domenica 15 ottobre 2017

Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) 10 ottobre 2017, causa C‑413/15, Farrell. a)tutela dei diritti dei singoli; b) effetti diretti di una direttiva nei confronti di un un organismo di diritto privato considerato un’emanazione dello Stato

Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
10 ottobre 2017 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato – Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato – Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un’emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto»
Nella causa C‑413/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 12 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2015, nel procedimento
Elaine Farrell
contro
Alan Whitty,
Minister for the Environment,
Ireland,
Attorney General,
Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal e M. Vilaras, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet (relatore), J. Malenovský, D. Šváby, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: T. Millett, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
–        per il Minister for the Environment, l’Ireland e l’Attorney General, da E. Creedon e S. Purcell, in qualità di agenti, assistite da J. Connolly, SC, e C. Toland, BL;
–         per il Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), da J. Walsh, solicitor, e B. Murray, barrister, nonché da L. Reidy et B. Kennedy, SC;
–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e C. David, in qualità di agenti;
–        per la Commissione europea, da H. Krämer e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame si chiede se le disposizioni della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU 1990, L 129, pag. 33) (in prosieguo: la «seconda direttiva») che siano idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un organismo di diritto privato al quale uno Stato membro abbia demandato il compito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva. 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che in primo grado vedeva contrapposti, da un lato, la sig.ra Elaine Farrell e, dall’altro, il sig. Alan Whitty, il Minister for the Environment (ministro dell’Ambiente, Irlanda), l’Ireland (Irlanda), l’Attorney General nonché il Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), in merito al risarcimento dei danni fisici subiti dalla sig.ra Farrell a causa di un incidente stradale.
 Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
3        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), prevede quanto segue:
«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».
4        L’articolo 1 della seconda direttiva così dispone: 
«1.      L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone. 
(...)
4.      Ciascuno Stato membro crea o autorizza un organismo con il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento di questo organismo un carattere sussidiario, nonché quello di regolamentare le azioni tra questo organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altri assicuratori o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare. 
(...)».
5        A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della seconda direttiva:
«Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima] direttiva, che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
–        di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita o
–        di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione o
–        di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione, 
sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima] direttiva, senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro».
6        Ai sensi dei considerando da secondo a quinto della terza direttiva 90/232 (in prosieguo: la «terza direttiva»):
«[C]onsiderando che l’articolo 3 della [prima] direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un’assicurazione; che i danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure; 
considerando che la [seconda direttiva] ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e al contenuto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri; che continuano tuttavia ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;
considerando che occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’[Unione] ove il sinistro è avvenuto;
considerando in particolare che in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune».
7        L’articolo 1, primo comma, della terza direttiva così dispone:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della [seconda] direttiva, l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima] direttiva copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».
8        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della terza direttiva, l’Irlanda disponeva di un termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva per quanto riguarda i passeggeri sui sedili posteriori delle motociclette e di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi al detto articolo 1 per quanto riguarda gli altri veicoli.
 Diritto irlandese
9        L’articolo 56 del Road Traffic Act 1961 (legge del 1961 sulla circolazione stradale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1961»), impone a ogni utilizzatore di autoveicoli di essere coperto da un’assicurazione contro i danni alle persone o alle cose causati a terzi in un luogo pubblico. Tuttavia, tale obbligo di assicurazione non si estende ai danni causati alle persone che viaggiano in parti di veicoli che non siano attrezzate per i passeggeri.
10      In forza dell’articolo 78 della legge del 1961, gli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica in Irlanda devono essere membri del MIBI.
11      Il MIBI è una società a responsabilità limitata da garanzia senza capitale sociale integralmente finanziata dai suoi membri, che sono gli assicuratori operanti sul mercato dell’assicurazione automobilistica in Irlanda. Il MIBI è stato costituito nel novembre 1954, in seguito ad un accordo tra il Department of Local Government (Dipartimento degli enti locali, Irlanda) e gli assicuratori che emettono polizze di assicurazione automobilistica in Irlanda.
12      A norma dell’articolo 2 di un accordo concluso nel 1988 tra il Ministro dell’Ambiente e il MIBI, chiunque cerchi di ottenere un indennizzo da un conducente non assicurato o non identificato può intentare un’azione nei confronti del MIBI. Conformemente all’articolo 4 di tale accordo, il MIBI accetta di indennizzare le vittime di conducenti non assicurati o non identificati. L’obbligo del MIBI di indennizzare le vittime sorge quando un credito accertato giudizialmente non è integralmente pagato alla scadenza di un termine di 28 giorni, a condizione che tale decisione giudiziaria copra «ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che deve essere coperta da una polizza assicurativa approvata ai sensi dell’articolo 56 della [legge del 1961]». 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13      La sig.ra Farrell è stata vittima di un incidente stradale il 26 gennaio 1996 mentre era passeggera di un furgone di cui il proprietario e conducente, il sig. Whitty, aveva perso il controllo. Al momento dell’incidente, la sig.ra Farrell era seduta sul pianale nel retro del veicolo del sig. Whitty, che non era né progettato né costruito per trasportare passeggeri nel retro.
14      Poiché il sig. Whitty non era assicurato per i danni fisici subiti dalla sig.ra Farrell, quest’ultima ha tentato di ottenere un indennizzo presso il MIBI.
15      Il MIBI si è rifiutato di indennizzare la sig.ra Farrell adducendo come motivazione che la responsabilità per i danni fisici da essa subiti non ricadeva nell’assicurazione obbligatoria in forza del diritto irlandese. 
16      Nel settembre 1997, la sig.ra Farrell ha intentato dinanzi ai giudici irlandesi un procedimento nei confronti del sig. Whitty, del Ministro dell’Ambiente, dell’Irlanda, dell’Attorney General e del MIBI, facendo segnatamente valere che le misure nazionali di recepimento in vigore al momento dell’incidente non davano corretta attuazione alle disposizioni pertinenti della prima e della terza direttiva. La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha quindi adito la Corte in via pregiudiziale.
17      Nell’ambito di tale rinvio, la Corte ha dichiarato, da un lato, che l’articolo 1 della terza direttiva doveva essere interpretato nel senso che ostava a una normativa nazionale secondo cui l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte dell’autoveicolo che non sia stata né progettata né costruita con sedili per passeggeri e, dall’altro, che tale articolo soddisfaceva tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto e, di conseguenza, conferiva diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte ha tuttavia ritenuto che spettasse al giudice nazionale verificare se tale disposizione potesse essere invocata nei confronti di un organismo come il MIBI (sentenza del 19 aprile 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229, punti 36 e 44).
18      Con sentenza del 31 gennaio 2008, la High Court (Alta Corte) ha dichiarato che il MIBI era un’emanazione dello Stato e che, di conseguenza, la sig.ra Farrell aveva diritto di essere indennizzata dal medesimo. 
19      Il MIBI ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, ritenendo di non essere un’emanazione dello Stato e che, pertanto, non fossero ad esso opponibili le disposizioni, ancorché dotate di effetto diretto, di una direttiva che non erano state recepite nel diritto nazionale. 
20      In seguito a una transazione intervenuta tra le parti nel procedimento principale, la sig.ra Farrell ha ricevuto un indennizzo per i danni fisici da essa subiti. Tuttavia, il MIBI, da un lato, e il Ministro dell’Ambiente, l’Irlanda e l’Attorney General, dall’altro, dissentono in merito alla questione del soggetto sul quale debba gravare l’onere di tale indennizzo. 
