domenica 18 giugno 2017

Sentenza Cassazione Num. 27304/2017 del 21/03/2017- Responsabilità dell'organizzatore di gare automobilistiche-Rally

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27304 Anno 2017 Data Udienza: 21/03/2017 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze il 21 marzo 2016 ha confermato integralmente la sentenza del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Grosseto, appellata dall'imputato, che aveva riconosciuto Mirco Tognarini responsabile del reato di omicidio colposo, fatto contestato come commesso il 25 ottobre 2009. 2. Il fatto da cui è scaturito il processo consiste nell'incidente automobilistico occorso a Sebastiano Scamporlino che, partecipante alla manifestazione sportiva automobilistica "33° Rally Internazionale Trofeo Maremma", percorrendo alla guida della propria vettura BMW la strada provinciale n. 19 in direzione da Montemassi a Montieri (GR), andava ad urtare con la parte anteriore della fincata sinistra dell'auto contro una quercia posta sul margine sinistro della carreggiata, perdendo la vita quasi sul colpo per effetto dell'impatto. 3. La responsabilità dell'imputato è stata affermata dai giudici di merito in qualità di presidente dell'associazione sportiva Trofeo della Maremma, organizzatrice della manifestazione sportiva automobilistica "33° Rally Internazionale Trofeo Maremma" e destinatario dell'autorizzazione del 20 ottobre 2009 dell'amministrazione provinciale di Grosseto, cioè in posizione di garanzia. Il profilo di colpa, sia generica (negligenza, imprudenza, imperizia) che specifica (violazione della prescrizione contenuta sia nel verbale di collaudo tecnico del 2 ottobre 2009 sia al punto n. 13 dell'autorizzazione provinciale del 20 ottobre 2009), è stato riconosciuto sussistente per avere omesso l'imputato di delimitare, segnalare e proteggere, con rotaballe o similari rispondenti ai requisiti di resistenza all'urto, comunque in modo tale da eliminare il pericolo dei veicoli in uscita dal piano viabile, le alberature, i manufatti, eventuali rocce sporgenti e quant'altro potesse costituire potenziale pericolo nelle immediate vicinanze della strada, così contribuendo a cagionare la morte dell'automobilista Sebastiano Scamporlino che, nel corso della settima prova speciale del rally, circa 300-400 metri dopo la partenza, dopo avere percorso un tratto rettilineo ed in leggera salita e dopo avere affrontato una curva volgente a sinistra a velocità superiore ai 100 km/h, avendo perso il controllo dell'auto, all'uscita della curva stessa andava ad urtare alla velocità di circa 80 km/h contro una grande quercia posta sulla banchina sul margine sinistro della carreggiata a circa un metro dal ciglio della strada, perdendo la vita. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a due motivi di ricorso con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 4.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 42, 43 e 589 cod. pen. e connesso difetto di motivazione sotto i profili della illogicità e contradittorietà, assumendo la decisione erronea ed illegittima quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, alla violazione della regola cautelare, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e all'esistenza del nesso di causalità, oltre che mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. 4.1.1. In relazione al rispetto o meno da parte dell'imputato delle regole cautelari, si assume che dalla documentazione in atti e della deposizione dei testi G. Secchi, A. Guerri (le cui dichiarazioni si riportano per stralcio nell'atto di impugnazione) e C. Riva risulterebbe che il ricorrente aveva adempiuto a tutte le formalità prescritte per la manifestazione sportiva, che aveva ottenuto, previe verifiche della p.a., la necessaria autorizzazione e che poco prima dell'inizio del rally era passata una pattuglia della Polizia stradale senza nulla rilevare, tanto che la gara si era tenuta regolarmente. Richiamata la motivazione resa della Corte di appello al riguardo, si muove alla stessa la critica di avere considerato il controllo pre-gara come un atto a sé stante, del tutto svincolato dal procedimento amministrativo, mentre ne costituisce parte integrante. La Corte territoriale errerebbe ulteriormente nell'ammettere la possibilità di errori degli agenti che hanno svolto la verifica pre-gara, magari per incompleta «conoscenza di tutti i potenziali pericoli o non avere, nel momento del controllo, la possibilità di effettuare una valutazione approfondita» (così alla p. 6 della sentenza impugnata), in quanto il controllo da parte degli organi di cui all'art. 12 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce condizione di sopravvivenza dell'autorizzazione. Sotto tale profilo, gravemente erroneo ed illegittimo sarebbe il rifiuto, inadeguatamente motivato, sia da parte del Tribunale che della Corte di appello di accogliere la richiesta difensiva di ascoltare gli appartenenti alla Polizia stradale che effettuarono il giro di verifica, in quanto si sarebbe così sottratto al processo un dato fondamentale, essendo l'imputato, organizzatore dell'evento, soggetto sottoposto al controllo dalla Polizia stradale, organo di cui si afferma, peraltro, la possibilità di un errore sulla scorta di presupposti indimostrati. 