recedere dall'Unione ex art. 50 TUE. La procedura è quindi saldamente nella sfera di Consiglio UE e Consiglio europeo le istituzioni rappresentative degli Stati e dei Governi. Peraltro la Corte di giustizia è fuori dal merito della questione e, ai sensi dell'articolo 269 TFUE, è competente a pronunciarsi unicamente sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio (a norma dell'articolo 7 TUE) unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione (!) del Consiglio europeo (!) o del Consiglio UE (!) e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo (!). C'è d'aggiungere altro? Traete le conclusioni.