giovedì 16 giugno 2016

Alcune considerazioni su BREXIT

Già da tempo, ma soprattutto in questi ultimi giorni, sui media non si parla altro di “Brexit” (e non potrebbe essere altrimenti considerata l’importanza della consultazione popolare) ossia del referendum britannico del 23 giugno p.v. che dovrà decidere se il Regno Unito (rimarrà “unito” dopo una eventuale Brexit? penso solo alla Scozia…) rimarrà nell’Unione europea (UE) Stato Membro a pieno titolo oppure se, dopo 42 anni circa, ne uscirà per volontà popolare. Con conseguenze prevedibili non soltanto per il Regno Unito ma anche per l’Unione europea e sul piano globale per i rapporti internazionali. In ogni caso parlare di Unione europea è sempre un fatto positivo, anche in questi termini, laddove la reputazione negativa dell’UE è da sempre appannaggio sia di populisti che cavalcano l’onda del malcontento (dovuto “solo” all’UE?), sia dei governi nazionali che utilizzano la facile demagogia politica per scaricare “all’esterno” eventuali responsabilità o errori di politica nazionale. Insomma una bella “valvola di sfogo”! Che però, a lungo andare, porta a quel malcontento generalizzato nei cittadini non sempre modificabile in pochi giorni. É ciò che sta accadendo in Gran Bretagna. Non è semplice modificare l’opinione pubblica in un mese laddove sono anni che i governi nazionali indicano ai propri amministrati l’UE come la causa di tutti i mali. Detto questo mi occupo, sul piano strettamente giuridico, dell’eventuale Brexit. L’uscita (o il recesso) di uno Stato membro dall’Unione europea non è cosa semplice. O meglio. Uno Stato non può uscirne sic et simpliciter, inviando all’Unione (Istituzioni e Stati membri) una mera lettera di volontà di recesso. Occorre rispettare regole e procedure previste dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) così come modificato dall’ultima riforma di Lisbona entrata in vigore il 1° dicembre 2009. Afferma infatti l’art. 50, par. 2 che, lo ricordo, ha introdotto per la prima volta una norma esplicita in materia di abbandono dell’UE, “Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo”. Inoltre, i successivi paragg. 3 e 4 stabiliscono “I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. E (…) “il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano”. Il complesso corpus di norme, ad una prima lettura, sembrerebbe incompatibile con il successivo art. 53 TUE e con l’art. 356 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che, a me pare, indicano la natura irreversibile dell’UE (“Il presente trattato è concluso per una durata illimitata”). Ad ogni modo, al di là delle questioni giuridiche e dottrinali che non sono l’oggetto di queste osservazioni generali, per abbandonare l’UE lo Stato deve rispettare le regole e i tempi di cui all’art. 50 TUE. Si tratta di una procedura che vede coinvolti vari soggetti: istituzioni UE, Stati membri nel rispetto di procedure, maggioranze e tempi imposti. Ad una prima riflessione ci vorrebbero almeno due anni affinché l’”accordo di recesso” possa entrare in vigore sebbene i tempi possono essere più lunghi grazie alle previsioni di eventuali prororoghe. A differenza dell’”entrata” di un nuovo Stato (europeo) nell’Unione (art. 49 TUE), per l’”uscita” (recesso) l’accordo non è stipulato tra gli Stati Membri (procedura intergovernativa) bensì dalle istituzioni UE (procedura “comunitaria”) nel rispetto delle più generali regole di conclusione degli accordi internazionali (dell’UE con Stati terzi o organizzazioni internazionali) secondo il sopra citato art. 218 TFUE. Gli effetti concreti del recesso sarebbero, pertanto, riconducibili a: 1) perdita dello status di Stato membro e quindi mancanza di diritti e doveri “comunitari”; 2) dal che, estinzione dei rapporti giuridici dello Stato che diviene pertanto “terzo”. Una questione non contemplata dall’art. 50, ma che non riguarda l’eventuale Brexit, attiene all’unione economica e monetaria (UEM) e l’euro. Che sappiamo avere una disciplina speciale ma in ogni caso prevista, nella sua generalità, dai Trattati UE. Ad una prima considerazione il recesso ex art. 50 comporterebbe l’uscita dall’Unione europea nella totalità; e quindi anche dall’UEM. Non si può escludere, tuttavia, che, in ipotesi, uno Stato esca dall’UE ma voglia mantenere la moneta unica europea quanto meno petr un periodo transitorio. Ma, come detto, non è questo il caso dell’eventuale Brexit. In ultimo. L’irreversibilità del processo di integrazione europea deducibile dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe ricavabile anche dal quinto pagrafo del medesimo articolo 50 laddove si legge “Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49”. Come dire, se lo Stato dovesse ripensarci, non avrà nessun trattamento di favore; anzi si priproporranno le medesime regole e procedure previste per gli Stati terzi.