4.1.2. Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale circa il controllo pre-gara produrrebbe effetti anche sotto il distinto profilo della prevedibilità dell'evento, non essendo stato possibile, proprio per effetto del rigetto della richiesta di esame delle persone fisiche che effettuarono il controllo, accertare i criteri di valutazione che seguirono i controllori. Quanto, in particolare, alle condizioni dell'autovettura condotta dalla vittima, decisive sarebbero le deposizioni dei testimoni Maurizio Russo, navigatore trasportato sull'auto di Tognarini e sopravvissuto all'incidente, e di Manuel Scamporlino, fratello della vittima, che hanno entrambi parlato di problemi dell'auto: tale circostanza, unitamente ai dati, che si traggono dalla consulenza del P.M., secondo cui la vettura era da turismo con omologazione scaduta, aveva subito modifiche effettuate con disponibilità economica limitata, durante la curva perse aderenza ed aveva le gomme consumate, sarebbero indicative di circostanze fattuali che avrebbero avuto sicuramente un ruolo nella causazione dell'evento. Agli agenti di Polizia si sarebbe dovuto chiedere anche se avessero controllato le condizioni dell'autovettura: infatti i difetti evidenziati avrebbero reso, secondo il ricorrente, l'evento imprevedibile ovvero evitabile se il conducente avesse indossato il collare di Hans. 4.1.3. Ed a proposito della evitabilità, si sottolinea sia che persino la Procura generale aveva sollecitato nuova consulenza in appello onde accertare se eventuali protezioni sullo specifico punto del percorso sarebbero state idonee ad impedire l'evento morte sia che lo stesso consulente del P.M. aveva, testualmente, osservato che «Il sottoscritto consulente ritiene che l'urto sia stato troppo violento e di tipologia tale da rendere ben poco efficace qualsiasi tipo di protezione fisicamente utilizzabile». Al riguardo si censura l'essersi la Corte di appello "rifugiata" (p. 21 del ricorso) nell'adesione all'argomento sostenuto dal consulente della parte civile, ing. Ceriali, secondo il quale l'uso di una protezione intorno all'albero avrebbe, comunque, cambiato la dinamica dell'urto e ridotto gli effetti dell'impatto, avendo, infatti, riportato lesioni modeste il navigatore che era seduto a fianco dell'autista deceduto proprio perché non colpito direttamente dalla pianta. Siffatte conclusioni sarebbero censurabili poichè verrebbero a modificare l'esito della consulenza del P.M. attraverso il ricorso alla consulenza della parte civile. 4.1.4. La sentenza sarebbe gravemente viziata, secondo il ricorrente, anche in relazione al tema dell'eventuale intervento di cause sopravvenute sufficienti a determinare da sole l'evento e tali da escludere il nesso di causalità. Il non avere effettuato l'autopsia, quindi il non avere accertato la specifica causa di decesso, e il non avere tenuto in considerazione che la vittima non indossava il collare di Hans avrebbero condotto i giudici di merito a conclusioni che si giudicano apodittiche e contraddittorie, anche per non avere considerato che all'interno dell'automobile vi sono parti, quali il volante e la struttura di collegamento alle ruote, che in occasione dell'impatto costituiscono pericolo esclusivamente per il conducente e non anche per il trasportato. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, mancanza e contraddittorietà di motivazione, per avere la sentenza impugnata affrontato - si ritiene - con mere clausole di stile il tema del trattamento sanzionatorio ed inoltre per avere immotivatamente ritenuto inidoneo a determinare una riforma del trattamento sanzionatorio il comportamento processuale dell'imputato ed il rispetto delle formalità prescritte dal procedimento amministrativo. 4.3. Infine, con memoria intitolata "motivi nuovi" depositata il 9 febbraio 2017 la difesa ha contestato l'assenza fisica di apparato motivazionale in relazione alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa all'imputato, che ne aveva fatto espressa richiesta con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente dato atto che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali non è stata accolta (v. ordinanza alla p. 2 del verbale di udienza). L'art. 4 del Codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), statuisce, testualmente, quanto segue: «L'Astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti o nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale». Quanto alla natura della fonte normativa, il codice di autoregolamentazione è considerato dalle Sezioni Unite fonte di diritto oggettivo, normativa secondaria o regolamentare, vincolante non soltanto per il difensore ma anche per il giudice (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346; Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) e l'astensione un vero e proprio diritto del difensore, ove ricorrano le condizioni di cui al codice di autoregolamentazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, cit.). Ciò posto, maturando il termine di prescrizione del reato per cui si procede il 25 aprile 2017 (non ci sono eventi sospensivi), cioè nel termine di novanta giorni di cui alla lett. a) dell'art. 4 del richiamato codice di autoregolamentazione, è esclusa la possibilità di astensione. 2. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso, sia pure sotto l'apparente veste della denunziata violazione di regole sulla colpa e sulla causalità, è, in realtà, in larga parte incentrato su pretesi vizi motivazionali, a fronte di doppia conforme di condanna e senza evidenziare travisamenti della prova. Si passi ad esaminare, in particolare, le singole censure. 2.1.1.Quanto alla pretesa violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen, osserva il Collegio che l'art. 603 cod. proc. pen. prevede un potere pacificamente discrezionale del giudice di merito, salva l'ipotesi, non ricorrente però nel caso di specie, di sopravvenienza di prove nuove (infatti, «in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività»: così Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526; in senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200; Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437; Sez. 5, n. 12443 del 20/01/2005, Unis, Rv. 231681; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca e altro Rv. 227494). 2.1.2. In relazione alle ulteriori plurime doglianza affasciate nel primo motivo di ricorso, va detto che nessuno degli argomenti svolti, considerati isolatamente o nel loro complesso, risulta avere una forza persuasiva tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio svolto nelle, tra di loro conformi, sentenze di merito (cfr. il principio affermato al riguardo da Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv. 237207). 2.1.2.1. Appare opportuno precisare, prima di passare ad affrontare le singole doglianze, che, quanto alla dinamica dell'infortunio, le sentenze di merito forniscono le seguenti informazioni: la quercia, collocata a circa un metro dal ciglio della strada, non era protetta con rotaballe o con altro materiale; oltre l'albero, più lontano dalla strada, vi era un casolare; l'automobile BMW, a trazione posteriore, aveva subito modifiche al motore che, secondo quanto accertato dal consulente del P.M., non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro; sempre secondo quanto accertato dal consulente del P.M., nessun guasto meccanico è stato rilevato; i pneumatici (al cui eventuale scoppio non si fa cenno né in sentenza né da parte del ricorrente), seppure obsoleti e con vistose crepature sulla superficie del battistrada, erano comunque, come precisato dal c.t. del P.M., in linea con quelli utilizzati per simili competizioni e l'auto era stata ammessa alla gara poiché le gomme non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte; dopo i primi giri, la gara era stata sospesa per 15-20 minuti, sicché le gomme avevano avuto modo di raffreddarsi; del resto, l'impatto era avvenuto subito dopo la partenza, percorsi appena 500 metri, quando le gomme non si erano ancora potute scaldare; l'urto, avvenuto tra l'albero e la parte sinistra dell'auto, proprio nel punto occupato dal conducente, era stato di tale forza che l'automobile si era piegata attorno all'albero, cioè lo sportello del guidatore aveva preso la forma del tronco. Ciò posto, la circostanza che la grande quercia posta nelle immediate vicinanze della strada (nella banchina e ad un metro circa dal ciglio) fosse priva di protezione, in difformità da quanto prescritto nel verbale di collaudo e nell'autorizzazione provinciale, è stata ritenuta dai giudici di merito fondante la colpa dell'imputato, anche considerato che il precetto cautelare violato era teso proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi, essendo peraltro prevedibile e concretamente prevenibile, nel contesto del rally automobilistico da svolgersi in strade chiuse al traffico, attività intrinsecamente pericolosa, l'errore del pilota, e che, essendosi in presenza di reato omissivo, il nesso di causalità tra omissione ed evento deve valutarsi in termini di alta probabilità logica, nel caso di specie avente riferimento anche alla notoria minore aderenza alla strada delle auto a trazione posteriore rispetto a quelle a trazione anteriore ed alla - ritenuta dal consulente - minor forza devastante dell'impatto o deviazione dell'evoluzione dell'incidente in caso di adeguata protezione del fusto della pianta. E' stata inoltre ritenuta irrilevante dai giudici di merito la circostanza che il tratto stradale fosse stato controllato anche dalla Polizia stradale, in quanto destinatario della posizione di garanzia era l'imputato. 