21      Reputando che la risposta a tale questione dipenda dalla questione se il MIBI debba o meno essere considerato un’emanazione dello Stato nei cui confronti possono essere invocate le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto, la Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda) ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se il criterio stabilito nella [sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313)], quale formulato al punto 20, per definire il concetto di emanazione di uno Stato membro, debba essere interpretato nel senso che gli elementi che integrano tale criterio devono essere applicati 
a)      cumulativamente o 
b)      in modo tra loro indipendente 
2)      Nella misura in cui i vari aspetti menzionati nella [sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313)], possano, in alternativa, essere considerati fattori che devono essere presi in debita considerazione per ottenere una valutazione globale, se esista un principio fondamentale sotteso ai diversi fattori individuati in tale sentenza, il quale dovrebbe essere applicato da un organo giurisdizionale nel valutare se un determinato organismo costituisca un’emanazione dello Stato. 
3)      Se sia sufficiente che un’ampia parte di responsabilità sia stata trasferita da uno Stato membro a un ente allo scopo manifesto di soddisfare obblighi di diritto dell’Unione, affinché il predetto ente sia un’emanazione dello Stato membro, oppure se occorra inoltre che siffatto ente disponga, altresì a) di poteri speciali o b) operi sotto il controllo o la supervisione diretti dello Stato membro». 
 Sulle questioni pregiudiziali
 Sulla prima questione
22      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che non esclude che a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313) siano opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto. 
23      Ai punti da 3 a 5 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che l’organismo di cui trattavasi nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza, ossia la British Gas Corporation, era «una persona giuridica istituita dalla legge», «con il compito di sviluppare e di mantenere, in regime di monopolio, un sistema di distribuzione del gas in Gran Bretagna», che «[i] membri del [suo] organo direttivo erano nominati dal segretario di Stato competente[, il quale] aveva del pari il potere di impartire alla [British Gas] direttive di indole generale, per questioni inerenti all’interesse nazionale, nonché istruzioni relative alla sua gestione», e che la British Gas aveva il diritto di «presentare disegni di legge al parlamento previa autorizzazione del segretario di Stato». 
24      In tale contesto, la Corte ha ricordato, al punto 18 della sentenza in parola, che essa aveva «di volta in volta affermato che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potevano essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli». 
25      Al punto 20 della medesima sentenza, essa ne ha dedotto che «fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, su controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli».
26      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la scelta effettuata dalla Corte al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313), di ricorrere ai termini «fa comunque parte [di tali] enti», evidenzia il fatto che essa non ha inteso formulare un criterio generale destinato a ricomprendere tutte le ipotesi in cui le disposizioni di una direttiva idonee a produrre effetti diretti siano opponibili ad un ente, ma che essa ha considerato che un organismo come quello di cui trattasi nel procedimento sfociato in tale sentenza debba, ad ogni modo, essere considerato come tale ove sia in possesso di ciascuna delle caratteristiche elencate nel citato punto 20. 
27      Infatti, detto punto 20 deve essere letto alla luce del punto 18 della medesima sentenza, in cui la Corte ha sottolineato che siffatte disposizioni possono essere invocate da un singolo nei confronti di un organismo o di un ente che sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato, o che disponga di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli. 
28      Pertanto, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 77 delle sue conclusioni, le condizioni secondo cui l’organismo interessato deve essere soggetto all’autorità o al controllo dello Stato e, rispettivamente, disporre di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, non possono avere carattere cumulativo (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 1997, Kampelmann e a., da C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, punti 46 e 47, nonché del 7 settembre 2006, Vassallo, C‑180/04, EU:C:2006:518, punto 26).
29      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza. 
 Sulle questioni seconda e terza
30      Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se esista un principio fondamentale che dovrebbe guidare il giudice nell’esame della questione se le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un organismo e, in particolare, se siffatte disposizioni siano opponibili a un organismo cui sia stato demandato da uno Stato membro il compito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva. 
31      A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante della Corte, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi in capo a un singolo e non può dunque essere invocata in quanto tale nei suoi confronti (sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20; del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108, nonché del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 30). Infatti, estendere l’invocabilità delle direttive non recepite all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di sancire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (sentenza del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 24).
32      Tuttavia, secondo una giurisprudenza altrettanto costante della Corte, gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, bensì di uno Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare, infatti, che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 49; del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 17, nonché del 14 settembre 2000, Collino e Chiappero, C‑343/98, EU:C:2000:441 punto 22). 
33      In base a tali considerazioni, la Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva sono invocabili dagli amministrati non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, quali gli enti territoriali (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31), ma anche, come ricordato nell’ambito della risposta alla prima questione, nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (sentenze del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 18, nonché del 4 dicembre 1997, Kampelmann e a., da C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, punto 46).
34      Siffatti organismi o enti si distinguono dai singoli e devono essere equiparati allo Stato, vuoi perché sono persone giuridiche di diritto pubblico facenti parte dello Stato in senso ampio, vuoi perché sono soggetti all’autorità o al controllo di una pubblica autorità, vuoi perché sono stati incaricati da una tale autorità di svolgere un compito di interesse pubblico e sono stati a tal fine dotati di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli. 
35      Pertanto, le disposizioni di una direttiva dotate di effetto diretto sono opponibili a un ente o a un organismo, anche se di diritto privato, cui sia stato demandato da uno Stato membro l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispone a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli. 
36      Nella specie, va rilevato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel loro territorio fosse coperta da un’assicurazione. 
37      L’importanza riconosciuta dal legislatore dell’Unione alla tutela delle vittime lo ha indotto a completare detto dispositivo obbligando gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva, ad istituire un organismo avente il compito di risarcire, almeno entro i limiti previsti dal diritto dell’Unione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva, che rinvia all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva (sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 29).
38      Di conseguenza, il compito che un organismo d’indennizzo come il MIBI è incaricato dallo Stato membro di assolvere e che contribuisce all’obiettivo generale di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli, deve essere considerato un compito di interesse pubblico inerente, nella specie, all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva.
39      In proposito va ricordato che, per quanto riguarda l’ipotesi di danni alle cose o alle persone causati da un veicolo per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, la Corte ha statuito che l’intervento di detto organismo è destinato a colmare l’inadempienza dello Stato membro rispetto al suo obbligo di provvedere affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 31).
40      Per quanto riguarda il MIBI, va aggiunto che, in forza dell’articolo 78 della legge del 1961, il legislatore irlandese ha reso obbligatoria l’affiliazione a tale organismo per tutti gli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica in Irlanda. Così facendo, esso ha conferito al MIBI poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, in quanto, in base a detta disposizione legislativa, tale organismo privato è in grado di imporre a tutti gli assicuratori di affiliarsi ad esso e di finanziare l’assolvimento del compito demandatogli dallo Stato irlandese.
41      Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono conseguentemente essere invocate nei confronti di un organismo quale il MIBI. 
42      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo. 
 Sulle spese
43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.
2)      Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo. 
Firme

