giovedì 7 maggio 2020

Un primo commento “a caldo” sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) di martedì 5 maggio 2020

FOCUS
Seminario Permanente di Studi Internazionali-SSIP


Massimo Fragola

Una decisione che, come un fulmine a ciel sereno coinvolge la Banca Centrale europea (BCE) e il suo programma di misure “non convenzionali” meglio noto come quantitative easing (Qe). L’atteggiamento del Bundesverfassungsgericht non è nuovo giacchè non è la prima volta che il Tribunale costituzionale tedesco si pone in contrapposizione alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e, per specificare meglio, al diritto dell’Unione europea complessivamente inteso. Anche la Corte costituzionale italiana ha avuto negli anni un’atteggiamento dello stesso tipo passando da momenti di “pace europea” a conflitti importanti con la CGUE. Evidentemente la sentenza non aiuta a rasserenare gli animi nel perdurante scetticismo di ampie fasce di cittadini italiani nei confronti dell’Unione europea, peraltro da ultimo alimentata dalla querelle intorno al famigerato MES e alle linee di credito in aiuto agli Stati membri a causa del COVID-19. Anzi, la sentenza funge da detonatore gettando altra benzina sul fuoco alle già pretestuose argomentazioni di chi, contrario all’integrazione europea, “a prescindere”, disporrà di ulteriori argomenti da sciorinare dalle ribalte mediatiche. 
Alcune considerazioni preliminari dal punto di vista strettamente giuridico in due battute: 1) può la Corte costituzionale di uno Stato membro (per quanto autorevole) porre un ultimatum, parlerei di una vera e propria intimidazione, alla Banca Centrale europea (BCE) organo indipendente ed autonomo? La risposta è negativa. Dal che, a mio avviso, si evincerebbe un’azione (riconvenzionale) ultra viresdel medesimo Tribunale costituzionale che, ironia della sorte, ha imputato alla BCE di esorbitare dalle sue competenze. Sia dal punto di vista dei rapporti tra ordinamenti giuridici – e la (intermittente) prevalenza sui diritti nazionali del diritto unionale direttamente applicabile – con particolare riguardo a princìpi e assiomi che da tempo apparivano assimilati. Ma forse non è così. 2) Continuando sull’argomentazione precedente ci si chiede perchè il Tribunale tedesco non ha ipotizzato un giudiziodinanzi alla CGUE con un (naturale) rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue in una normale dialettica di leale cooperazione tra Corti.
Il Tribunale costituzionale, con una inaccettabile provocazione e in spregio delle decisioni della Corte di giustizia che si era già pronunziata (in parte) sulla stessa questione[1], ha ritenuto che la BCE nell’applicazione del (precedente) Qe avrebbe violato le sue competenze e quindi il mandato che gli Stati membri hanno assegnato alla BCE tramite la ratifica dei Trattati. La BCE avrebbe esorbitato (ultra vires) dalle proprie competenze violando il principio di proporzionalità nel senso di non aver valutato costi e benefici, vantaggi e svantaggi, dello strumento monetario non convenzionale (Qe). Non convenzionale ma pur sempre azionabile in determinate situazioni emergenziali.
D'altronde, il Consiglio direttivo della BCE rimane impegnato a porre in essere tutte le misure necessarie, nel rispetto del suo mandato, per assicurare che l'inflazione aumenti a livelli coerenti con il suo obiettivo a medio termine e sottolinea che già nel dicembre 2018 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la BCE ha agito, e agisce tutt’oggi, nel rispetto del suo mandato con riguardo al mantenimento della stabilità dei prezzi e rivendicando altresì l’indipendenza dell’Istituzione.
Il Tribunale costituzionale con fare autoritativo, inoltre, stabilisce il termine di “tre mesi” per la risposta della BCE pena il ritiro (auto-sospensione) della Bundesbank dal programma di acquisto dei titoli di Stato, comunemente conosciuti con l’acronimo “PEPP”, rivendendo i titoli di Stato già acquistati. Il PEPP pandemico per la crisi  corona virus, al momento attuale, sembrerebbe non essere coinvolto nella disputa ma sappiamo che il diavolo si nasconde nei dettagli.
Quid iuris? Se non si raggiungerà una composizione saggia della controversia anche l’Italia potrebbe subire le scelte tedesche (che però sono state accolte con evidente favore da parte di chi ha subito affermato che il governo tedesco fa gli interessi dei propri cittadini. Staremo a vedere.  
Di sicuro la decisione alimenta sentimenti anti-germanici. Come detto. E sul piano interno all’Unione europea inasprisce i rapporti inter-istituzionali talvolta ai minimi termini.
Altro che “leale collaborazione” (art. 4, par. 3 TUE) ovvero rispetto del principio “costituzionale” di solidarietà più volte richiamato nei trattati. 
Non possiamo tuttavia dimenticare che dal 2007 (inizio del fallimento Lehman Brothers) l’Europa è in una devastante crisi duratura, direi permanente, fino ai nostri giorni della pandemia COVID-19. Il che ha aggravato i già difficili rapporti dei cittadini europei nei confronti dell’Unione Europea. Da recenti sondaggi SWG risulterebbe che la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione è crollata del 30%: ad esempio la fiducia nell’Unione europea complessivamente intesa sarebbe passata dal 42% del settembre 2019 al 27% dell’aprile 2020. La Commissione europea che rappresenta l’anima e nello stesso tempo l’interesse comune è passata dallo stesso mese di settembre 2019 dal 41% al 24% sempre nell’aprile 2020; così la BCE dal 43% al 25% di consensi.
Questi dati vanno interpretati alla luce gli altri sondaggi che riguardano più in generale i rapporti tra Stati membri. Ad esempio il 45% degli italiani considera la Germania un Paese nemico e ben il 52% considera la Cina un Paese amico. Dati a mio avviso sorprendenti che tuttavia rispecchiano una prevalente narrazione contraria all’integrazione europea che propone l’Unione come un carrozzone sgangherato “comandato” dalla Germania che rappresenta la causa di tutti i nostri malessiri e quindi il capro espiatorio di tutte le nostre sofferenze.
A me pare che le problematiche sono da rinvenire nella qualità della classe politica odierna e sulle competenze.

La sentenza sarà oggetto, sicuramente, di un prossimo webinar del Seminario Permanente di Studi Internazionali-SSIP. Per info: info@ssipseminario.it 



[1]Ricordo sui programmi Qe e Outright Monetary Transactions (OMT) della BCE, le sentenze CGUE del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756; 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400 e, soprattutto, 11 dicembre 2018, Sezione Grande, Heinrich Weiss e a., C-493/17, ECLI:EU:C:2018:1000a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca.

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