2.1.2.2. Ciò posto, proprio con riguardo al controllo pre-gara, argomento peraltro già sviluppato dalla difesa nell'atto di appello (pp. 3-7, 11-12 e 17 dell'impugnazione), ha ritenuto la Corte di appello, arricchendo il ragionamento già svolto sul punto dal Tribunale (p. 4 della sentenza di primo grado e pp. 5-6 di quella di appello), che era palese dall'esame delle fotografie dei luoghi la pericolosità di un tale ostacolo a così breve distanza dal ciglio della strada ed all'uscita di una curva, luoghi che dovevano ritenersi conosciuti dall'organizzatore, che il controllo dell'autorità di Polizia potrebbe essere non completo o perché non a conoscenza di tutti i pericoli (ad esempio, che partecipavano al rally auto a trazione posteriore, per loro natura meno stabili) o perché priva della possibilità di svolgere un esame approfondito e che, comunque, un eventuale errore di valutazione degli agenti della Polizia stradale non scriminerebbe il titolare della posizione di garanzia. Con la conseguenza, peraltro, che «la irrilevanza della valutazione di non pericolosità eventualmente espressa, anche solo di fatto, dagli agenti autori dell'ultimo controllo prima della gara rende quindi inutile la integrazione probatoria richiesta» (così alla p. 6 della sentenza impugnata). Quanto alle condizioni dell'automobile condotta da Sebastiano Scamporlino (altro tema già introdotto nell'appello, v. pp. 12-16), si tenta di contestare, mediante il - non probante - richiamo a passaggi decontestualizzati di brani delle dichiarazioni del trasportato e del fratello della vittima relativi a sensazioni soggettive circa il comportamento della vettura, l'esito dell'istruttoria tecnica, ove è appena il caso di sottolineare che il C.T. del P.M. ha ritenuto, come si è visto, che la BMW aveva - sì - subito modifiche al motore ma che tali modifiche non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro, che nessun guasto meccanico è stato rilevato e che le gomme, seppure in non buone condizioni, non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte (p. 4 della sentenza impugnata e pp. 2-3 della sentenza del Tribunale). Anche il tema della possibilità o meno di un esito diverso in caso di urto contro il tronco dell'albero ove adeguatamente protetto, già sinteticamente introdotto con l'atto di appello (p. 16), è stato affrontato nella sentenza impugnata che, sviluppando l'osservazione già svolta da parte del Tribunale (pp. 4-5), ha motivatamente fatto propria l'opinione del c.t. della parte civile, ing. Ceriali, circa la minore lesività di un impatto contro un oggetto protetto, come dimostrato del resto dall'essere uscito il navigatore Maurizio Russo quasi illeso dall'incidente e dalla forza esercitata sullo sportello lato conducente, piegato secondo la sagoma del tronco (pp. 4-5 della sentenza di appello). Quanto, infine, alla mancanza di autopsia e al non avere l'imputato indossato il colare di Hans (solo il secondo tra i due aspetti già introdotto con l'appello, v. p. 16), a parte il fatto che in precedenza la difesa non risulta essersi lamentata dell'omissione dell'esame autoptico, la Corte di appello (alle pp. 6-7) ha descritto le gravi conseguenze riportare dal conducente la BMW, comprensive anche di lesioni al capo, al volto ed al torace, parti del corpo che, in ogni caso, non sarebbero state mai protette dal collare in questione. Ebbene, tutti i riferiti passaggi motivazionali appaiono al Collegio logici, congrui, resistenti alle censure ed immuni da vizi emendabili in cassazione, risultando in ogni caso decisivo che gli sforzi difensivi si infrangono sulla constatazione che, come correttamente puntualizzato a più riprese nelle sentenza di merito, la concorrente colpa altrui, accertata (la vittima) ovvero solo ipotizzata (gli agenti incaricati del controllo), non elimina la responsabilità dell'imputato, la cui posizione di garanzia era particolarmente pregnante. Del resto, e conclusivamente, già Sez. 4, n. 35326 del 03/07/2008, Zecchino, Rv. 241982, ha - condivisibilmente - avuto modo di precisare che «In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza». 2.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, destituito di fondamento. Quanto, infatti, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha dato atto (p. 7) che il Tribunale è partito da una pena poco superiore al minimo edittale, di otto mesi di reclusione (p. 5 della sentenza di primo grado), con riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, peraltro applicate nella massima estensione, e che la difesa non ha introdotto valide ragioni giustificative di un ipotetico trattamento più mite, essendosi limitata ad invocare «una sorta di buona condotta processuale e pre-processuale non meglio specificata», peraltro in presenza di ben due precedenti in giudicato a pena sospesa nel casellario dell'imputato (p. 7 della sentenza di appello). Ed è ben noto che, secondo costante orientamento di legittimità, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), in applicazione del risalente - e sempre valido - canone secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333). 2.3. Il terzo motivo, contenuto nella memoria da ultimo depositata, è vistosamente inammissibile sia per la tardività con il quale è stato posto per la prima volta, non essendovi traccia del tema della pena sospesa nel ricorso tempestivamente depositato, sia, in ogni caso, per la manifesta infondatezza dello stesso, avendo la Corte territoriale chiarito expressis verbis (p. 7) che osta al beneficio la presenza di due condanne per delitto condizionalmente sospese. 3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate, alla luce delle tariffe, come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili Scamporlino Manuel e Pettenuzzo Lorena, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 21/03/2017. Il Consigliere estensore (...) Il Presidente (...) Corte di Cassazione - copia non ufficiale