*      Lingua processuale: l’inglese.

sabato 30 settembre 2017

Sentenza della Corte di giustizia sulla proposta d’iniziativa dei cittadini europei presentata da un cittadino greco per consentire la cancellazione del debito pubblico dei paesi in stato di necessità

www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 93/17 Lussemburgo, 12 settembre 2017 Sentenza nella causa C-589/15 P Alexios Anagnostakis / Commissione La Corte conferma che non può essere registrata la proposta d’iniziativa dei cittadini europei presentata da un cittadino greco per consentire la cancellazione del debito pubblico dei paesi in stato di necessità L’oggetto di una tale iniziativa non ha, infatti, nessun fondamento nei Trattati Secondo il Trattato UE, i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione e provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell’Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell’applicazione dei Trattati («iniziativa dei cittadini europei»). Per iniziare a raccogliere il numero di firme necessario, gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei devono prima farla registrare presso la Commissione, che ne esamina in particolare oggetto e obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare la proposta d’iniziativa, in particolare quando l’oggetto di quest’ultima non rientri manifestamente nell’ambito della sua competenza di proporre un atto giuridico al legislatore dell’Unione. Il sig. Alexios Anagnostakis, cittadino greco, è all’origine della proposta d’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà», che ha presentato alla Commissione il 13 luglio 2012. L’oggetto di tale iniziativa consiste nel far riconoscere nella legislazione dell’Unione il «principio dello stato di necessità, in base al quale, quando l’esistenza finanziaria e politica di uno Stato è minacciata dal rimborso di un debito odioso, il rifiuto di pagamento di tale debito è necessario e giustificato». La proposta d’iniziativa fa riferimento alla politica economica e monetaria (articoli da 119 a 144 TFUE) quale fondamento giuridico della sua adozione. Con decisione del 6 settembre 2012 1, la Commissione ha rifiutato la registrazione della proposta del sig. Anagnostakis argomentando che essa esulava manifestamente dalla sua competenza. Il sig. Anagnostakis ha quindi adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 30 settembre 2015 2, il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Anagnostakis ritenendo che, con riferimento ai Trattati, la Commissione non fosse legittimata a proporre al legislatore dell’Unione di riconoscere il principio in base al quale il debito pubblico dei paesi in stato di necessità dovrebbe poter essere cancellato. Il sig. Anagnostakis ha quindi presentato un ricorso alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale. Con sentenza odierna, la Corte respinge l’impugnazione del sig. Anagnostakis e conferma, così, la sentenza del Tribunale. La Corte sottolinea, innanzitutto, che, tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa dei cittadini europei quale strumento di partecipazione alla vita democratica dell’Unione, la Commissione deve motivare chiaramente qualsiasi decisione che rifiuti la registrazione di una proposta d’iniziativa. Visti, tuttavia, il carattere molto succinto e l’assenza di chiarezza della proposta d’iniziativa di cui 1 Decisione C (2012) 6289 final della Commissione, del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà», presentata alla Commissione il 13 luglio 2012. 2 Sentenza del 30 settembre 2015, Anagnostakis/Commissione (T-450/12; v. anche CP 108/15). www.curia.europa.eu trattasi, la Corte conferma la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione della Commissione è sufficientemente motivata nel caso di specie. La Corte verifica, poi, il ragionamento giuridico del Tribunale in merito all’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, sulla base del quale il Consiglio può, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, adottare misure adeguate alla situazione economica. La Corte ritiene, così come il Tribunale, che tale disposizione del TFUE non riguardi misure che hanno essenzialmente come obiettivo di attenuare la gravità delle difficoltà di finanziamento di uno Stato membro. La Corte conferma inoltre che tale disposizione non può costituire una base per l’adozione di una misura o di un principio legittimanti, in sostanza, uno Stato membro a decidere unilateralmente di non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito. Per quanto concerne l’analisi dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio può concedere assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro in difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, la Corte conferma anche in tal caso il ragionamento giuridico del Tribunale. Anch’essa ritiene che tale disposizione del TFUE, da un lato, non possa giustificare l’introduzione legislativa di un meccanismo generale e permanente di non rimborso del debito basato sul principio dello stato di necessità e, dall’altro, abbia ad oggetto solo un’assistenza finanziaria da parte dell’Unione e non degli Stati membri. Il Tribunale ha così correttamente giudicato che l’adozione di un principio dello stato di necessità non può rientrare nella nozione di assistenza dell’Unione, in quanto un siffatto principio riguarda non solo il debito di uno Stato membro nei confronti dell’Unione, ma altresì il debito detenuto da altri soggetti pubblici o privati (tra cui gli Stati membri). Infine, come già il Tribunale, la Corte considera che il principio dello stato di necessità non possa essere giustificato neppure dall’articolo 136 TFUE, in forza del quale il Consiglio ha adottato misure per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri della zona euro e per elaborare gli orientamenti di politica economica riguardanti tali Stati. Nessun elemento, infatti, consente di concludere nel senso che l’adozione del principio dello stato di necessità avrebbe come oggetto il rafforzamento del coordinamento della disciplina di bilancio o rientrerebbe negli orientamenti di politica economica, tanto più che tale principio avrebbe in realtà come effetto di sostituire un meccanismo legislativo di estinzione unilaterale del debito pubblico alla libera volontà delle parti contraenti quale sancita all’articolo 136 TFUE. IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575

