Le elezioni del Parlamento europeo (PE) del maggio prossimo, sono le più
importanti (e complicate) degli ultimi 50 anni. Per vari motivi. Cercherò di
spiegarne i più salienti (almeno dal mio punto di vista). Ricordando,
preliminarmente, che i circa 530 milioni di cittadini UE hanno solo lo
strumento del voto europeo, ogni 5 anni, per poter partecipare (ed influenzare)
in via mediata al processo di formazione degli atti legislativi dell'Unione
europea. "Leggi europee"
che non riguardano esclusivamente gli Stati membri (sarebbe un diritto
internazionale) bensì, la maggior parte di esse, incide immediatamente sulla vita e sui comportamenti di noi
cittadini (diritto sovranazionale). Ovviamente nelle materie nelle quali l'UE
può legiferare; vale a dire, in quei settori che gli Stati membri hanno
devoluto alla competenza dell'Unione. Ricordo, infatti, che l'UE non può
legiferare in qualsiasi settore della nostra vita dovendosi attenere alle
cc.dd. "competenze di attribuzione", cioè, laddove c'è stata cessione
di sovranità, volontaria ed irrevocabile (almeno in linea di principio). Non è
questo lo scopo di queste riflessioni spiegare perché gli Stati hanno ceduto la
loro sovranità in talune materie giacché il discorso ci porterebbe molto
addietro negli anni; addirittura nel momento iniziale dell'integrazione europea
con la nascita della prima Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) del 1951.
Dal che, vale la pena solo richiamare l'attenzione sul fatto che la citata
"cessione di sovranità" non è "assoluta", nel senso che gli
Stati si sono spogliati completamente della gestione di siffatte
materie; bensì trattasi di una gestione "condivisa" delle stesse da attuare
dalle istituzioni UE a tal uopo previste, in particolare, mi riferisco, al
Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (anche detto Consiglio UE
o, se si vuole, "dei ministri") ed al Consiglio europeo, alla
Commissione europea. Ciascuna istituzione ha degli obbiettivi ben precisi e
rappresenta una determinata categoria di soggetti. Il PE rappresenta noi
cittadini, il Consiglio europeo i Capi di Stato o di governo; il Consiglio UE i
rappresentanti dei governi nazionali; la Commissione gli interessi europei, gli
interessi comuni. Per far sì che il sistema istituzionale funzioni a regola, e
a garanzia degli interessi in gioco, è necessario che ognuno faccia la sua
parte e ciascuna istituzione rispetti il mandato che loro assegna il Trattato.
In primis il Parlamento europeo. Per di più, dopo la riforma del Trattato di
Lisbona del 2010, con i nuovi Trattati sull'Unione europea (TUE) e sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo diventa
legislatore a pieno titolo insieme al Consiglio UE nelle materie nelle quali è
prevista la procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE), oggi applicabile
alla gran parte delle materie di competenza UE. E' necessario, pertanto, un
Parlamento qualificato che si ponga in contrapposizione con gli interessi
governativi, pena l'irrilevanza del ruolo del PE e, di conseguenza, il rispetto
della democrazia rappresentativa che informa l'intero funzionamento del sistema
UE (art. 10, parag. 1 TUE). E' l'unico modo per far sentire, ancorché in via
mediata, la nostra voce ("I cittadini sono direttamente
rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", art. 10,
parag. 2 TUE). Tutto ciò si realizza, come detto, oltre al ruolo
istituzionale di co-legislatore approvando, modificando o respingendo le
proposte legislative presentate dalla Commissione, con la ulteriore funzione di
controllo sull'operato della stessa Commissione (controllo politico grazie alla
concessione o revoca della fiducia all'esecutivo UE), nonché in ordine
all'adozione del bilancio dell'Unione europea (aspetto questo delicatissimo
come si può immaginare). Un'ulteriore novità della recente riforma di Lisbona
consiste nel dovere del PE di
collaborare con i parlamenti nazionali degli Stati membri, al fine assicurare
di una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali
alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i
loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri
problemi che rivestano per loro un particolare interesse (Protocollo n. 1
allegato ai Trattati). In ultimo, per concludere, sarà il prossimo Parlamento
eletto ("tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo", art. 17, parag. 7
TUE) che avrà la competenza ad eleggere, per la prima volta,
il candidato
proposto dal Consiglio europeo alla carica di presidente della Commissione
europea. Con possibilità di bocciare la
candidatura presentata ed esprimere un diritto di veto sulla persona. Quindi un
ruolo fondamentale del PE, come espressione dei popoli europei,
nell'indicazione del Presidente della Commissione per i prossimi 5 anni.
Occorre meditare su tutto ciò.
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