lunedì 27 aprile 2015


L'articolo di Luca Ricolfi apparso su Il Sole 24 Ore di ieri, che segnalo, analizza la ricerca della Fondazione David Hume sulle disuguaglianze. Vale la pena approfondire la tematica. Non sempre i dati e le statistiche fotografano ciò che accade nell'uomo nella sua intima esistenza e all'interno della famiglia. Se preferite nel contesto sociale. Buona lettura!

La leggenda delle disuguaglianze crescenti
di Luca Ricolfi | 26 aprile 2015 Il Sole 24 Ore

Da quanti anni lo sentiamo dire? Da quanti anni lo leggiamo sui giornali? Da quanti anni gli studiosi si affannano a ricordarcelo?Il mondo sta diventando sempre più diseguale, ci ripetono. Un po' ovunque le disuguaglianze stanno crescendo in modo esplosivo, o esponenziale, come si usa dire con abuso di linguaggio (“esponenziale” non significa veloce, ma semplicemente a tasso costante). E l'aumento delle disuguaglianze, nel giro di pochi anni, è anche diventato il principale imputato per la crisi che ci attanaglia dall'agosto del 2007.
Se la crescita si è fermata, ci dicono, è perché vi è stata una spaventosa crescita delle diseguaglianze.Ma è vero che le diseguaglianze stanno crescendo in modo così esplosivo? Il dossier della Fondazione David Hume, che analizza più di 50 anni di storia della diseguaglianza in quasi tutti i Paesi del mondo, fornisce ora una base di dati ampia e relativamente completa per provare a fornire qualche risposta (vedi le pagine 2-5 del giornale). Ed eccone alcune.
Se consideriamo il mondo come un unico Stato, e misuriamo il grado di diseguaglianza fra i cittadini del mondo, la diseguaglianza è molto cresciuta negli anni '80, ma ha smesso di crescere intorno al 1992, ed ha cominciato a diminuire sistematicamente a partire dal 2000. Dunque, nel XXI secolo la tendenza della diseguaglianza mondiale è alla diminuzione.La diseguaglianza fra i livelli di benessere delle nazioni, o diseguaglianza internazionale, ha invece smesso di crescere già intorno al 1990, e si sta riducendo a un ritmo molto rapido da circa un quarto di secolo.E le diseguaglianze interne ai vari Paesi del mondo? Qui tutto si può dire, tranne che esistano tendenze generali. La diseguaglianza interna sta crescendo in modo preoccupante in Cina (dal 1982) e in India (dal 2002), ma nel resto del mondo il grado medio di diseguaglianza, dopo aver raggiunto un massimo nel 1996, ha un andamento sostanzialmente piatto, frutto di movimenti molto complessi e diversi da Paese a Paese e da periodo a periodo.
La diseguaglianza, ad esempio, nei Paesi ex comunisti ha fatto un balzo in avanti nei primi anni '90, dopo la caduta del muro di Berlino, mentre in America latina è in costante diminuzione dall'inizio del XXI secolo.
E nelle società avanzate?
Qui, forse, incontriamo le maggiori sorprese. Se consideriamo l'insieme dei Paesi Ocse (più Singapore e Hong Kong), la tendenza principale della diseguaglianza è stata all'aumento fra gli anni '80 e gli anni '90, ma negli ultimi 10-15 anni non presenta una tendenza netta, e se proprio vogliamo trovarne una, è a una lievissima diminuzione. In alcuni Paesi (ad esempio il Giappone) prevale nettamente la tendenza all'aumento, in altri (ad esempio la Turchia) prevale quella alla diminuzione, in altri ancora non è possibile rintracciare alcuna tendenza sistematica.
Fra questi ultimi vi è anche l'Italia. Da noi è da vent'anni (dal 1993) che il grado di diseguaglianza (misurato con l'indice di Gini) oscilla intorno a 0.33. Un valore più basso della media (ponderata) dei Paesi Ocse (pari a 0.35 nel 2013), e decisamente più basso del valore (0.37) che l'indice aveva in Italia alla fine dei “gloriosi 30 anni”, quelli caratterizzati dall'espansione dello Stato sociale.
E negli anni della crisi?
Se guardiamo alle società avanzate, i dati disponibili, talora fermi al 2012 o al 2013, non consentono alcun racconto unitario, perché la dinamica della diseguaglianza varia considerevolmente non solo a seconda dei Paesi, ma anche in funzione del modo di misurare la diseguaglianza, che può riferirsi al reddito o alla ricchezza netta, a tutti gli strati o solo agli strati estremi (i super-ricchi e gli ultra-poveri). E tuttavia, fra le innumerevoli storie che emergono dai dati disponibili, ve n'è almeno una che si presenta con inquietante frequenza, quella che potremmo chiamare della “curva a V”. In parecchi Paesi (fra cui l'Italia) il profilo della diseguaglianza negli anni a cavallo della recessione 2008-2009 sembra essere stato prima calante e poi crescente, come se la crisi avesse prima penalizzato e poi premiato i ricchi. Difficile pensare che questo movimento, laddove si è manifestato, non abbia a che fare con il movimento degli indici azionari, prima calanti e poi crescenti.
Se questa lettura avesse qualche fondamento, sarebbe difficile non notare un paradosso. I progressisti sono ovunque schierati per le politiche di espansione monetaria, come il Quantitative Easing di Draghi, ma paiono non rendersi conto di un punto recentemente sottolineato da Pascal Salin, in uno dei libri più interessanti sulla lunga crisi di questi anni (“Tornare al capitalismo per evitare le crisi”, Rubbettino 2011): i tassi di interesse bassi inflazionano il valore degli asset (titoli e immobili), favoriscono la speculazione, e per questa via, premiano innanzitutto i livelli alti della gerarchia sociale. 
Insomma, dopo anni in cui la diseguaglianza aveva cessato di crescere, potrebbero essere proprio le politiche pensate per far ripartire la crescita a innescare un nuovo processo di aumento delle diseguaglianze, dopo quello degli anni della globalizzazione. È solo un'ipotesi, ma forse varrebbe la pena rifletterci su.