martedì 2 maggio 2017

Coming up: MASSIMO FRAGOLA, L’Europa dei popoli o degli Stati? L’integrazione spiegata attraverso il diritto dell’Unione europea, Pellegrini Editore Cosenza, 2017

Prefazione. Questo libro ha l’ambizione di spiegare in modo semplificato l’Unione europea (UE) attraverso il suo ordinamento giuridico e l’attuale sistema istituzionale. Non è un lavoro scientifico; bensì un “navigatore” nei meandri delle istituzioni UE troppo spesso sconosciuti al grande pubblico, anche a causa (e forse soprattutto) della complessità del sistema istituzionale sovranazionale. L’idea di un testo agile, di ampia diffusione, coincide
con il 60° anniversario della firma del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea. Già il titolo è discutibile, di stampo giornalistico e mass mediatico, giacché l’“Europa” è un’entità geografica e, in senso lato, dal punto di vista della cooperazione interstatale, comprende (e vuole significare) non solo l’Unione europea ma molteplici organizzazioni transnazionali, quali il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’ONU, L’UNESCO, la FAO e tante altre. Quindi l’“Europa” non è solo l’Unione europea. Parlare inoltre di “Europa dei Popoli” ai nostri giorni con riguardo all’Unione europea può sembrare a dir poco utopistico. La percezione che una congrua parte dei cittadini ha dell’integrazione europea, oltre ad una sensazione di insofferenza, sollecitata non sempre correttamente dalla politica e dai mass media, è che l’Unione sia un “carrozzone” guidato dagli Stati – e in particolare dalla Germania – nel quale i cittadini non hanno alcuna voce in capitolo. E su questa falsariga la politica e in particolare il dilagante populismo fa inevitabilmente proseliti.(...)

venerdì 17 marzo 2017

Continua sulla questione del velo: causa C-188/15, Bougnaoui e ADDH, Lussemburgo, 14 marzo 2017

