La Corte di giustizia dell'Unione
europea condanna l'Italia per cattiva trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di
trattamento dei disabili in materia di
impiego.
La dignità del nostro Paese è ai limiti della decenza. La recente sentenza di condanna della
Corte di giustizia dell'Unione europea (UE) nei confronti dell'Italia è la
naturale conseguenza di un prolungato inadempimento alle regole europee. Propprio
in materia di diritti umani e libertà fondamentali da parte delle persone con
disabilità nel rispetto della loro intrinseca dignità. Purtroppo, non è una
novità per il nostro Paese. Si tratta di una decisione che giunge a sentenza di
condanna a seguito di una procedura d'infrazione che la Commissione europea ha
attivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Dopo la fase "precontenziosa", cioè
istruttoria (direi amministrativa), la Commissione europea, acclarato l'inadempimento
e la impossibilità per lo Stato italiano di porvi rimedio in tempi brevi, è
passata alla fase "contenziosa" dinanzi alla Corte di giustizia. Con
il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica
italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni
ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di
recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GUUE
L 303, pag. 16). Ricordo che in materia, l'Unione europea ha recepito
altresì la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre
2009 (GUUE 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la «convenzione
dell’ONU»). Scopo della Convenzione è «promuovere, proteggere e garantire il
pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per
la loro intrinseca dignità». [Per persone con disabilità si intendono coloro
che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare
la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza
con gli altri]. La direttiva 2000/78/CE sulla parità di
trattamento in materia di impiego si fonda sulla considerazione che
la discriminazione basata su una disabilità può pregiudicare il conseguimento
degli obiettivi del Trattato, in particolare il raggiungimento di un elevato
livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento della qualità
della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera
circolazione delle persone. Tale direttiva stabilisce pertanto un quadro
generale per la lotta a discriminazioni di questo tipo riguardo all’occupazione
e alle condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il
principio della parità di trattamento. Per garantire ai disabili la parità di
trattamento, la direttiva impone in particolare al datore di lavoro di adottare
i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo,
di avere una promozione o di ricevere una formazione, a meno che tali
provvedimenti comportino un onere finanziario sproporzionato. Tale onere non è
sproporzionato quando è compensato in modo sufficiente da misure statali a
favore dei disabili. Il diritto italiano include vari provvedimenti legislativi in materia di
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili, nonché di
diritto al lavoro. Ad esempio, la legge n. 104/1992 - Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate; la legge n. 381/1991 - Disciplina delle cooperative sociali; la
legge n. 68/1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Anche il decreto
legislativo n. 216/2003 per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro. La Commissione ha sostenuto
dinanzi alla Corte UE che le garanzie e le agevolazioni previste a favore dei
disabili in materia di occupazione dalla normativa italiana di trasposizione
della direttiva (decreto legislativo n. 216/2003) non riguardano tutti i disabili,
tutti i datori di lavoro e tutti i diversi aspetti del rapporto di lavoro.
Peraltro, l’attuazione dei provvedimenti legislativi italiani sarebbe affidata
all’adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o alla
conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro e pertanto
non conferirebbe ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio.
Insomma, un rinviare ad altri la corretta trasposizione della direttiva. A
nulla sono valse le contestazioni dei legali dell'Italia in sede di
dibattimento. Infatti, la Corte dichiara che, se è vero che la nozione di «handicap» non è espressamente definita
nella direttiva, essa deve essere intesa alla luce della convenzione dell’ONU, nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali
o psichiche durature, le quali, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona
alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Pertanto, gli Stati membri devono stabilire un obbligo
per i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici (sistemando i
locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei
compiti) in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire
ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di
ricevere una formazione, senza tuttavia imporre al datore di lavoro un onere
sproporzionato. La Corte ha sottolineato che siffatto obbligo riguarda tutti i datori di lavoro. Non è sufficiente che gli Stati
membri prevedano misure di incentivo e di sostegno, ma è loro compito imporre a
tutti i datori di lavoro l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e
pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete. Sicché, le varie
misure adottate dall’Italia per l’inserimento professionale dei disabili non
impongono a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti efficaci e
pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di
tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e
consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione
o di ricevere una formazione. Di conseguenza,
l’Italia è venuta meno ai propri obblighi. Emerge da quanto precede che la
legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non impone
all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia
necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle
situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi
aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a
tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o
di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione
corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva 2000/78. Di conseguenza, la
Corte dichiara che la Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori
di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete,
soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo
obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva
2000/78.
Cfr. la sentenza Corte di giustizia UE 4 luglio 2013 nella causa C-312/11 Commissione / Italia in www.curia.europa.eu/giurisprudenza
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