sabato 17 gennaio 2015

Corte di giustizia UE e «Outright Monetary Transactions» della BCE


Negli ultimi giorni tutti i quotidiani nazionali trattano la questione del programma della Banca Centrale europea (BCE) «Outright Monetary Transactions» (OMT) vale a dire, un programma da parte della BCE di acquisto di titoli del debito pubblico emessi dagli Stati dell’eurozona. Non scendo nel merito già ampiamente trattato da economisti e monetaristi. Se ne parla perché la Corte costituzionale tedesca  (Bundesverfassungsgericht - «BVerfG») è stata adita da vari politici, professori di diritto e di economia, un giornalista ed una ONG tedeschi (nel diritto tedesco il ricorso di persone alla Corte è possibile) mettendo in discussione la legittimità del programma OMT della BCE. Il rinvio del «BVerfG» è molto importante nel dialogo tra le Corti in Europa laddove si tratta del primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE nella sua storia, dopo circa 60 anni di integrazione europea! Meglio tardi che mai. Peraltro anche la nostra Corte Costituzionale non è da meno giacché ha rinviato per la prima volta nella storia alla Corte UE nel 2007. I quotidiani non ne hanno neanche fatto menzione. Ma non è questo che voglio sottolineare. Mi piace, viceversa, attirare l'attenzione sul fatto che i quotidiani nazionali, e mi riferisco ai più importanti, hanno presentato titoli a caratteri cubitali come: «la Corte UE da il via libera al piano Draghi»; «la Corte UE ritiene compatibili con i Trattati UE  il programma OMT»; e tanti altri titoli del genere. Qual è il problema? Si tratta, come sempre d'altronde, di cattiva informazione (o ignoranza in materia?) su questioni che riguardano l'Unione europea. E' una battaglia (persa) che perseguo da anni. Infatti a evocare la compatibilità dell'OMT con i Trattati UE  è stato l’avvocato generale Cruz Villalón e non la Corte UE come erroneamente si afferma nei titoli. E' cosa diversa. Peraltro, qualche giornalista, nel testo dell'articolo, spiega che «il parere dell'avvocato generale di regola viene ripreso dalla Corte che non se ne discosta nella sua sentenza». E, pertanto, è ragionevole pensare alla prossima sentenza della Corte UE negli stessi termini dell'avvocato generale. Niente di più errato.  Non voglio scendere nel dettaglio tecnico sui ruoli dell'avvocato generale e della Corte (su cui rinvio all'approfondito studio del mio Amico e Collega Marco Borraccetti, L'avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica,  2011), ma segnalare, ancora una volta, come l'informazione sull'Unione europea è assolutamente approssimativa se non erratae, quindi, fuorviante. E, in verità, l'Ue non ne ha bisogno, attese le campagne populiste di talune formazioni politiche europee (per carità legittime dal punto di vista democratico ma strumentali e fazione) non sempre coerenti con la realtà dei fatti.

