Regolamento (UE) n. 1336/2013 della
Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Testo rilevante ai fini del SEE
in
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) n. L 335 del 14/12/2013 pag. 17 – 18.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali [1], in particolare
l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi [2], in particolare l’articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE [3], in particolare l’articolo
68,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE
[4] il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito
denominato "l’accordo"). Occorre che l’accordo sia applicato a
qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito
denominati "soglie") fissati nell’accordo stesso ed espressi in
diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle
amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso
gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste
da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo
siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro,
arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui
all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è
opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che
non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie
della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della
direttiva 2004/17/CE.
(4) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.
(5) Le misure previste dal
presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli
appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è
così modificata:
1) Il testo dell’articolo 16
è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
2) Il testo dell’articolo 61
è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
b) al paragrafo 2, l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR".
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è
così modificata:
1) Il testo dell’articolo 7 è
così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"130000 EUR" è sostituito da "134000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
2) All’articolo 8, il primo comma
è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR".
3) All’articolo 56, l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
4) All’articolo 63, paragrafo
1, primo comma, l’importo "5000000 EUR" è sostituito da "5186000
EUR".
5) All’articolo 67, il
paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"130000 EUR" è sostituito da "134000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR".
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8
della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
2) alla lettera b), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
Articolo 4
Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13
dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel Barroso
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NOTE:
[1] GUUE L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] GUUE L 134 del 30.4.2004,
pag. 114.
[3] GUUE L 216 del 20.8.2009,
pag. 76.
[4] Decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
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