mercoledì 20 aprile 2016

Le “amnesie selettive” dell’Unione europea a proposito del rinnovato “caso Turchia 2016”

Adriana Cerretelli (che riceverà il I Premio "Europa" 2016 a Ventotene il 28 maggio p.v.) nel suo attento editoriale su “Il Sole 24 Ore” di martedì 8 marzo 2016 dal titolo “L’Europa spaccata al gran ballo del sultano” (consultabile su http://www.ilsole24ore.com/…/l-europa-spaccata-gran-ballo-s…) afferma, cito: “Che l’emergenza rifugiati e il modo in cui sarà gestita e risolta sia destinata a scrivere, nel bene e nel male, la storia di una nuova Europa non è una novità. Nuovo è il suo patto di ferro con la Turchia di Tayyip Erdogan, improvvisamente elevata a 29° paese membro dell’Unione. Di fatto se non di diritto. Con un clamoroso voltafaccia che sbriciola resistenze che sembravano insuperabili e, soprattutto, sorvola sulle condizioni minime richieste, cioè il rispetto dei cosiddetti valori fondamentali europei, come libertà di stampa e di espressione, parità di genere, tutela delle minoranze, curda prima di tutto. Sono famose le amnesie selettive europee: non saranno né le prime né le ultime”. Di fatto non di diritto, appunto. La questione dell’adesione della Repubblica di Turchia prima alle Comunità europee poi all’Unione è un fatto vecchio a partire dal c.d. “Accordo di Ankara” del 1963, accordo di associazione sottoscritto con l'allora Comunità economica europea. Successivamente la Repubblica di Turchia ha presentato formale domanda di adesione nel 1987 ed è stata dichiarata paese candidato nel 1999. I negoziati con l’Unione europea sono stati avviati nel 2005 e non si sono ancora conclusi. Tant’è che la Turchia non è il 29° Stato delll’Unione quanto meno sul piano strettamente giuridico, sebbene in questa fase storica sembrerebbe esserci un’accelerazione dell’adesione a danno dei valori e delle regole comuni. Che hanno riguardato tutti gli Stati membri (con diverse sfumature) allorché chiesero di entrare nell’Unione. Di regola, le varie fasi dell’adesione e la procedura sono lunghe e complesse; se si considerano le precedenti 22 adesioni di nuovi Stati “europei” sino ad oggi. A seguito dell’apertura dei negoziati con la Turchia nel 2005, la Commissione europea ha lanciato nel maggio 2012 una «road map» per rivitalizzare le relazioni bilaterali sostenendo gli sforzi compiuti dallo Stato richiedente l’adesione per allinearsi al c.d. “acquis” dell'Unione. Dopo oltre tre anni di sospensione dei negoziati, nel dicembre 2013 l'Unione ha firmato un accordo con la Turchia c.d. di “riammissione” e, in quella sede, è ripartita la fase negoziale ed è stato aperto un nuovo capitolo di negoziato sulla politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali che fanno parte dei cc.dd. «capitoli tematici». Ricordo a tal riguardo che l’acquis comunitario (vale a dire tutto il diritto UE vigente dal 1951 ad oggi