sabato 20 dicembre 2014

Alcune considerazioni generali (non politiche nè faziose nè strumentali) sull'elezione del Presidente della Repubblica

E' già iniziata la "bagarre" governo-parlamento sulla prossima e imminente elezione del futuro Presidente della Repubblica Italiana. Ai sensi dell'art. 87 "Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". Queste le prerogative generali del Presidente. Ma: l'art. 88 ricorda che: "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura". Inoltre:  secondo l'art. 89 "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri". Una serie di "pesi e contrappesi" di "checks and balances" tipiche dello Stato costituzionale a presidio della democrazia e del buon funzionamento costituzionale dello Stato e della sua forma di governo. Inoltre, ai sensi dell'art. 139 "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". Quindi che aggiungere. La persona (il cittadino) che può essere eletto Presidente della Repubblica può essere chiunque; l'unico limite è posto dall' art. 84 che sancisce che "Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici". Anche un non politico dunque; proveniente dal mondo della cultura, della scienza, sempre che rappresentativo del nostro Paese, delle nostre tradizioni, della nostra cultura (delle nostre culture?); sempre che dia tutte le garanzie di indipendenza, imparzialità e autonomia che la Costituzione richiede. Inoltre sia di specchiata moralità e rappresenti la Nazione in conformità con il giuramento alla bandiera previsto dall'art. art. 91 (Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune). Quanto alla moralità richiesta non ci sarebbe bisogno di una norma costituzionale ma, direi, una norma etica, di buon senso. Il Presidente rappresenta l'unità nazionale, la garanzia degli equilibri costituzionali al fine di non fare prevalere un potere sull'altro. Pertanto, così come "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi" (art. 54, primo comma); a maggior ragione "Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (art. 54, secondo comma). E il Presidente della Repubblica è il primo cittadino!

domenica 9 novembre 2014

Conflitto tra supreme Corti (Corte internazionale di giustizia (ONU) e Corte costituzionale italiana) in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione e principi fondamentali nella recentissima sentenza Corte cost. n. 238/2014. Risarcimenti per danni a seguito di crimini di guerra. Controversia Italia-Germania.


La sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 (Presidente e Relatore-Redattore Giuseppe Tesauro) appare a dir poco rivoluzionaria, quasi "sovversiva" (in senso positivo secondo il mio punto di vista). Per vari motivi che brevemente (e non senza difficoltà) vado a spiegare. Rinviando a coloro che sono maggiormente interessati 1) al sito della Corte costituzionale per il testo integrale della sentenza e, 2) ai tempestivi commenti di Lorenzo Gradoni e Pasquale De Sena nel Blog SIDI (http://www.sidi-isil.org/sidiblog). Alla base del giudizio stanno i giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Firenze in ordine all’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Più nello specifico, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich nello Stato del giudice adito; 2) dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’ONU, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità; 3) dell’art. 1 (recte: art. 3) della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Semplificando, la questione ruota intorno agli artt. 2 e 24 della Costituzione italiana. "Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto, impedendo l’accertamento giurisdizionale e l’eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità, perpetrati sul territorio dello Stato italiano, investito dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato, anche se nell’esercizio dei poteri sovrani (iure imperii), contrasterebbero con il principio di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, consacrato nell’art. 24 Cost., il quale è principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano ed in quanto tale costituisce limite all’ingresso sia delle norme internazionali generalmente riconosciute, ex art. 10, primo comma, Cost., che delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni".  Si tratta pertanto di valutare quale norma deve prevalere tra la consuetudine internazionale, il diritto pattizio (Statuto ONU e Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) e principi inviolabili della Costituzione quali, nel nostro caso, la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. La sentenza, seppur "contestataria", altro non intende fare se non garantire un adeguato livello di tutela dei diritti individuali, ossia, garantire il risarcimento dei danni subìti a seguito di crimini di guerra ancorché il diritto internazionale – in particolare la richiamata sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 – neghi questa possibilità nel rispetto dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione. La questione non è nuova dinanzi alle Corti. Ricordo che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con la recente sentenza Al Dulimi del 26 novembre 2013 e già la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Kadi del 3 settembre 2008 avevano preso posizione nel senso della prevalenza dei diritti fondamentali su altre norme che impedivano l'esecuzione di quei diritti. In effetti, la Corte costituzionale, nella fattispecie, ha messo in evidenza la carente democraticità del sistema ONU in particolare e dell'ordinamento internazionale in generale; aspetto questo che non può comprimere o ablare il diritto fondamentale della persona alla tutela giurisdizionale effettiva. A me pare che una cultura dei diritti umani si stia assestando nei gangli più intimi degli ordinamenti statali, comportando così una evoluzione di taluni ordinamenti ancorati a logiche diplomatiche non sempre rispondenti al contesto nel quale si opera. Soprattutto se si considera che la tutela dei diritti fondamentali è un capitolo importante e fondamentale del diritto internazionale. E proprio per questo, non appare più prorogabile la netta separazione a tutt'oggi evidente tra diritto internazionale "classico" (Stati) e diritto internazionale dei diritti umani (individui): questa sentenza a mio avviso ha un valore non soltanto giuridico ma anche pedagogico nella prospettiva testé indicata. E' un'occasione unica che la CIG e l'intero sistema ONU non possono lascarsi scappare.

giovedì 18 settembre 2014

Il referendum in Scozia e l'eventuale secessione nella prospettiva dell'Unione europea.



