In periodo di
vacanze e di viaggi può essere utile sapere che il diritto dell'Unione europea
(questo fastidioso sconosciuto!) propone, da anni, una serie di atti molto
importanti a tutela del consumatore-turista-viaggiatore. Ma noi non ne sappiamo nulla. Ritardi di
voli, di treni o di navi, cancellazione, overbooking, smarrimento di bagagli,
per non giungere alla c.d. "vacanza rovinata", sono espressioni
tipiche di una disfunzione del sistema dei trasporti e dell'accoglienza che non
si verifica soltanto nel periodo di vacanza, ma che nei mesi "caldi"
si manifesta con maggiore frequenza; in una parola problematiche del viaggio e
del turismo in senso generale. Più propriamente, dal punto di vista giuridico,
si deve parlare di inadempimento contrattuale con tutto ciò che ne deriva in materia
di danno e suo risarcimento. Noi
non conosciamo i nostri diritti; così che, accettiamo di buon grado,
passivamente, ciò che ci propongono a parziale ristoro del danno subito; eppure
un ritardo, un negato imbarco (overbooking), o ancora lo smarrimento
(momentaneo o definitivo) di un bagaglio, è pur sempre foriero di un danno,
piccolo o grande che sia, che va
risarcito. Il diritto UE in materia di tutela del consumatore è la fonte
applicabile alle fattispecie testè citate. Non può richiamarsi una norma di
diritto italiano in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore giacchè
la norma UE (provvista di effetto diretto) prevale e deve essere applicata.
Come se fosse una legge italiana. Non sto a dare il dettaglio delle normative
UE in materia, ma si sappia che in caso di overbooking (aereo o navale) la
normativa europea è molto protettiva nei confronti dei consumatori; lo stesso
dicasi per i ritardi dei treni superiori ai 60 minuti e più; così come nel caso
più grave della c.d. "vacanza rovinata" che presenta, dopo la
sentenza della Corte UE nel caso Litner, una nuova fattispecie di danno
esitenziale.
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