domenica 18 giugno 2017

Sentenza Cassazione Num. 27304/2017 del 21/03/2017- Responsabilità dell'organizzatore di gare automobilistiche-Rally

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 27304 Anno 2017 Data Udienza: 21/03/2017 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze il 21 marzo 2016 ha confermato integralmente la sentenza del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Grosseto, appellata dall'imputato, che aveva riconosciuto Mirco Tognarini responsabile del reato di omicidio colposo, fatto contestato come commesso il 25 ottobre 2009. 2. Il fatto da cui è scaturito il processo consiste nell'incidente automobilistico occorso a Sebastiano Scamporlino che, partecipante alla manifestazione sportiva automobilistica "33° Rally Internazionale Trofeo Maremma", percorrendo alla guida della propria vettura BMW la strada provinciale n. 19 in direzione da Montemassi a Montieri (GR), andava ad urtare con la parte anteriore della fincata sinistra dell'auto contro una quercia posta sul margine sinistro della carreggiata, perdendo la vita quasi sul colpo per effetto dell'impatto. 3. La responsabilità dell'imputato è stata affermata dai giudici di merito in qualità di presidente dell'associazione sportiva Trofeo della Maremma, organizzatrice della manifestazione sportiva automobilistica "33° Rally Internazionale Trofeo Maremma" e destinatario dell'autorizzazione del 20 ottobre 2009 dell'amministrazione provinciale di Grosseto, cioè in posizione di garanzia. Il profilo di colpa, sia generica (negligenza, imprudenza, imperizia) che specifica (violazione della prescrizione contenuta sia nel verbale di collaudo tecnico del 2 ottobre 2009 sia al punto n. 13 dell'autorizzazione provinciale del 20 ottobre 2009), è stato riconosciuto sussistente per avere omesso l'imputato di delimitare, segnalare e proteggere, con rotaballe o similari rispondenti ai requisiti di resistenza all'urto, comunque in modo tale da eliminare il pericolo dei veicoli in uscita dal piano viabile, le alberature, i manufatti, eventuali rocce sporgenti e quant'altro potesse costituire potenziale pericolo nelle immediate vicinanze della strada, così contribuendo a cagionare la morte dell'automobilista Sebastiano Scamporlino che, nel corso della settima prova speciale del rally, circa 300-400 metri dopo la partenza, dopo avere percorso un tratto rettilineo ed in leggera salita e dopo avere affrontato una curva volgente a sinistra a velocità superiore ai 100 km/h, avendo perso il controllo dell'auto, all'uscita della curva stessa andava ad urtare alla velocità di circa 80 km/h contro una grande quercia posta sulla banchina sul margine sinistro della carreggiata a circa un metro dal ciglio della strada, perdendo la vita. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a due motivi di ricorso con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 4.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 42, 43 e 589 cod. pen. e connesso difetto di motivazione sotto i profili della illogicità e contradittorietà, assumendo la decisione erronea ed illegittima quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, alla violazione della regola cautelare, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e all'esistenza del nesso di causalità, oltre che mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. 4.1.1. In relazione al rispetto o meno da parte dell'imputato delle regole cautelari, si assume che dalla documentazione in atti e della deposizione dei testi G. Secchi, A. Guerri (le cui dichiarazioni si riportano per stralcio nell'atto di impugnazione) e C. Riva risulterebbe che il ricorrente aveva adempiuto a tutte le formalità prescritte per la manifestazione sportiva, che aveva ottenuto, previe verifiche della p.a., la necessaria autorizzazione e che poco prima dell'inizio del rally era passata una pattuglia della Polizia stradale senza nulla rilevare, tanto che la gara si era tenuta regolarmente. Richiamata la motivazione resa della Corte di appello al riguardo, si muove alla stessa la critica di avere considerato il controllo pre-gara come un atto a sé stante, del tutto svincolato dal procedimento amministrativo, mentre ne costituisce parte integrante. La Corte territoriale errerebbe ulteriormente nell'ammettere la possibilità di errori degli agenti che hanno svolto la verifica pre-gara, magari per incompleta «conoscenza di tutti i potenziali pericoli o non avere, nel momento del controllo, la possibilità di effettuare una valutazione approfondita» (così alla p. 6 della sentenza impugnata), in quanto il controllo da parte degli organi di cui all'art. 12 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce condizione di sopravvivenza dell'autorizzazione. Sotto tale profilo, gravemente erroneo ed illegittimo sarebbe il rifiuto, inadeguatamente motivato, sia da parte del Tribunale che della Corte di appello di accogliere la richiesta difensiva di ascoltare gli appartenenti alla Polizia stradale che effettuarono il giro di verifica, in quanto si sarebbe così sottratto al processo un dato fondamentale, essendo l'imputato, organizzatore dell'evento, soggetto sottoposto al controllo dalla Polizia stradale, organo di cui si afferma, peraltro, la possibilità di un errore sulla scorta di presupposti indimostrati. 4.1.2. Ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale circa il controllo pre-gara produrrebbe effetti anche sotto il distinto profilo della prevedibilità dell'evento, non essendo stato possibile, proprio per effetto del rigetto della richiesta di esame delle persone fisiche che effettuarono il controllo, accertare i criteri di valutazione che seguirono i controllori. Quanto, in particolare, alle condizioni dell'autovettura condotta dalla vittima, decisive sarebbero le deposizioni dei testimoni Maurizio Russo, navigatore trasportato sull'auto di Tognarini e sopravvissuto all'incidente, e di Manuel Scamporlino, fratello della vittima, che hanno entrambi parlato di problemi dell'auto: tale circostanza, unitamente ai dati, che si traggono dalla consulenza del P.M., secondo cui la vettura era da turismo con omologazione scaduta, aveva subito modifiche effettuate con disponibilità economica limitata, durante la curva perse aderenza ed aveva le gomme consumate, sarebbero indicative di circostanze fattuali che avrebbero avuto sicuramente un ruolo nella causazione dell'evento. Agli agenti di Polizia si sarebbe dovuto chiedere anche se avessero controllato le condizioni dell'autovettura: infatti i difetti evidenziati avrebbero reso, secondo il ricorrente, l'evento imprevedibile ovvero evitabile se il conducente avesse indossato il collare di Hans. 4.1.3. Ed a proposito della evitabilità, si sottolinea sia che persino la Procura generale aveva sollecitato nuova consulenza in appello onde accertare se eventuali protezioni sullo specifico punto del percorso sarebbero state idonee ad impedire l'evento morte sia che lo stesso consulente del P.M. aveva, testualmente, osservato che «Il sottoscritto consulente ritiene che l'urto sia stato troppo violento e di tipologia tale da rendere ben poco efficace qualsiasi tipo di protezione fisicamente utilizzabile». Al riguardo si censura l'essersi la Corte di appello "rifugiata" (p. 21 del ricorso) nell'adesione all'argomento sostenuto dal consulente della parte civile, ing. Ceriali, secondo il quale l'uso di una protezione intorno all'albero avrebbe, comunque, cambiato la dinamica dell'urto e ridotto gli effetti dell'impatto, avendo, infatti, riportato lesioni modeste il navigatore che era seduto a fianco dell'autista deceduto proprio perché non colpito direttamente dalla pianta. Siffatte conclusioni sarebbero censurabili poichè verrebbero a modificare l'esito della consulenza del P.M. attraverso il ricorso alla consulenza della parte civile. 