Oggi 4,3 milioni di scozzesi vanno al voto referendario per votare se restare con il Regno Unito oppure staccarsi in modo definitivo e creare uno Stato indipendente. Tecnicamente si tratta di "secessione" secondo il diritto internazionale. Le motivazioni sono molteplici e non sono oggetto di queste riflessioni. Un dato è però chiaro: le giustificazioni che spingono i secessionisti sono di natura culturale, ideologica, politica ed economica; un bel melting pot. Al di là del fatto emozionale, ciò che interessa segnalare è l'insieme delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dalla vittoria dei secessionisti ai quali non può essere negato, va ricordato, manifestare il proprio pensiero (e voto) all'interno di una democrazia compiuta e consolidata come è quella britannica. Ricordo che la secessione non va letta soltanto in senso negativo e disastroso: ad esempio in Europa, nella divisione della Cecoslovacchia, l'indipendenza nazionale è stata gestita civilmente e senza traumi, sia sul piano interno sia su quello internazionale ed europeo. Entrambi gli Stati che ne derivarono sono membri in Europa dell'Unione europea e della Nato. Quid iuris sul versante del diritto dell'Unione europea (UE)? La Scozia  indipendente subentrerebbe sic et simpliciter nell'UE? Nell'Unione economica e monetaria (UEM) e nell'euro? Il distacco della Scozia dalla Gran Bretagna pone alcune questioni preliminari di diritto internazionale. In primo luogo la soggettività  internazionale della Scozia vale a dire il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale. Va valutato se il nuovo Stato (organizzazione di governo in tutte le sue articolazioni) effettivamente detiene l'esercizio del potere di governo sulla comunità umana stanziata sul territorio de quo, che si definirebbe eveidentemente scozzese. Questo il primo step. Successivamente il nuovo governo (insediato e riconosciuto) dopo aver risolto le questioni "interne" può chiedere ex novo di aderire alle organizzazioni internazionali quali ONU, Nato e, da ultimo, l'UE giacchè nel diritto internazionale, nella successione degli Stati, vige la regola della cc.dd. "tabula rasa". Vale a dire non c'è continuità degli impegni internazionali sottoscritti dal precedente soggetto internazionale. L'articolo 49 TUE stabilisce le regole per l'adesione di nuovi Stati "europei" all'Unione. Per Stato "europeo" si intende non soltanto il dato geografico (che pure è rilevante), bensì la presenza di un insieme di requisiti, di valori comuni, di idee, di valori culturali che formano il DNA dello Stato che chiede di aderire all'UE. Ad esempio al Regno del Marocco nel 1987 non fu accettata la sua richiesta di adesione all'ora Comunità economica europea. Lo Stato richiedente deve rispettare, pertanto, i valori "della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini" (art. 2 TUE). Ulteriore condizione di accesso all'UE è il rispetto dei criteri cc.dd. "di Copenaghen", che prendono il nome dalla sede del Consiglio europeo nel quale nel 1993 furono decisi, che sono sostanzialmente 3 + 1. Il criterio politico richiama i valori dell'art. 2 TUE più la stabilità di governo (c'è bisogno di istituzioni stabili che governino in un sistema politico democratico); in questo senso, l'adesione dello Stato al Consiglio d'Europa (da non confondere con le istituzioni UE) ed alla Convenzione sui diritti umani è fortemente richiesta. Il criterio economico postula un'economia (sociale) di mercato capace di competere sul piano della concorrenza internazionale in un regime di liberalizzazioni controllate (antitrust). Il criterio giuridico o dello "dell'acquis comunitario" che richiede la capacità dello Stato di integrare nel proprio ordinamento giuridico tutto il diritto dell'UE esistente (dagli anni '50 ad oggi); accettando insomma diritti ed obblighi a parità con gli altri Stati membri. Poi la prassi ha evidenziato un 4° criterio: ossia la capacità da parte dell'Unione europea di assorbire nuovi Stati europei non alterando il ritmo e l'andamento coerente dell'integrazione europea. Credo che la Scozia già oggi sia pressochè in regola con suddetti parametri. La procedura di adesione, tuttavia, non è semplice e può durare anche molti anni (si pensi alla Turchia). Dopo una fase che potremmo definire interna all'UE (fase comunitaria) – si pensi ai pareri di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione – si passa alla fase intergovernativa. Afferma l'art. 49, secondo comma, TUE "Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali".  Si tratta quindi di un accordo internazionale che per entrare in vigore necessita della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Vige pertanto il regime dell'unanimità. Qualora i fautori della secessione avessero la meglio, è auspicabile una transizione democratica e il più possibile indolore, nel rispetto della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli.