Asma Bougnaoui ha incontrato, nell’ottobre del 2007, durante una fiera dello studente, prima di essere assunta dall’impresa privata Micropole, un rappresentante di quest’ultima, che l’ha informata della circostanza che il fatto di indossare il velo islamico avrebbe potuto porre problemi quando fosse stata a contatto con i clienti di tale società. Quando la sig.ra Bougnaoui si è presentata, il 4 febbraio 2008, alla Micropole per effettuarvi il proprio tirocinio di fine studi, indossava una semplice fascia. Successivamente, sul luogo di lavoro ha indossato un velo islamico. Alla fine del tirocinio, la Micropole l’ha assunta, a decorrere dal 15 luglio 2008, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di ingegnere progettista. In seguito alla lamentela di un cliente cui era stata assegnata dalla Micropole, tale impresa ha ribadito il principio di necessaria neutralità nei confronti della clientela e le ha chiesto di non indossare più il velo. La sig.ra Bougnaoui ha risposto negativamente ed è stata di conseguenza licenziata. Essa ha contestato il suo licenziamento dinanzi ai giudici francesi. Adita della controversia, la Corte di cassazione francese chiede alla Corte di giustizia se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più forniti da una dipendente che indossa il velo islamico possa essere considerata un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» ai sensi della direttiva. Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva innanzitutto che la decisione di rinvio non consente di sapere se la questione della Corte di cassazione si basi sulla constatazione di una disparità di trattamento direttamente o indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Spetta pertanto alla Corte di cassazione verificare se il licenziamento della sig.ra Bougnaoui si sia basato sul mancato rispetto di una norma interna che vieta di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose. In caso affermativo, spetta a tale giudice verificare se ricorrono le condizioni rilevate nella sentenza G4S Secure Solutions, ossia se la disparità di trattamento, derivante da una norma interna apparentemente neutra che rischia di comportare, di fatto, un particolare svantaggio per talune persone, sia oggettivamente giustificata dal perseguimento di una politica di neutralità e se sia appropriata e necessaria. Per contro, nel caso in cui il licenziamento della sig.ra Bougnaoui non si basasse sull’esistenza di siffatta norma interna, occorrerebbe determinare se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più prestati da una dipendente che indossa un velo islamico sia giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, secondo la quale gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento vietata dalla direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. A tale riguardo, la Corte rammenta che è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, tale nozione rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui viene espletata un’attività lavorativa e non include considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente. La Corte risponde quindi che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio del cliente che i suoi servizi non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva. www.curia.europa.eu

Velo in azienda tra principio di non discriminazione e principio di parità di trattamento. In margine alla sentenza Corte UE causa C-157/15, Lussemburgo, 14 marzo 2017

Il 12 febbraio 2003, Samira Achbita, di fede musulmana, è stata assunta come receptionist dall’impresa G4S. Tale impresa privata fornisce, in particolare, servizi di ricevimento e accoglienza a clienti sia del settore pubblico sia del settore privato. All’epoca dell’assunzione della sig.ra Achbita, una regola non scritta interna alla G4S vietava ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nell’aprile 2006, la sig.ra Achbita ha informato il datore di lavoro del fatto che intendeva indossare il velo islamico durante l’orario di lavoro. In risposta, la direzione della G4S le ha comunicato che il fatto di indossare un velo non sarebbe stato tollerato in quanto portare in modo visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si atteneva l’impresa nei suoi contatti con i clienti. Il 12 maggio 2006, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra Achbita ha comunicato al proprio datore di lavoro che avrebbe ripreso l’attività lavorativa il 15 maggio e che da allora in poi avrebbe indossato il velo islamico. Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13 giugno 2006. Essa prevede che «è fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». Il 12 giugno 2006, a causa del perdurare della sua volontà di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, la sig.ra Achbita è stata licenziata. Essa ha contestato tale licenziamento dinanzi ai giudici del Belgio. Adito della controversia, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) si interroga sull’interpretazione della direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro1. In sostanza, tale giudice intende sapere se il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisca una discriminazione diretta. Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia rammenta innanzitutto che nella direttiva si intende per «principio di parità di trattamento» l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, tra le altre cose, sulla religione. Sebbene la direttiva non contenga alcuna definizione della nozione di «religione», il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nonché alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, riaffermate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Pertanto, la nozione di religione deve essere interpretata nel senso che essa comprende sia il fatto di avere convinzioni religiose, sia la libertà degli individui di manifestarle pubblicamente. La Corte rileva che la norma interna della G4S si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna. Tale norma tratta, pertanto, in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralità di abbigliamento. Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale norma interna sia stata applicata in modo diverso alla sig.ra Achbita rispetto agli altri dipendenti della G4S. Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva. La Corte rileva che non è tuttavia escluso che il giudice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna istituisca indirettamente una disparità di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora fosse dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, siffatta disparità di trattamento non costituirebbe una discriminazione indiretta qualora fosse giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. La Corte, pur sottolineando che il giudice nazionale investito della controversia è l’unico competente a stabilire se e in quale misura la norma interna sia conforme a tali requisiti, fornisce indicazioni al riguardo. Essa rileva che è legittima la volontà di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’immagine di neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti. Tale intenzione, infatti, rientra nell’ambito della libertà d’impresa, riconosciuta dalla Carta. Inoltre, il divieto di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico. A tale proposito, il giudice nazionale deve verificare se la G4S avesse stabilito, prima del licenziamento della sig.ra Achbita, una politica generale ed indifferenziata al riguardo. Nel caso di specie, occorre altresì verificare se il divieto interessi unicamente i dipendenti della G4S che hanno rapporti con i clienti. In caso affermativo, il divieto deve essere considerato strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita. Occorre inoltre verificare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all’impresa, e senza che quest’ultima debba sostenere un onere aggiuntivo, fosse possibile per la G4S proporre alla sig.ra Achbita un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti, invece di procedere al suo licenziamento. La Corte conclude, pertanto, che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva. Siffatto divieto può invece costituire una discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, tale discriminazione indiretta può essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Spetta alla Corte di cassazione belga verificare se sussistono tali condizioni. 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). www.curia.europa.eu