4.1.4. La sentenza sarebbe gravemente viziata, secondo il ricorrente, anche in relazione al tema dell'eventuale intervento di cause sopravvenute sufficienti a determinare da sole l'evento e tali da escludere il nesso di causalità. Il non avere effettuato l'autopsia, quindi il non avere accertato la specifica causa di decesso, e il non avere tenuto in considerazione che la vittima non indossava il collare di Hans avrebbero condotto i giudici di merito a conclusioni che si giudicano apodittiche e contraddittorie, anche per non avere considerato che all'interno dell'automobile vi sono parti, quali il volante e la struttura di collegamento alle ruote, che in occasione dell'impatto costituiscono pericolo esclusivamente per il conducente e non anche per il trasportato. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e, nel contempo, mancanza e contraddittorietà di motivazione, per avere la sentenza impugnata affrontato - si ritiene - con mere clausole di stile il tema del trattamento sanzionatorio ed inoltre per avere immotivatamente ritenuto inidoneo a determinare una riforma del trattamento sanzionatorio il comportamento processuale dell'imputato ed il rispetto delle formalità prescritte dal procedimento amministrativo. 4.3. Infine, con memoria intitolata "motivi nuovi" depositata il 9 febbraio 2017 la difesa ha contestato l'assenza fisica di apparato motivazionale in relazione alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa all'imputato, che ne aveva fatto espressa richiesta con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente dato atto che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali non è stata accolta (v. ordinanza alla p. 2 del verbale di udienza). L'art. 4 del Codice di autoregolamentazione del 4 aprile 2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera del 13 dicembre 2007 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008), statuisce, testualmente, quanto segue: «L'Astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni; b) nei procedimenti o nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale». Quanto alla natura della fonte normativa, il codice di autoregolamentazione è considerato dalle Sezioni Unite fonte di diritto oggettivo, normativa secondaria o regolamentare, vincolante non soltanto per il difensore ma anche per il giudice (Sez. U, n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346; Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926) e l'astensione un vero e proprio diritto del difensore, ove ricorrano le condizioni di cui al codice di autoregolamentazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, cit.). Ciò posto, maturando il termine di prescrizione del reato per cui si procede il 25 aprile 2017 (non ci sono eventi sospensivi), cioè nel termine di novanta giorni di cui alla lett. a) dell'art. 4 del richiamato codice di autoregolamentazione, è esclusa la possibilità di astensione. 2. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. 2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso, sia pure sotto l'apparente veste della denunziata violazione di regole sulla colpa e sulla causalità, è, in realtà, in larga parte incentrato su pretesi vizi motivazionali, a fronte di doppia conforme di condanna e senza evidenziare travisamenti della prova. Si passi ad esaminare, in particolare, le singole censure. 2.1.1.Quanto alla pretesa violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen, osserva il Collegio che l'art. 603 cod. proc. pen. prevede un potere pacificamente discrezionale del giudice di merito, salva l'ipotesi, non ricorrente però nel caso di specie, di sopravvenienza di prove nuove (infatti, «in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; diversamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività»: così Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526; in senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, L., Rv. 265200; Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino e altro, Rv. 248437; Sez. 5, n. 12443 del 20/01/2005, Unis, Rv. 231681; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca e altro Rv. 227494). 2.1.2. In relazione alle ulteriori plurime doglianza affasciate nel primo motivo di ricorso, va detto che nessuno degli argomenti svolti, considerati isolatamente o nel loro complesso, risulta avere una forza persuasiva tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio svolto nelle, tra di loro conformi, sentenze di merito (cfr. il principio affermato al riguardo da Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musunneci, Rv. 237207). 2.1.2.1. Appare opportuno precisare, prima di passare ad affrontare le singole doglianze, che, quanto alla dinamica dell'infortunio, le sentenze di merito forniscono le seguenti informazioni: la quercia, collocata a circa un metro dal ciglio della strada, non era protetta con rotaballe o con altro materiale; oltre l'albero, più lontano dalla strada, vi era un casolare; l'automobile BMW, a trazione posteriore, aveva subito modifiche al motore che, secondo quanto accertato dal consulente del P.M., non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro; sempre secondo quanto accertato dal consulente del P.M., nessun guasto meccanico è stato rilevato; i pneumatici (al cui eventuale scoppio non si fa cenno né in sentenza né da parte del ricorrente), seppure obsoleti e con vistose crepature sulla superficie del battistrada, erano comunque, come precisato dal c.t. del P.M., in linea con quelli utilizzati per simili competizioni e l'auto era stata ammessa alla gara poiché le gomme non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte; dopo i primi giri, la gara era stata sospesa per 15-20 minuti, sicché le gomme avevano avuto modo di raffreddarsi; del resto, l'impatto era avvenuto subito dopo la partenza, percorsi appena 500 metri, quando le gomme non si erano ancora potute scaldare; l'urto, avvenuto tra l'albero e la parte sinistra dell'auto, proprio nel punto occupato dal conducente, era stato di tale forza che l'automobile si era piegata attorno all'albero, cioè lo sportello del guidatore aveva preso la forma del tronco. Ciò posto, la circostanza che la grande quercia posta nelle immediate vicinanze della strada (nella banchina e ad un metro circa dal ciglio) fosse priva di protezione, in difformità da quanto prescritto nel verbale di collaudo e nell'autorizzazione provinciale, è stata ritenuta