Oggi 29 aprile 2014 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" a pag. 20 una mia precisazione; che pubblico sul mio profilo anche agli amici di FB.
"Leggo la lettera firmata N.B. pubblicata oggi 28 aprile 2014 sul numero 116 a pag. 14 dal titolo "Gli europarlamentari sono poco attenti alle tematiche green". Mi sembra doveroso fare alcune precisazioni, per correttezza e per chiarezza nei confronti degli elettori che tra qualche giorno saranno chiamati a votare il nuovo Parlamento europeo. Sono d'accordo con il lettore N.B. sulla questione dell'assenteismo dei nostri parlamentari: per risolvere questa piaga italiana (ma non solo italiana!) occorre non solo andare a votare ma anche votare persone di un certo spessore; ovviamente al di la del colore politico e delle idee personali di ciascuno. Non sono d'accordo, invece, sulle "colpe" che i parlamentari europei avrebbero sull'annosa questione delle tre sedi del Parlamento europeo. Preciso che il Parlamento europeo nulla può sulla scelta delle sedi delle istituzioni europee, incluse il Parlamento, giacché la competenza a legiferare in questa (delicata) materia è dei governi dei 28 Stati membri (art. 341 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Inoltre, il Protocollo n. 6 allegato al Trattato stabilisce nel dettaglio la generale e generica norma contenuta nell'art. 341 sancendo, tra l'altro, anche per la Commissione europea e per il Consiglio dell'Unione, che hanno la sede principale a Bruxelles, l'onere di tenere servizi e sessioni a Lussemburgo. E' una scelta politica come si può ben comprendere che risale al 1965 e che è stata negli anni sempre confermata. Quanto alle "tematiche green" ricordo soltanto che se abbiamo in Italia una politica ambientale lo dobbiamo proprio (ed esclusivamente) al Parlamento europeo e all'intero diritto UE (Titolo XX "Ambiente", artt. 191-193; peraltro materia disciplinata anche dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto diritto fondamentale della persona".
Massimo Fragola
martedì 29 aprile 2014
giovedì 24 aprile 2014
L’Europa presagita da Croce - Ciclo di 5 seminari
La Compagnia della Disciplina della Croce e
l’Antenna del Circolo di Studi Diplomatici
hanno il piacere di invitare la S.V., nel
contesto del Maggio dei Monumenti, al primo dei 5 Sabati del ciclo
"L’Europa presagita da Croce"
Sabato 3 maggio 2014 ore 11,00
Conversazione di Massimo Fragola:
“Da Altiero Spinelli ad oggi quale Europa?”
Presenzierà Gerardo Marotta al quale sono
dedicati i 5 incontri
Chiesa della Santa Croce
con ingresso da Via C. Sersale, 9 - Napoli
lunedì 17 marzo 2014
Lacci e lacciuoli europei
Qualche giorno fa Alessandro Leipold su Il Sole 24 Ore
analizzava le cause della nostra crisi. Una vecchia storia. Negli ultimi 30
anni (circa) l'Italia è stata sempre in crisi: più o meno grave. Molto
attentamente, Leipold rilevava che già nel 1970 Giudo Carli parlava di
"lacci e lacciuoli" che ingabbiavano come una morsa la nostra
economia. La frase "lacci e lacciuoli" non era però di Carli bensì fu
coniata qualche anno addietro da Luigi Enaudi; entrambi però si riferivano ai
numerosi vincoli che soffocavono la nostra economia e ne riducevano il
potenziale. Vincoli ed ostacoli del tutto domestici che, come ha affermato
Leipold, sono "zavorre accuratamente made in Italy". Ad esempio il
costo della pubblica amministrazione e l'inefficienza della stessa; l'intreccio
di caste corporative; la regolamentazione bizantina del mercato del lavoro; il
fardello del debito pubblico. Per fare solo alcuni esempi. Ma noi guardiamo
sempre altrove, mai in noi stessi. Mai un'autocritica dalla quale partire per
rinnovare. Veramente e concretamente. Le cause della crisi (ennesima!) sono sempre
al di fuori dei nostri confini. I vincoli europei…i compiti a casa. L'Unione