lunedì 20 febbraio 2017

Onu, Nato, Unione europea e altre organizzazioni internazionali: più di 500 posti di lavoro...

NEWS24 20 febbraio 2017 Onu, Nato, Unione europea: più di 500 posti da Parigi a New York – di Francesca Barbieri e Daniele Cesarini Onu Posizioni aperte: 365Figure cercate: si selezionano vari professionisti: dai funzionari per gli affari economici a quelli finanziari, dagli informatici ai project manager. Tra i requisiti indispensabili, oltre alla laurea, l'inglese fluente, e in alcuni casi esperienza pregressa, ecc. Ne Il Sole 24 Ore di oggi lunedì 20 febbraio 2017, pag. 11

domenica 15 gennaio 2017

L’Unione europea è condannata a versare un congruo risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE

www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Tribunale dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 1/17 Lussemburgo, 10 gennaio 2017 Sentenza nella causa T-577/14 Gascogne Sack Deutschland e Gascogne / Unione europea L’Unione europea è condannata a versare più di EUR 50 000 di risarcimento danni alle società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne per eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE L’eccessiva durata del procedimento ha causato contestualmente un danno materiale (pagamento di spese di garanzia bancaria) e un danno morale (stato d’incertezza nel quale si sono ritrovate le due società) Le società Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e Gascogne (ex Groupe Gascogne) hanno adito il 23 febbraio 2006 il Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo annullasse una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa nel settore dei sacchi industriali 1. Il Tribunale ha respinto i loro ricorsi con sentenze del 16 novembre 2011 2. In seguito a impugnazioni la Corte di giustizia ha confermato, con sentenze del 26 novembre 2013 3, le sentenze del Tribunale e, pertanto, le ammende dall’importo totale di EUR 13,2 milioni inflitte alle due società. La Corte ha, tuttavia, osservato che le due società potevano proporre ricorso per risarcimento degli eventuali danni causati dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Le società Gascogne Sack Deutschland e Gascogne chiedono quindi al Tribunale di condannare l’Unione europea al pagamento di circa EUR 4 milioni come risarcimento, sia a titolo di danno materiale (la richiesta è per circa EUR 3,5 milioni) sia a titolo di danno morale (la richiesta è per EUR 500 000), danni che le predette società asseriscono di aver subìto in ragione dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Si tratta della prima causa in materia a essere decisa 4. Con la sentenza odierna, il Tribunale, statuendo in composizione ampliata e diversa da quella che ha originariamente deciso la controversia 5, accoglie in parte i ricorsi delle due società, riconoscendo un’indennità di EUR 47 064,33 alla Gascogne a titolo di danno materiale subìto e di EUR 5 000 a ciascuna delle due società a titolo di danno morale. Il Tribunale ricorda, anzitutto, che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative: 1) illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata, 2) effettività del danno e 3) sussistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato. Quanto alla prima condizione (illiceità del comportamento contestato alla Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto istituzione dell’Unione), il Tribunale ritiene che il diritto che la 1 Decisione C(2005) 4634 della Commissione europea, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali). 2 Sentenze del Tribunale del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06) e Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06); v. anche comunicato stampa n. 121/11. 3 Sentenze della Corte del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C-40/12 P) e Gascogne/Commissione (C-58/12 P); v. anche comunicato stampa n. 150/13. 4 In altre quattro cause un’impresa ha chiesto il risarcimento danni per eccessiva durata del procedimento (cause, rispettivamente, Aalberts Industries, T-725/14, Kendrion, T-479/14, ASPLA e Armando Álvarez, T-40/15, e Guardian Europe, T-673/15). 5 Condizione imposta dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013 (v. nota 3). www.curia.europa.eu causa sia decisa in un termine ragionevole, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE 6, sia stato violato in ragione dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06. Infatti, il procedimento si è protratto per circa cinque anni e nove mesi e nessuna delle circostanze di dette cause poteva giustificare una tale durata. In particolare, il Tribunale rileva che, in materia di concorrenza (un settore che presenta un livello di complessità superiore a quello di altri tipi di cause), una durata di quindici mesi tra la fine della fase scritta del procedimento, da un lato, e, dall’altro, l’apertura della fase orale è, in linea di principio, una durata adeguata. Orbene, nelle cause T-72/06 e T-79/06, tra tali due fasi sono passati circa 3 anni e 10 mesi, ossia 46 mesi. Il Tribunale considera, nondimeno, che la trattazione parallela di cause connesse può giustificare un prolungamento del procedimento per il periodo di un mese per ogni ulteriore causa connessa. Pertanto, nella specie, la trattazione parallela di 12 ricorsi diretti contro la medesima decisione della Commissione ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nelle cause T-72/06 e T-79/06. Il Tribunale conclude che una durata di 26 mesi (15 mesi + 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento era adeguata per trattare le cause T-72/06 e T-79/06, atteso che il livello di complessità fattuale, giuridica e processuale di tali cause non implicava un lasso di tempo più lungo. Di conseguenza, la durata di 46 mesi dalla fine della fase scritta del procedimento all’apertura della fase orale del procedimento rende manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ciascuna delle due cause succitate. Non risultano, invece, altri periodi di inerzia ingiustificata nel resto del procedimento. Quanto alla seconda condizione della responsabilità dell’Unione (effettività del danno subìto), il Tribunale rileva che la Gascogne ha subìto un danno materiale effettivo e reale in quanto, nel corso del periodo di inerzia ingiustificata del Tribunale, essa ha riportato perdite per le spese di costituzione della garanzia bancaria a favore della Commissione che ha dovuto sostenere 7. Il Tribunale non riconosce, per contro, gli altri danni materiali allegati dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne 8. Il Tribunale constata che anche la terza condizione della responsabilità dell’Unione (sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato) è soddisfatta: infatti, se il procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 non si fosse protratto oltre il ragionevole termine di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto sostenere le spese di garanzia bancaria per il periodo di durata eccedente. Il Tribunale accorda quindi alla Gascogne un’indennità di EUR 47 064,33 9 a titolo di risarcimento del danno materiale che le ha comportato il superamento del ragionevole termine di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06 e che consiste nel pagamento di spese aggiuntive di garanzia bancaria. Il Tribunale riconosce, poi, che la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne hanno subìto un danno morale in conseguenza dell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06: infatti, il superamento del ragionevole termine di giudizio in dette cause è stato tale da riversare le due società in uno stato d’incertezza maggiore di quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale. Tale prolungato stato d’incertezza ha necessariamente 6 Articolo 47, secondo comma, della Carta. 7 Siccome la Gascogne ha pagato le spese di garanzia bancaria, il Tribunale considera che la Gascogne Sack Deutschland non ha subìto danno a tale titolo. 8 Le due società hanno lamentato altresì il fatto di aver dovuto pagare, per un tempo superiore al ragionevole, interessi legali sul valore nominale dell’ammenda inflitta dalla Commissione e di essere state private della possibilità di trovare più presto un investitore. Il Tribunale non riconosce tali danni per mancanza di prove. 9 Tale importo corrisponde non a quello pagato nel corso dei 20 mesi di inerzia ingiustificata del Tribunale, bensì unicamente al periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011 (data della pronuncia delle sentenze nelle cause T-72/06 e T-79/06). Infatti, nel suo ricorso, la Gascogne chiede solo il risarcimento delle perdite subìte dopo il 30 maggio 2011 per le spese di garanzia bancaria. www.curia.europa.eu influito sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società e ha dunque comportato un danno morale. Il Tribunale giudica opportuno accordare a ciascuna delle due società un’indennità di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale. Peraltro, il Tribunale decide che l’indennità di EUR 47 064,33 accordata alla Gascogne dovrà essere rivalutata con gli interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla data odierna della sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo in questione, da Eurostat in Francia (Stato membro di stabilimento della Gascogne). Del pari, tanto l’indennità di EUR 47 064,33 quanto le indennità di EUR 5 000 riconosciute a ciascuna delle due società dovranno essere maggiorate degli interessi di mora, a decorrere dalla data odierna della sentenza fino al pagamento integrale delle indennità medesime, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali. IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia. Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575