mercoledì 27 agosto 2014

Presidenza UE e semestre europeo


Si è molto enfatizzato sulla presidenza italiana (1° luglio-31 dicembre 2014) del Consiglio dell'Unione europea (anche Consiglio UE) senza spiegare, però, di cosa si tratti in sostanza. Peraltro, taluni confondono, in modo grave, la presidenza di turno con il c.d. "semestre europeo". A noi studiosi della materia spetta il compito di chiarire (sperando in un futuro di avere una informazione migliore…). In primo luogo occorre chiarire che si parla del Consiglio UE (vale a dire l'istituzione che riunisce periodicamente i rappresentanti dei governi nazionali "a livello ministeriale" e secondo la materia all'ordine del giorno – ad es. Consiglio "ecofin"; Consiglio agricoltura; Consiglio affari generali ecc.) e non del Consiglio europeo che riunisce i Capi di Stato e di governo dell'UE. Spesso i mass media confondono il Consiglio UE con il Consiglio europeo (talvolta anche con il Consiglio d'Europa che è tutt'altra cosa). Gli Stati membri che esercitano la presidenza durante ciascun semestre, presiedono le riunioni e garantiscono la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio UE. Lo Stato "presidente" però collabora strettamente a gruppi di tre, chiamati "trio". Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi prepara il proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese. (per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu/council/what-is-the-presidency?lang=it)
Il "semestre europeo", viceversa, è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'Unione ed è una novità, a partire dal 2010, dopo il trattato di Lisbona. Secondo il sito ufficiale del Consiglio UE, durante il semestre europeo gli Stati membri allineano le rispettive politiche economiche e di bilancio con gli obiettivi e le norme convenute a livello dell'UE. In tal modo, il semestre europeo mira a:  1) garantire finanze pubbliche sane; 2) promuovere la crescita economica; 3) prevenire squilibri macroeconomici eccessivi nell'UE. La recente crisi economica ha evidenziato la necessità di una più forte governance economica e di un migliore coordinamento delle politiche tra gli Stati membri. Per tali ragioni, e nel quadro di una più ampia riforma della governance economica dell'UE, gli Stati membri hanno istituito il semestre europeo nel 2010. Il primo ciclo si è svolto nel 2011. In una Unione di economie altamente integrate, un coordinamento rafforzato delle politiche può aiutare a evitare discrepanze e contribuire a garantire convergenza e stabilità in tutta l'UE e nei suoi Stati membri. Gli Stati membri hanno avvertito la necessità di sincronizzare i calendari di queste procedure al fine di razionalizzare il processo e meglio allineare gli obiettivi delle politiche nazionali in materia di bilancio, crescita ed occupazione, tenendo al contempo conto degli obiettivi che si sono dati a livello nazionale e dell'Unione. Inoltre, si è imposta la necessità di estendere la sorveglianza e il coordinamento a politiche macroeconomiche più ampie. A tal riguardo, Il semestre europeo si articola, sostanzialmente, intorno a tre capitoli di coordinamento della politica economica: 1) riforme strutturali, con un accento sulla promozione della crescita e dell'occupazione in linea con la strategia Europa 2020; 2) politiche di bilancio, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche in linea con il patto di stabilità e crescita; 3) prevenzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Per fare ciò è necessario stabilire una tempistica comune delle procedure di coordinamento delle politiche dell'UE: sono sincronizzati i calendari delle relazioni e delle valutazioni in materia di politica economica e di bilancio a livello dell'UE. In sostanzanza, il semestre europeo ha mutato il coordinamento delle politiche economiche nazionali passando da un'ottica ex post ad un'ottica ex ante. Per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester?lang=it

lunedì 21 luglio 2014

Breve nota sulla tutela del consumatore-turista


In periodo di vacanze e di viaggi può essere utile sapere che il diritto dell'Unione europea (questo fastidioso sconosciuto!) propone, da anni, una serie di atti molto importanti a tutela del consumatore-turista-viaggiatore.  Ma noi non ne sappiamo nulla. Ritardi di voli, di treni o di navi, cancellazione, overbooking, smarrimento di bagagli, per non giungere alla c.d. "vacanza rovinata", sono espressioni tipiche di una disfunzione del sistema dei trasporti e dell'accoglienza che non si verifica soltanto nel periodo di vacanza, ma che nei mesi "caldi" si manifesta con maggiore frequenza; in una parola problematiche del viaggio e del turismo in senso generale. Più propriamente, dal punto di vista giuridico, si deve parlare di inadempimento contrattuale con tutto ciò che ne deriva in materia di danno e suo risarcimento.  Noi non conosciamo i nostri diritti; così che, accettiamo di buon grado, passivamente, ciò che ci propongono a parziale ristoro del danno subito; eppure un ritardo, un negato imbarco (overbooking), o ancora lo smarrimento (momentaneo o definitivo) di un bagaglio, è pur sempre foriero di un danno, piccolo o grande che sia,  che va risarcito. Il diritto UE in materia di tutela del consumatore è la fonte applicabile alle fattispecie testè citate. Non può richiamarsi una norma di diritto italiano in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore giacchè la norma UE (provvista di effetto diretto) prevale e deve essere applicata. Come se fosse una legge italiana. Non sto a dare il dettaglio delle normative UE in materia, ma si sappia che in caso di overbooking (aereo o navale) la normativa europea è molto protettiva nei confronti dei consumatori; lo stesso dicasi per i ritardi dei treni superiori ai 60 minuti e più; così come nel caso più grave della c.d. "vacanza rovinata" che presenta, dopo la sentenza della Corte UE nel caso Litner, una nuova fattispecie di danno esitenziale.