dai giudici di merito fondante la colpa dell'imputato, anche considerato che il precetto cautelare violato era teso proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi, essendo peraltro prevedibile e concretamente prevenibile, nel contesto del rally automobilistico da svolgersi in strade chiuse al traffico, attività intrinsecamente pericolosa, l'errore del pilota, e che, essendosi in presenza di reato omissivo, il nesso di causalità tra omissione ed evento deve valutarsi in termini di alta probabilità logica, nel caso di specie avente riferimento anche alla notoria minore aderenza alla strada delle auto a trazione posteriore rispetto a quelle a trazione anteriore ed alla - ritenuta dal consulente - minor forza devastante dell'impatto o deviazione dell'evoluzione dell'incidente in caso di adeguata protezione del fusto della pianta. E' stata inoltre ritenuta irrilevante dai giudici di merito la circostanza che il tratto stradale fosse stato controllato anche dalla Polizia stradale, in quanto destinatario della posizione di garanzia era l'imputato. 2.1.2.2. Ciò posto, proprio con riguardo al controllo pre-gara, argomento peraltro già sviluppato dalla difesa nell'atto di appello (pp. 3-7, 11-12 e 17 dell'impugnazione), ha ritenuto la Corte di appello, arricchendo il ragionamento già svolto sul punto dal Tribunale (p. 4 della sentenza di primo grado e pp. 5-6 di quella di appello), che era palese dall'esame delle fotografie dei luoghi la pericolosità di un tale ostacolo a così breve distanza dal ciglio della strada ed all'uscita di una curva, luoghi che dovevano ritenersi conosciuti dall'organizzatore, che il controllo dell'autorità di Polizia potrebbe essere non completo o perché non a conoscenza di tutti i pericoli (ad esempio, che partecipavano al rally auto a trazione posteriore, per loro natura meno stabili) o perché priva della possibilità di svolgere un esame approfondito e che, comunque, un eventuale errore di valutazione degli agenti della Polizia stradale non scriminerebbe il titolare della posizione di garanzia. Con la conseguenza, peraltro, che «la irrilevanza della valutazione di non pericolosità eventualmente espressa, anche solo di fatto, dagli agenti autori dell'ultimo controllo prima della gara rende quindi inutile la integrazione probatoria richiesta» (così alla p. 6 della sentenza impugnata). Quanto alle condizioni dell'automobile condotta da Sebastiano Scamporlino (altro tema già introdotto nell'appello, v. pp. 12-16), si tenta di contestare, mediante il - non probante - richiamo a passaggi decontestualizzati di brani delle dichiarazioni del trasportato e del fratello della vittima relativi a sensazioni soggettive circa il comportamento della vettura, l'esito dell'istruttoria tecnica, ove è appena il caso di sottolineare che il C.T. del P.M. ha ritenuto, come si è visto, che la BMW aveva - sì - subito modifiche al motore ma che tali modifiche non hanno avuto alcuna concreta incidenza sulla dinamica del sinistro, che nessun guasto meccanico è stato rilevato e che le gomme, seppure in non buone condizioni, non erano evidentemente afflosciate o manifestamente inadatte (p. 4 della sentenza impugnata e pp. 2-3 della sentenza del Tribunale). Anche il tema della possibilità o meno di un esito diverso in caso di urto contro il tronco dell'albero ove adeguatamente protetto, già sinteticamente introdotto con l'atto di appello (p. 16), è stato affrontato nella sentenza impugnata che, sviluppando l'osservazione già svolta da parte del Tribunale (pp. 4-5), ha motivatamente fatto propria l'opinione del c.t. della parte civile, ing. Ceriali, circa la minore lesività di un impatto contro un oggetto protetto, come dimostrato del resto dall'essere uscito il navigatore Maurizio Russo quasi illeso dall'incidente e dalla forza esercitata sullo sportello lato conducente, piegato secondo la sagoma del tronco (pp. 4-5 della sentenza di appello). Quanto, infine, alla mancanza di autopsia e al non avere l'imputato indossato il colare di Hans (solo il secondo tra i due aspetti già introdotto con l'appello, v. p. 16), a parte il fatto che in precedenza la difesa non risulta essersi lamentata dell'omissione dell'esame autoptico, la Corte di appello (alle pp. 6-7) ha descritto le gravi conseguenze riportare dal conducente la BMW, comprensive anche di lesioni al capo, al volto ed al torace, parti del corpo che, in ogni caso, non sarebbero state mai protette dal collare in questione. Ebbene, tutti i riferiti passaggi motivazionali appaiono al Collegio logici, congrui, resistenti alle censure ed immuni da vizi emendabili in cassazione, risultando in ogni caso decisivo che gli sforzi difensivi si infrangono sulla constatazione che, come correttamente puntualizzato a più riprese nelle sentenza di merito, la concorrente colpa altrui, accertata (la vittima) ovvero solo ipotizzata (gli agenti incaricati del controllo), non elimina la responsabilità dell'imputato, la cui posizione di garanzia era particolarmente pregnante. Del resto, e conclusivamente, già Sez. 4, n. 35326 del 03/07/2008, Zecchino, Rv. 241982, ha - condivisibilmente - avuto modo di precisare che «In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza». 2.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, destituito di fondamento. Quanto, infatti, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha dato atto (p. 7) che il Tribunale è partito da una pena poco superiore al minimo edittale, di otto mesi di reclusione (p. 5 della sentenza di primo grado), con riduzione per le riconosciute attenuanti generiche, peraltro applicate nella massima estensione, e che la difesa non ha introdotto valide ragioni giustificative di un ipotetico trattamento più mite, essendosi limitata ad invocare «una sorta di buona condotta processuale e pre-processuale non meglio specificata», peraltro in presenza di ben due precedenti in giudicato a pena sospesa nel casellario dell'imputato (p. 7 della sentenza di appello). Ed è ben noto che, secondo costante orientamento di legittimità, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), in applicazione del risalente - e sempre valido - canone secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241189; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Baragiani, Rv. 217333). 2.3. Il terzo motivo, contenuto nella memoria da ultimo depositata, è vistosamente inammissibile sia per la tardività con il quale è stato posto per la prima volta, non essendovi traccia del tema della pena sospesa nel ricorso tempestivamente depositato, sia, in ogni caso, per la manifesta infondatezza dello stesso, avendo la Corte territoriale chiarito expressis verbis (p. 7) che osta al beneficio la presenza di due condanne per delitto condizionalmente sospese. 3. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate, alla luce delle tariffe, come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili Scamporlino Manuel e Pettenuzzo Lorena, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge. Così deciso il 21/03/2017. Il Consigliere estensore (...) Il Presidente (...) Corte di Cassazione - copia non ufficiale