che uno Stato candidato all’adesione deve necessariamente “assorbire” nel prorio ordinamento giuridico) è suddiviso in 35 aree politiche (“dossier”), ciascuna da negoziare separatamente e a discrezione della Commissione europea (che tiene informati Parlamento europeo e Consiglio) senza un’ordine sistematico/cronologico e, perché no, di valori. Durante questa fase la Commissione europea collabora con gli Stati candidati nell’attuazione dell’ acquis e li assiste nel corso di tutta la procedura con strumenti tecnici e di finanziamento di preadesione. Allo stato attuale, otto capitoli (dei 35 “dossier”) sono bloccati e nessun capitolo sarà chiuso provvisoriamente fino a quando la Turchia non applicherà alla Repubblica di Cipro (Stato membro dell’Unione !) il «protocollo addizionale all'accordo di associazione di Ankara». Come dire: entro nel Club ma con Cipro non voglio aver nulla a che fare! E questo è evidentemente un nodo difficile da sciogliere. Non il solo. Alcuni Stati membri dell'Unione si sono opposti all'apertura di ulteriori capitoli negoziali. Vi sono pareri discordanti in merito all'opportunità di aprire i “dossier” chiave 23 e 24, che sono direttamente legati a molte questioni che destano preoccupazione nelle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia (diritti e libertà fondamentali, sicurezza, giustizia). Ricordo, a tal riguardo, che l’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea (TUE) costituisce la base giuridica per qualsiasi Stato “europeo” che intenda aderire all’Unione; mentre l’articolo 2 TUE stabilisce i valori su cui si fonda l’UE: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti dminoranze (Curdi). Inoltre questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Non mi pare che ci siano ancora le condizioni per l’adesione stando al dato normativo. Salvo “amnesie” a favore di altri valori geo-politici, umanitari, economici, commerciali ritenuti in questa fase storica preminenti. Lo Stato candidato deve complessivamente soddisfare i “criteri di Copenaghen” (1993), criteri di ammissibilità che attengono 1) alla capacità dello Stato di essere in grado di applicare il diritto dell’Unione europea e 2) garantire che il diritto comune europeo recepito nella legislazione nazionale 3) sia attuato in modo effettivo. Inoltre non solo deve rispettare, come detto, i valori di cui all'articolo 2 TUE ma anche che si impegni a promuoverli. L’Unione europea si riserva il diritto di decidere quando lo Stato candidato ha soddisfatto i criteri di adesione. Lo Stato europeo che soddisfa i criteri appena citati presenta una richiesta formale al Consiglio dell’Unione (non Consiglio europeo!) che informa il Parlamento europeo, la Commissione e i Parlamenti nazionali della domanda di adesione. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Il cammino è lungo ed irto di asperità…salvo amnesie…