martedì 5 luglio 2016

Brexit: leave and let die...

Il risultato del referendum nel Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato a dir poco sorprendente. Consideriamo gli eventi in modo sereno e, ove possibile, rimaniamo nell’alveo della scienza giuridica giacché sul piano politico si sono già scatenati i commentatori più rigorosi. Anche coloro che di Unione europea ne sanno poco o niente. Ma questo è un’atteggiamento tipico (“non sapere ma parlo”) che ha accompagnato più di sessant’anni di integrazione europea, che però, d’ora in avanti, deve cambiare se si vuole ancora proseguire nel progetto europeo. E credo, al di là di condivisibili ragioni, che Brexit sia anche il frutto della disinformazione (ma c’è mai stata?) sull’universo Unione; come conseguenza di anni e anni di cattiva stampa anche, e soprattutto, da parte dei governi nazionali. Stavolta, in un mese, non si è riusciti a far dimenticare all’elettorato quanto di pessimo è stato loro detto negli anni sull’Unione come la causa di tutti i mali. Ho letto e sentito commenti sull’Unione europea come l’Unione sovietica; insomma come il diavolo. Va detto che a seguito del referendum al governo del Regno Unito (o la Gran Bretagna se preferite) si presentano due opzioni: una interna e l’altra europea (non dico “esterna” perché l’Unione non è qualcosa di esterno o di “estraneo” bensì è parte integrante delle nostre strutture di governo e il diritto UE è parte integrante dei diritti nazionali degli Stati membri). La prima riguarda il risultato referendario che evidenzia una spaccatura all’interno del Regno Unito ove si considerino i voti di alcune aree non solo storicamente culturalmente ed etnicamente “diverse” dall’Inghilterra, ma anche sul piano strettamente religioso. Nei rapporti con l’UE non v’è dubbio che il Regno Unito da quando ha aderito all’allora Comunità economica europea (CEE), nel 1972, - affermava Napoleone “gli inglesi sono un popolo di commercianti” - ha da subito mostrato un’atteggiamento spiccatamente opportunistico e poco solidaristico, spesso in contrasto con gli stessi Trattati e con la legislazione europea. I testi di quanto si afferma sono rinvenibili nel sito Eur-Lex nel quale è possibile consultare tutti i Trattati ai quali la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord si è vincolata (o non ha voluto farlo), partendo dal Trattato di adesione alla CEE del 1972, passando per l’accordo di Schengen, l’Atto Unico Europeo (AUE), i Trattati di Amsterdam, Maastricht, fino ai nostri giorni con il Trattato di Lisbona (oggi in vigore) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta UE). In questi pochi esempi, ma ce ne sarebbero molti altri, si pensi alle votazioni all’unanimità in talune materie (per fortuna oggi minoritarie), il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha spesso chiesto ed ottenuto, a priori, clausole di esenzione (opting-out) in molti settori di competenza dell’Unione europea. Cioè a dire, accetto solo quello che ci fa piacere e rifiuto ciò che non mi piace. Un numero considerevole di norme dei Trattati, Protocolli, Dichiarazioni, definiscono la portata “intermittente” dell’integrazione britannica. È la c.d. “Europa à la Carte”. Altro che rispetto del principio di non discriminazione o della parità di trattamento. Semplificando al massimo ricordo alcune clausole opting-out ottenute: il sopra citato accordo di Schengen che riguarda la libera circolazione delle persone; l’Unione economica e monetaria e quindi l’euro; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che attiene all’immigrazione e all’asilo nonché alla cooperazione giudiziaria civile e penale; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da ultimo, però, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri nelle (recenti) conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 dal titolo, emblematico quanto illogico, “Una nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea” (in GUUE C 69 del 23 febbraio 2016), hanno accordato (e la Commissione europea passivamente ha accettato) altre esenzioni (o rinnovo di precedenti opting-out già ottenute) per cercare di aiutare il Governo Britannico nella difficile impresa di convincere la cittadinanza a votare “Remain”. Cosa che non è accaduta (per le considerazioni fatte sopra). Questa Unione europea a guida del Consiglio europeo (intergovernativa) non va bene e non può essere il futuro dell’integrazione europea (che ha già un suo “sistema sovranazionale comunitario”). Perché nelle conclusioni il Consiglio europeo parla a nome dell’Unione e non della singola Istituzione. Vi invito a leggerle. Le solite frasi ridondanti. Ma c’è di peggio. Al punto 1 si afferma: ” Nella riunione di dicembre i membri del Consiglio europeo hanno convenuto di collaborare strettamente per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione in tutti e quattro gli ambiti menzionati nella lettera del primo ministro britannico del 10 novembre 2015” e punto 2 “Il Consiglio europeo ha oggi convenuto che il seguente insieme di disposizioni, che sono pienamente compatibili con i trattati e prenderanno effetto alla data in cui il governo del Regno Unito informerà il segretario generale del Consiglio che il Regno Unito ha deciso di restare membro dell'Unione europea, costituisce una risposta appropriata alle preoccupazioni del Regno Unito”. Soluzioni di reciproca soddisfazione? Disposizioni pienamente compatibili con i trattati? Ma di che parliamo? E più avanti si specifica: “RAMMENTANDO in particolare che, conformemente ai trattati, il Regno Unito ha il diritto di (sottolineo “il diritto di”): — non adottare l'euro e, pertanto, mantenere la lira sterlina come moneta (protocollo n. 15), — non partecipare all'acquis di Schengen (protocollo n. 19), — esercitare controlli sulle persone alle frontiere e, pertanto, non partecipare allo spazio Schengen per quanto concerne le frontiere interne ed esterne (protocollo n. 20), — scegliere se partecipare o meno a misure relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (protocollo n. 21), — cessare l'applicazione, a partire dal 1° dicembre 2014, della grande maggioranza di atti e disposizioni dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, pur scegliendo di continuare a partecipare a 35 di essi (articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36)”. E, da ultimo, “RAMMENTANDO inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ha esteso la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale del Regno Unito a pronunciarsi sulla conformità dei diritti e delle pratiche del Regno Unito ai diritti fondamentali che essa riafferma (protocollo n. 30)”. Tutto ciò, tutte le ulteriori concessioni fatte (dal Consiglio europeo!) non sono servite a far ricredere l’elettorato. Mi chiedo: se il referendum fosse andato in un’altra direzione che Unione europea avremmo avuto? Sulla scorta dei recenti eventi bisogna ripensare l’Unione; ovviamente non una Unione intergovernativa (diplomatica) nella quale a decidere sia solo il Consiglio europeo; bensì un’Unione più democratica ed indipendente dagli Stati membri nelle materie di competenza UE. Con il ruolo centrale del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio dell’Unione europea (la “triade” legislativa; anche “trilogo”). Se gli Stati rimangono gelosi delle proprie prerogative (sovranità) non si va da nessuna parte. Mi ricordo di una vecchia canzone di Paul McCartney qualche tempo fa ripresa da Guns N' Roses “Live and Let Die”…