martedì 2 maggio 2017

Coming up: MASSIMO FRAGOLA, L’Europa dei popoli o degli Stati? L’integrazione spiegata attraverso il diritto dell’Unione europea, Pellegrini Editore Cosenza, 2017

Prefazione. Questo libro ha l’ambizione di spiegare in modo semplificato l’Unione europea (UE) attraverso il suo ordinamento giuridico e l’attuale sistema istituzionale. Non è un lavoro scientifico; bensì un “navigatore” nei meandri delle istituzioni UE troppo spesso sconosciuti al grande pubblico, anche a causa (e forse soprattutto) della complessità del sistema istituzionale sovranazionale. L’idea di un testo agile, di ampia diffusione, coincide
con il 60° anniversario della firma del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea. Già il titolo è discutibile, di stampo giornalistico e mass mediatico, giacché l’“Europa” è un’entità geografica e, in senso lato, dal punto di vista della cooperazione interstatale, comprende (e vuole significare) non solo l’Unione europea ma molteplici organizzazioni transnazionali, quali il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’ONU, L’UNESCO, la FAO e tante altre. Quindi l’“Europa” non è solo l’Unione europea. Parlare inoltre di “Europa dei Popoli” ai nostri giorni con riguardo all’Unione europea può sembrare a dir poco utopistico. La percezione che una congrua parte dei cittadini ha dell’integrazione europea, oltre ad una sensazione di insofferenza, sollecitata non sempre correttamente dalla politica e dai mass media, è che l’Unione sia un “carrozzone” guidato dagli Stati – e in particolare dalla Germania – nel quale i cittadini non hanno alcuna voce in capitolo. E su questa falsariga la politica e in particolare il dilagante populismo fa inevitabilmente proseliti.(...)

venerdì 17 marzo 2017

Continua sulla questione del velo: causa C-188/15, Bougnaoui e ADDH, Lussemburgo, 14 marzo 2017

Asma Bougnaoui ha incontrato, nell’ottobre del 2007, durante una fiera dello studente, prima di essere assunta dall’impresa privata Micropole, un rappresentante di quest’ultima, che l’ha informata della circostanza che il fatto di indossare il velo islamico avrebbe potuto porre problemi quando fosse stata a contatto con i clienti di tale società. Quando la sig.ra Bougnaoui si è presentata, il 4 febbraio 2008, alla Micropole per effettuarvi il proprio tirocinio di fine studi, indossava una semplice fascia. Successivamente, sul luogo di lavoro ha indossato un velo islamico. Alla fine del tirocinio, la Micropole l’ha assunta, a decorrere dal 15 luglio 2008, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di ingegnere progettista. In seguito alla lamentela di un cliente cui era stata assegnata dalla Micropole, tale impresa ha ribadito il principio di necessaria neutralità nei confronti della clientela e le ha chiesto di non indossare più il velo. La sig.ra Bougnaoui ha risposto negativamente ed è stata di conseguenza licenziata. Essa ha contestato il suo licenziamento dinanzi ai giudici francesi. Adita della controversia, la Corte di cassazione francese chiede alla Corte di giustizia se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più forniti da una dipendente che indossa il velo islamico possa essere considerata un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» ai sensi della direttiva. Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva innanzitutto che la decisione di rinvio non consente di sapere se la questione della Corte di cassazione si basi sulla constatazione di una disparità di trattamento direttamente o indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Spetta pertanto alla Corte di cassazione verificare se il licenziamento della sig.ra Bougnaoui si sia basato sul mancato rispetto di una norma interna che vieta di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose. In caso affermativo, spetta a tale giudice verificare se ricorrono le condizioni rilevate nella sentenza G4S Secure Solutions, ossia se la disparità di trattamento, derivante da una norma interna apparentemente neutra che rischia di comportare, di fatto, un particolare svantaggio per talune persone, sia oggettivamente giustificata dal perseguimento di una politica di neutralità e se sia appropriata e necessaria. Per contro, nel caso in cui il licenziamento della sig.ra Bougnaoui non si basasse sull’esistenza di siffatta norma interna, occorrerebbe determinare se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più prestati da una dipendente che indossa un velo islamico sia giustificata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, secondo la quale gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento vietata dalla direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. A tale riguardo, la Corte rammenta che è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, tale nozione rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui viene espletata un’attività lavorativa e non include considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente. La Corte risponde quindi che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio del cliente che i suoi servizi non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva. www.curia.europa.eu