giovedì 10 settembre 2015

Il caso Ungheria, Repubblica Ceca e Danimarca e la «sospensione» dei diritti fondamentali nella UE


Da qualche tempo a questa parte l'Ungheria e la Repubblica Ceca, da ultimo anche la Danimarca, tutti e tre Stati membri dell'Unione europea, mostrano dei comportamenti che non sono conformi ai Trattati UE sia dal punto di vista dell'applicazione delle norme comunitarie, sia per quanto riguarda il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Ricordo soltanto la sospensione di Schengen, la costruzione di muri, le cariche della polizia nazionale ecc. Con diversi accenti e diverse intensità entrambi gli Stati membri sono sotto la lente della Commisssione europea e delle discussioni politico-diplomatiche in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione. Anche il Parlamento europeo è in fermento. Ci si chiede, insomma, a fronte di siffatti comportamenti riprovevoli in ordine alla gestione dei flussi migratori in Europa - che rappresentano un fatto (non una questione) globalizzato e che bisogna gestire nel rispetto dei diritti (diritto essenziali alla vita, al cibo, all'acqua, a farsi una famiglia, ecc.) –se il diritto dell'Unione europea ha previsto eventuali rimedi alle violazioni dei diritti fondamentali da parte di uno Stato già membro dell'UE. Ciò perchè, com'è noto, per aderire all'Unione uno Stato europeo ai sensi dell'art. 49 TUE deve preventivamente rispettare alcuni parametri (criteri) politici, economici e di rispetto del diritto UE vigente, pena il rinvio dell'ingresso dello Stato nella UE e la non adesione a pieno titolo (si pensi alla Turchia, ma non solo). E questo è il punto. Cioè a dire, uno Stato che chiede di entrare nel Club UE deve rispettare vari criteri per entrare nella UE (35 capitoli da rispettare dai diritti fondamentali al mercato interno ecc.) ma, quid iuris una volta divenuto Stato membro a pieno titolo? Il sistema dei Trattati e la legislazione vigente propongono rimedi a tal riguardo oppure non si è più «fiscali» nelle valutazioni come per l'ingresso? Con queste poche righe evidentemente non esaustive nè definitive, vorrei solo mettere in evidenza che i Trattati in vigore (TUE e TFUE + Carta UE) presentano rimedi e procedure che potrebbero essere adoperate dalle istituzioni UE nei confronti di Stati membri che violano i diritti e le libertà fondamentali. Pertanto, l'oggetto delle riflessioni che seguono, giuridiche e non politiche, riguarda esclusivamente la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e le loro eventuali violazioni da parte degli Stati membri. Giacchè, come non sempre si sa, l'Unione europea si occupa anche di siffatte questioni e non soltanto di unione monetaria, euro e mercato. Ci viene in aiuto l'art. 7 TUE che stabilisce una procedura di tipo sanzionatorio, ancorchè più politica che giurisdizionale come vedremo, nei confronti di uno Stato membro che violi, in modo grave e persistente, uno o più valori sui quali l'Unione si fonda (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (art. 2 TUE). In linea di principio, siffatte violazioni potrebbero essere sanzionate con la sospensione di alcuni diritti dello Stato in seno all'UE, quali, la sospensione dell'erogazione di fondi, contributi, prestiti, fino alla extrema ratio della sospensione dei diritti di voto nel Consiglio dell'Unione (non nel Consiglio europeo). La procedura, tuttavia, è complessa e farraginosa; nel senso che i redattori della norma, cioè gli Stati membri, hanno da un lato voluto inserire nel Trattato una sorta di deterrente ma, dall'altro, nello stesso tempo, l'hanno resa di non facile applicazione. Una norma elaborata dagli Stati per sanzionare uno di loro…L'art. 7 fu inserito nel Trattato sull'Unione già nel 1997 durante la riforma di Amsterdam; così come lo leggiamo oggi  trae origine dal caso Haider in Austria, leader del Partito FPÖ (Partito austriaco delle libertà), ultranazionalista e xenofobo, che negli anni 2000 sembrava dovesse salire al governo austriaco. Cioè nel governo di uno Stato membro UE. La procedura «di allarme», o preliminare, può essere avviata su proposta motivata (sic!) di un terzo degli Stati membri (!), dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea e potrebbe concludersi con decisione (di accertamento) del Consiglio UE (che delibera alla maggioranza dei quattro quinti (!) dei suoi membri (ovviamente senza lo Stato membro in questione), previa approvazione del Parlamento europeo [a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono (!) (cfr. l'art. 354 TFUE)], può (!) constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave (!) da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Successivamente, andando avanti nella procedura, anche il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, e quindi confermarla, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. Così che, dopo il placet del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei Trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. La «sanzione» non si spinge fino all'espulsione dello Stato membro (istituto assente nei Trattati) benchè gli effetti delle sospensioni hanno un esito molto simile all'espulsione. Anzi, forse peggiore, giacché lo Stato «sospeso» deve continuare a rispettare gli ogglighi derivanti dai Trattati e delle decisioni prese dagli altri Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Fermo restando il diritto di recedere dall'Unione ex art. 50 TUE. La procedura è quindi saldamente nella sfera di Consiglio UE e Consiglio europeo le istituzioni rappresentative degli Stati e dei Governi. Peraltro la Corte di giustizia è fuori dal merito della questione e, ai sensi dell'articolo 269 TFUE, è competente a pronunciarsi unicamente sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio (a norma dell'articolo 7 TUE) unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione (!) del Consiglio europeo (!) o del Consiglio UE (!) e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo (!). C'è d'aggiungere altro? Traete le conclusioni.

venerdì 19 giugno 2015

Grexit: alcune riflessioni sulle conseguenze politiche, economiche e sociali del mancato accordo tra Troika (o Gruppo di Bruxelles) e Grecia. Vae victis!



