Il 31 maggio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) n. L146, il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating del credito (che
modifica il precedente regolamento n. 1060/2009). Il regolamento, lo ricordo, è un atto normativo che equivale alla legge
"ordinaria" del diritto italiano e, pertanto, è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri,
creando così immediatamente diritti ed obblighi in capo alle persone. La
difficoltà emerse in sede di negoziato ad accettare e soprattutto ad attuare le
norme del regolamento si evince dall'articolo 2 che riguarda la sua entrata in
vigore. L'articolo si apre con una frase generale "Il presente regolamento
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea". E' questa una previsione generale
in linea di massima applicabile a tutti i regolamenti UE. Le norme successive tuttavia
presentano un coacervo di misure transitorie che, in deroga alla norma
generale, stabiliscono un regime
di deroghe all'impianto generale del regolamento. Infatti proseguendo la
lettura dell'art. 2 si legge: "In deroga al primo comma:1) l’articolo 1, punto
7, lettera a), punti 9 e 10 e punto 11 con riferimento all’articolo 8 quinquies
del regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché i punti 12 e 27, del presente regola
mento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ai fini della valutazione di cui: a)
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in
merito al fatto che i requisiti dei paesi terzi non siano meno rigorosi di
quelli di cui alla predetta lettera; e b) all’articolo 5, paragrafo 6, secondo
comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che le
agenzie di rating del credito dei paesi terzi siano soggette a norme
giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle di cui alla predetta lettera; 2)
l’articolo 1, punto 8, del presente regolamento, in combinato disposto con
l’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009,
si applica a decorrere dal 21 giugno 2014 per quanto riguarda gli azionisti o i
soci delle agenzie di rating del credito che il 15 novembre 2011 detenevano il 5
% o più del capitale di più di un’agenzia di rating del credito; 3) l’articolo
1, punto 15, si applica a decorrere dal 21 giugno 2015".
Sul punto, più in generale, leggi l'articolo di Chiara
Bussi - Il Sole 24 Ore su http://24o.it/Mis5f
Intanto, però, da venerdì 7 giugno u.s. la Commissione
europea dopo un iter travagliato ha autorizzato ad operare in Europa l’agenzia di rating cinese, Dagong, che potrà pertanto favorire in
Europa gli investitori del gigante asiatico. Ricordo che Dagong è la
risposta cinese alle “big 3”, le tre grandi agenzie USA (Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s) che con il 97%
di quota a livello mondiale controllano il mercato mondiale della valutazione
del credito. Dagong, nata nel 1994, ha collaborato fino al ’99 con Moody’s, una delle "big 3".
Dal 2010 assicura anche il rating ai debiti sovrani. Anzi, in questo campo
Dagong ha fama di essere più severa delle omologhe statunitensi. E si è
guadagnata anche una attendibile serietà dei giudizi. Nell’estate 2011 fu la
prima a togliere la tripla A agli Stati Uniti, prima di Standard & Poor’s. E nel settembre
dello stesso anno fu la prima agenzia a sottrarre l’Italia dalla categoria A,
così da far scivolare verso la tripla B. Pure in quel caso, fu premonitrice
rispetto alle colleghe. L’approccio dell’agenzia cinese, in ogni caso, è
diverso da quello delle concorrenti americane. Privilegia la crescita economica
di un Paese, la sua capacità a creare valore aggiunto e la propensione
all’export più che fissarsi sulle privatizzazioni e le deregulation
realizzate, come fanno le americane. Ovviamente è una prospettiva che favorisce
le economie emergenti più che quelle mature. L'Italia ne sarebbe penalizzata
fortemente.
Leggi l'articolo completo di Leonardo
Martinelli del 12 giugno 2013 su http://www.ilfattoquotidiano.it
Considerazioni preliminari sono difficili.
Sicuramente si tratta di una disciplina difficile frutto del periodo nel quale
è stata negoziata. In ogni caso si tratta della disciplina delle agenzie di
rating e della loro funzione più dettagliata del mondo. Lascio alla lettura di
ciascuno il proprio punto di vista. In ogni caso gli atti legislativi possono
essere modificati successivamente.
Nessun commento:
Posta un commento