martedì 18 giugno 2013

Sulla nuova disciplina UE in materia di agenzie di rating e sulla loro funzione


Il 31 maggio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) n. L146, il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating del credito (che modifica il precedente regolamento n. 1060/2009). Il regolamento, lo ricordo, è un atto normativo che equivale alla legge "ordinaria" del diritto italiano e, pertanto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, creando così immediatamente diritti ed obblighi in capo alle persone. La difficoltà emerse in sede di negoziato ad accettare e soprattutto ad attuare le norme del regolamento si evince dall'articolo 2 che riguarda la sua entrata in vigore. L'articolo si apre con una frase generale "Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea". E' questa una previsione generale in linea di massima applicabile a tutti i regolamenti UE. Le norme successive tuttavia presentano un coacervo di misure transitorie che, in deroga alla norma generale,  stabiliscono un regime di deroghe all'impianto generale del regolamento. Infatti proseguendo la lettura dell'art. 2 si legge: "In deroga al primo comma:1) l’articolo 1, punto 7, lettera a), punti 9 e 10 e punto 11 con riferimento all’articolo 8 quinquies del regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché i punti 12 e 27, del presente regola­ mento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ai fini della valutazione di cui: a) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che i requisiti dei paesi terzi non siano meno rigorosi di quelli di cui alla predetta lettera; e b) all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che le agenzie di rating del credito dei paesi terzi siano soggette a norme giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle di cui alla predetta lettera; 2) l’articolo 1, punto 8, del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009, si applica a decorrere dal 21 giugno 2014 per quanto riguarda gli azionisti o i soci delle agenzie di rating del credito che il 15 novembre 2011 detenevano il 5 % o più del capitale di più di un’agenzia di rating del credito; 3) l’articolo 1, punto 15, si applica a decorrere dal 21 giugno 2015".
Sul punto, più in generale, leggi l'articolo di Chiara Bussi - Il Sole 24 Ore su http://24o.it/Mis5f

Intanto, però, da venerdì 7 giugno u.s. la Commissione europea dopo un iter travagliato ha autorizzato ad operare in Europa l’agenzia di rating cinese, Dagong, che potrà pertanto favorire in Europa gli investitori del gigante asiatico. Ricordo che Dagong è la risposta cinese alle “big 3”, le tre grandi agenzie USA (Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s) che con il 97% di quota a livello mondiale controllano il mercato mondiale della valutazione del credito. Dagong, nata nel 1994, ha collaborato fino al ’99 con Moody’s, una delle "big 3". Dal 2010 assicura anche il rating ai debiti sovrani. Anzi, in questo campo Dagong ha fama di essere più severa delle omologhe statunitensi. E si è guadagnata anche una attendibile serietà dei giudizi. Nell’estate 2011 fu la prima a togliere la tripla A agli Stati Uniti, prima di Standard & Poor’s. E nel settembre dello stesso anno fu la prima agenzia a sottrarre l’Italia dalla categoria A, così da far scivolare verso la tripla B. Pure in quel caso, fu premonitrice rispetto alle colleghe. L’approccio dell’agenzia cinese, in ogni caso, è diverso da quello delle concorrenti americane. Privilegia la crescita economica di un Paese, la sua capacità a creare valore aggiunto e la propensione all’export più che fissarsi sulle privatizzazioni e le deregulation realizzate, come fanno le americane. Ovviamente è una prospettiva che favorisce le economie emergenti più che quelle mature. L'Italia ne sarebbe penalizzata fortemente.


Considerazioni preliminari sono difficili. Sicuramente si tratta di una disciplina difficile frutto del periodo nel quale è stata negoziata. In ogni caso si tratta della disciplina delle agenzie di rating e della loro funzione più dettagliata del mondo. Lascio alla lettura di ciascuno il proprio punto di vista. In ogni caso gli atti legislativi possono essere modificati successivamente.

Nessun commento:

Posta un commento