Qualche mese fa ho riletto il saggio di John Maynard Keynes, del 1919, "Le conseguenze economiche della pace" (Adelphi 2012), convinto che la sua (sorprendente) attualità possa essere utile nella risoluzione della questione della Grecia. Vae victis! Guai ai vinti. É questo il senso della critica di Keynes ai vincitori della prima guerra mondiale. Nella questione odierna non ne è coinvolta soltanto la Grecia, si badi bene, che funge da casus belli, ma tutta l'Unione europea intendendo i 28 Stati membri, le Istituzioni e, quindi, l'intero sistema. Ripercussioni sono verificabili anche oltre l'Europa posto che i mercati finanziari e la globalizzazione sono evidentemente sistemi interconnessi. Keynes nel suo saggio ha predetto la catastrofe all'indomani del Trattato di Versailles che ha stabilito le riparazioni e i risarcimenti nei confronti della Germania all'indomani della conclusione della prima guerra mondiale. Egli scriveva "chiedendo l'impossibile hanno sacrificato la sostanza all'apparenza e alla fine perderanno tutto" (p. 13). E ancora "una guerra dichiaratamente combattuta in difesa della sacralità degli impegni internazionali, che termina con la patente violazione di uno tra i più sacri di tali impegni da parte deicampioni vittoriosi di questi ideali" (p. 123). Sorprendentemente e tragicamente attuale. Prendendo a modello le considerazioni premonitrici di Keynes, una prima considerazione da uomo della strada è che a Bruxelles nei negoziati fiume che si susseguono oramai da anni, si sta "scherzando" con il fuoco. Si è giunti alla stretta conclusiva. Alla fine quale che sarà la decisione finale, non ci saranno vincitori e vinti nè da un lato nè dalll'altro. Tutti hanno (già) perso e gli attori principali di questa incredibile farsa porteranno con sè la responsabilità del futuro dei nostri figli e dei nipoti. La questione è meramente politica, punto. Di stupidità politica. Da un lato le richieste dei cc.dd. "creditori" europei, vale a dire, la c.d. "Troika" (due rappresentanti UE – Commissione europea e BCE) dall'altro le richiesta internazionali del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Troppa ostinazione e rigidità da parte dei creditori e troppe promesse ai propri elettori, oggi irrealizzabili, da parte del governo greco. Le cause che hanno portato a questa impasse politica sono note sia da un lato che dall'altro. Jeffry Sachs nel suo articolo "Il default greco? Un impatto paragonabile al crack Lehman" (crisi USA del 2008) pubblicato ne Il Sole 24 Ore del 18 giugno 2015 a pag. 2, ammonisce la rigidità e le richieste dei creditori ritenendole "autolesionistiche". Sono d'accordo. Ci vorrebbe buon senso politico. Giacchè una parte importante della popolazione greca soffre la fame. Non c'è d'aggiungere altro. Integrazione (europea) vuol dire anche rispettare le "eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto" ricordando sempre "l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura" nonché accrescere "la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni" (Preambolo Trattato sull'Unione europea-TUE). Sono belle espressioni scolpite nei Trattati, rispettiamole, applichiamole, ricordando Keynes. L'Europa è la culla della civiltà e dei diritti non dimentichiamolo mai.

lunedì 27 aprile 2015


L'articolo di Luca Ricolfi apparso su Il Sole 24 Ore di ieri, che segnalo, analizza la ricerca della Fondazione David Hume sulle disuguaglianze. Vale la pena approfondire la tematica. Non sempre i dati e le statistiche fotografano ciò che accade nell'uomo nella sua intima esistenza e all'interno della famiglia. Se preferite nel contesto sociale. Buona lettura!

La leggenda delle disuguaglianze crescenti
di Luca Ricolfi | 26 aprile 2015 Il Sole 24 Ore