Velo in azienda tra principio di non discriminazione e principio di parità di trattamento. In margine alla sentenza Corte UE causa C-157/15, Lussemburgo, 14 marzo 2017

Il 12 febbraio 2003, Samira Achbita, di fede musulmana, è stata assunta come receptionist dall’impresa G4S. Tale impresa privata fornisce, in particolare, servizi di ricevimento e accoglienza a clienti sia del settore pubblico sia del settore privato. All’epoca dell’assunzione della sig.ra Achbita, una regola non scritta interna alla G4S vietava ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nell’aprile 2006, la sig.ra Achbita ha informato il datore di lavoro del fatto che intendeva indossare il velo islamico durante l’orario di lavoro. In risposta, la direzione della G4S le ha comunicato che il fatto di indossare un velo non sarebbe stato tollerato in quanto portare in modo visibile segni politici, filosofici o religiosi era contrario alla neutralità cui si atteneva l’impresa nei suoi contatti con i clienti. Il 12 maggio 2006, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la sig.ra Achbita ha comunicato al proprio datore di lavoro che avrebbe ripreso l’attività lavorativa il 15 maggio e che da allora in poi avrebbe indossato il velo islamico. Il 29 maggio 2006, il comitato aziendale della G4S ha approvato una modifica del regolamento interno, entrata in vigore il 13 giugno 2006. Essa prevede che «è fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi». Il 12 giugno 2006, a causa del perdurare della sua volontà di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, la sig.ra Achbita è stata licenziata. Essa ha contestato tale licenziamento dinanzi ai giudici del Belgio. Adito della controversia, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) si interroga sull’interpretazione della direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro1. In sostanza, tale giudice intende sapere se il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisca una discriminazione diretta. Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia rammenta innanzitutto che nella direttiva si intende per «principio di parità di trattamento» l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, tra le altre cose, sulla religione. Sebbene la direttiva non contenga alcuna definizione della nozione di «religione», il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nonché alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, riaffermate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Pertanto, la nozione di religione deve essere interpretata nel senso che essa comprende sia il fatto di avere convinzioni religiose, sia la libertà degli individui di manifestarle pubblicamente. La Corte rileva che la norma interna della G4S si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna. Tale norma tratta, pertanto, in maniera identica tutti i dipendenti dell’impresa, imponendo loro, segnatamente, in maniera generale ed indiscriminata, una neutralità di abbigliamento. Dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale norma interna sia stata applicata in modo diverso alla sig.ra Achbita rispetto agli altri dipendenti della G4S. Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della direttiva. La Corte rileva che non è tuttavia escluso che il giudice nazionale possa arrivare alla conclusione che la norma interna istituisca indirettamente una disparità di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, qualora fosse dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro in essa contenuto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, siffatta disparità di trattamento non costituirebbe una discriminazione indiretta qualora fosse giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari. La Corte, pur sottolineando che il giudice nazionale investito della controversia è l’unico competente a stabilire se e in quale misura la norma interna sia conforme a tali requisiti, fornisce indicazioni al riguardo. Essa rileva che è legittima la volontà di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’immagine di neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti. Tale intenzione, infatti, rientra nell’ambito della libertà d’impresa, riconosciuta dalla Carta. Inoltre, il divieto di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose è idoneo ad assicurare la corretta applicazione di una politica di neutralità, a condizione che tale politica sia realmente perseguita in modo coerente e sistematico. A tale proposito, il giudice nazionale deve verificare se la G4S avesse stabilito, prima del licenziamento della sig.ra Achbita, una politica generale ed indifferenziata al riguardo. Nel caso di specie, occorre altresì verificare se il divieto interessi unicamente i dipendenti della G4S che hanno rapporti con i clienti. In caso affermativo, il divieto deve essere considerato strettamente necessario per il conseguimento della finalità perseguita. Occorre inoltre verificare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all’impresa, e senza che quest’ultima debba sostenere un onere aggiuntivo, fosse possibile per la G4S proporre alla sig.ra Achbita un posto di lavoro che non comportasse un contatto visivo con i clienti, invece di procedere al suo licenziamento. La Corte conclude, pertanto, che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi della direttiva. Siffatto divieto può invece costituire una discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Tuttavia, tale discriminazione indiretta può essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Spetta alla Corte di cassazione belga verificare se sussistono tali condizioni. 1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). www.curia.europa.eu

lunedì 20 febbraio 2017

Onu, Nato, Unione europea e altre organizzazioni internazionali: più di 500 posti di lavoro...

NEWS24 20 febbraio 2017 Onu, Nato, Unione europea: più di 500 posti da Parigi a New York – di Francesca Barbieri e Daniele Cesarini Onu Posizioni aperte: 365Figure cercate: si selezionano vari professionisti: dai funzionari per gli affari economici a quelli finanziari, dagli informatici ai project manager. Tra i requisiti indispensabili, oltre alla laurea, l'inglese fluente, e in alcuni casi esperienza pregressa, ecc. Ne Il Sole 24 Ore di oggi lunedì 20 febbraio 2017, pag. 11