Da quanti anni lo sentiamo dire? Da quanti anni lo leggiamo sui giornali? Da quanti anni gli studiosi si affannano a ricordarcelo?Il mondo sta diventando sempre più diseguale, ci ripetono. Un po' ovunque le disuguaglianze stanno crescendo in modo esplosivo, o esponenziale, come si usa dire con abuso di linguaggio (“esponenziale” non significa veloce, ma semplicemente a tasso costante). E l'aumento delle disuguaglianze, nel giro di pochi anni, è anche diventato il principale imputato per la crisi che ci attanaglia dall'agosto del 2007.
Se la crescita si è fermata, ci dicono, è perché vi è stata una spaventosa crescita delle diseguaglianze.Ma è vero che le diseguaglianze stanno crescendo in modo così esplosivo? Il dossier della Fondazione David Hume, che analizza più di 50 anni di storia della diseguaglianza in quasi tutti i Paesi del mondo, fornisce ora una base di dati ampia e relativamente completa per provare a fornire qualche risposta (vedi le pagine 2-5 del giornale). Ed eccone alcune.
Se consideriamo il mondo come un unico Stato, e misuriamo il grado di diseguaglianza fra i cittadini del mondo, la diseguaglianza è molto cresciuta negli anni '80, ma ha smesso di crescere intorno al 1992, ed ha cominciato a diminuire sistematicamente a partire dal 2000. Dunque, nel XXI secolo la tendenza della diseguaglianza mondiale è alla diminuzione.La diseguaglianza fra i livelli di benessere delle nazioni, o diseguaglianza internazionale, ha invece smesso di crescere già intorno al 1990, e si sta riducendo a un ritmo molto rapido da circa un quarto di secolo.E le diseguaglianze interne ai vari Paesi del mondo? Qui tutto si può dire, tranne che esistano tendenze generali. La diseguaglianza interna sta crescendo in modo preoccupante in Cina (dal 1982) e in India (dal 2002), ma nel resto del mondo il grado medio di diseguaglianza, dopo aver raggiunto un massimo nel 1996, ha un andamento sostanzialmente piatto, frutto di movimenti molto complessi e diversi da Paese a Paese e da periodo a periodo.
La diseguaglianza, ad esempio, nei Paesi ex comunisti ha fatto un balzo in avanti nei primi anni '90, dopo la caduta del muro di Berlino, mentre in America latina è in costante diminuzione dall'inizio del XXI secolo.
E nelle società avanzate?
Qui, forse, incontriamo le maggiori sorprese. Se consideriamo l'insieme dei Paesi Ocse (più Singapore e Hong Kong), la tendenza principale della diseguaglianza è stata all'aumento fra gli anni '80 e gli anni '90, ma negli ultimi 10-15 anni non presenta una tendenza netta, e se proprio vogliamo trovarne una, è a una lievissima diminuzione. In alcuni Paesi (ad esempio il Giappone) prevale nettamente la tendenza all'aumento, in altri (ad esempio la Turchia) prevale quella alla diminuzione, in altri ancora non è possibile rintracciare alcuna tendenza sistematica.
Fra questi ultimi vi è anche l'Italia. Da noi è da vent'anni (dal 1993) che il grado di diseguaglianza (misurato con l'indice di Gini) oscilla intorno a 0.33. Un valore più basso della media (ponderata) dei Paesi Ocse (pari a 0.35 nel 2013), e decisamente più basso del valore (0.37) che l'indice aveva in Italia alla fine dei “gloriosi 30 anni”, quelli caratterizzati dall'espansione dello Stato sociale.
E negli anni della crisi?
Se guardiamo alle società avanzate, i dati disponibili, talora fermi al 2012 o al 2013, non consentono alcun racconto unitario, perché la dinamica della diseguaglianza varia considerevolmente non solo a seconda dei Paesi, ma anche in funzione del modo di misurare la diseguaglianza, che può riferirsi al reddito o alla ricchezza netta, a tutti gli strati o solo agli strati estremi (i super-ricchi e gli ultra-poveri). E tuttavia, fra le innumerevoli storie che emergono dai dati disponibili, ve n'è almeno una che si presenta con inquietante frequenza, quella che potremmo chiamare della “curva a V”. In parecchi Paesi (fra cui l'Italia) il profilo della diseguaglianza negli anni a cavallo della recessione 2008-2009 sembra essere stato prima calante e poi crescente, come se la crisi avesse prima penalizzato e poi premiato i ricchi. Difficile pensare che questo movimento, laddove si è manifestato, non abbia a che fare con il movimento degli indici azionari, prima calanti e poi crescenti.
Se questa lettura avesse qualche fondamento, sarebbe difficile non notare un paradosso. I progressisti sono ovunque schierati per le politiche di espansione monetaria, come il Quantitative Easing di Draghi, ma paiono non rendersi conto di un punto recentemente sottolineato da Pascal Salin, in uno dei libri più interessanti sulla lunga crisi di questi anni (“Tornare al capitalismo per evitare le crisi”, Rubbettino 2011): i tassi di interesse bassi inflazionano il valore degli asset (titoli e immobili), favoriscono la speculazione, e per questa via, premiano innanzitutto i livelli alti della gerarchia sociale. 
Insomma, dopo anni in cui la diseguaglianza aveva cessato di crescere, potrebbero essere proprio le politiche pensate per far ripartire la crescita a innescare un nuovo processo di aumento delle diseguaglianze, dopo quello degli anni della globalizzazione. È solo un'ipotesi, ma forse varrebbe la pena rifletterci su.

sabato 17 gennaio 2015

Corte di giustizia UE e «Outright Monetary Transactions» della BCE


Negli ultimi giorni tutti i quotidiani nazionali trattano la questione del programma della Banca Centrale europea (BCE) «Outright Monetary Transactions» (OMT) vale a dire, un programma da parte della BCE di acquisto di titoli del debito pubblico emessi dagli Stati dell’eurozona. Non scendo nel merito già ampiamente trattato da economisti e monetaristi. Se ne parla perché la Corte costituzionale tedesca  (Bundesverfassungsgericht - «BVerfG») è stata adita da vari politici, professori di diritto e di economia, un giornalista ed una ONG tedeschi (nel diritto tedesco il ricorso di persone alla Corte è possibile) mettendo in discussione la legittimità del programma OMT della BCE. Il rinvio del «BVerfG» è molto importante nel dialogo tra le Corti in Europa laddove si tratta del primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE nella sua storia, dopo circa 60 anni di integrazione europea! Meglio tardi che mai. Peraltro anche la nostra Corte Costituzionale non è da meno giacché ha rinviato per la prima volta nella storia alla Corte UE nel 2007. I quotidiani non ne hanno neanche fatto menzione. Ma non è questo che voglio sottolineare. Mi piace, viceversa, attirare l'attenzione sul fatto che i quotidiani nazionali, e mi riferisco ai più importanti, hanno presentato titoli a caratteri cubitali come: «la Corte UE da il via libera al piano Draghi»; «la Corte UE ritiene compatibili con i Trattati UE  il programma OMT»; e tanti altri titoli del genere. Qual è il problema? Si tratta, come sempre d'altronde, di cattiva informazione (o ignoranza in materia?) su questioni che riguardano l'Unione europea. E' una battaglia (persa) che perseguo da anni. Infatti a evocare la compatibilità dell'OMT con i Trattati UE  è stato l’avvocato generale Cruz Villalón e non la Corte UE come erroneamente si afferma nei titoli. E' cosa diversa. Peraltro, qualche giornalista, nel testo dell'articolo, spiega che «il parere dell'avvocato generale di regola viene ripreso dalla Corte che non se ne discosta nella sua sentenza». E, pertanto, è ragionevole pensare alla prossima sentenza della Corte UE negli stessi termini dell'avvocato generale. Niente di più errato.  Non voglio scendere nel dettaglio tecnico sui ruoli dell'avvocato generale e della Corte (su cui rinvio all'approfondito studio del mio Amico e Collega Marco Borraccetti, L'avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica,  2011), ma segnalare, ancora una volta, come l'informazione sull'Unione europea è assolutamente approssimativa se non erratae, quindi, fuorviante. E, in verità, l'Ue non ne ha bisogno, attese le campagne populiste di talune formazioni politiche europee (per carità legittime dal punto di vista democratico ma strumentali e fazione) non sempre coerenti con la realtà dei fatti.

sabato 20 dicembre 2014

Alcune considerazioni generali (non politiche nè faziose nè strumentali) sull'elezione del Presidente della Repubblica

E' già iniziata la "bagarre" governo-parlamento sulla prossima e imminente elezione del futuro Presidente della Repubblica Italiana. Ai sensi dell'art. 87 "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". Queste le prerogative generali del Presidente. Ma: l'art. 88 ricorda che: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura". Inoltre:  secondo l'art. 89 "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri". Una serie di "pesi e contrappesi" di "checks and balances" tipiche dello Stato costituzionale a presidio della democrazia e del buon funzionamento costituzionale dello Stato e della sua forma di governo. Inoltre, ai sensi dell'art. 139 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". Quindi che aggiungere. La persona (il cittadino) che può essere eletto Presidente della Repubblica può essere chiunque; l'unico limite è posto dall' art. 84 che sancisce che "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici". Anche un non politico dunque; proveniente dal mondo della cultura, della scienza, sempre che rappresentativo del nostro Paese, delle nostre tradizioni, della nostra cultura (delle nostre culture?); sempre che dia tutte le garanzie di indipendenza, imparzialità e autonomia che la Costituzione richiede. Inoltre sia di specchiata moralità e rappresenti la Nazione in conformità con il giuramento alla bandiera previsto dall'art. art. 91 (Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune). Quanto alla moralità richiesta non ci sarebbe bisogno di una norma costituzionale ma, direi, una norma etica, di buon senso. Il Presidente rappresenta l'unità nazionale, la garanzia degli equilibri costituzionali al fine di non fare prevalere un potere sull'altro. Pertanto, così come "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" (art. 54, primo comma); a maggior ragione "Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54, secondo comma). E il Presidente della Repubblica è il primo cittadino!