europea è il capro espiatorio, da "demonizzare", da condannare tout
court senza appello. Soprattutto senza sapere. Questo atteggiamento, molto in
voga negli ultimi anni, è stato alimentato non soltanto dagli euroscettici (che
per carità hanno tutto il diritto di farlo), ma anche da persone (mi riferisco
in particular modo a politici) che euroscettiche non sono. Quante volte abbiamo
sentito la frase: "ce lo impone l'UE" oppure "è un obbligo
comunitario" talvolta impropriamente affermato. Certo l'UE costituisce una
grande valvola di sfogo soprattutto per i governi nazionali; quail che siano. E
specialmente i nostri governi degli ultimi anni. E' chiaro che l'ordinamento
giuridico UE determina delle regole che si applicano nel territorio UE,
precisamente, 28 Stati e più di 500 milioni di persone. Regole che devono
essere rispettate da tutti pena una disparità di trattamento e la violazione
del principio costituzionale di non discriminazione. A ciò vigila sul piano
politico la Commissione sul piano giurisdizionale la Corte di giustizia. Se ciò
non avviene si verifica la "rottura del patto" e la violazione della
leale collaborazione, altro principio costituzionale. Ciò detto, è altresì
chiaro che la governance dell'UE può e deve essere migliorata; soprattutto la
gestione della moneta comune (che lo ricordo gode nei Trattati, ed al di fuori
di questi, di una disciplina particolare), che gli addetti ai lavori ben
criticano già dalla sua nascita nel 1992 Trattato di Maastricht. L'ordinamento
UE non è perfetto ed è quindi perfettibile. Lo comprendo una legislazione
sconosciuta che promana da un sistema sconosciuto non comprensibile. Ma accettabile
e influenzabile nelle sedi opportune; prima che le "leggi europee"
siano adottate. Il parlamento europeo è l'unica istituzione chef a i nostri
interessi, al di là dei governi e degli Stati. E la prossima votazione europea
è l'occasione buona per invire parlamentri seri e preparati. Al di la del
colore politico di ciascuno. Stare insieme agli altri cittadini europei, agli
altri Stati membri, nell'esercizio delle competenze condivise è una necessità
ineludibile. Quindi, anche un'occasione per darci definitivamente una regolata
al nostro modo di essere e rispettare (anche) gli impegni europei. Come
d'altronde fanno gli altri 27 Stati.
martedì 11 febbraio 2014
La Corte Costituzionale tedesca e i cittadini dell'Unione europea
La Corte Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), ha deciso di rinviare alla
Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo anche Corte UE) un ricorso
contro il programma della BCE di acquisti illimitati di bond noto come OMT
(Outright Monetary Transactions). E' un fatto importante che va segnalato. Infatti, la suprema Corte tedesca si
rivolge, per la prima volta in cinquant’anni, alla Corte UE di Lussemburgo,
attivando così la procedura pregiudiziale contenuta nell'art. 267 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La decisione resa nota il 7 febbraio 2014, si inserisce
nel più ampio dibattito pendente dinanzi alla Corte costituzionale tedesca
riguardo la costituzionalità della partecipazione tedesca allo European Stability Mechanism (ESM),
il fondo europeo di salvataggio finanziario. Su questa questione il Bundesverfassungsgericht emetterà una sentenza il
18 marzo dopo che la Corte UE si sarà pronunciata. I due temi sono collegati in
quanto, per poter ricevere gli aiuti dal programma OMT, uno Stato deve
necessariamente sottoscrivere un programma di finanziamento dai fondi europei
di salvataggio (ESM), rispettandone la condizionalità. Secondo molti cittadini
tedeschi il programma OMT violerebbe l'articolo 123 TFUE e per questo motivo la
Corte costituzionale tedesca ha rinvito la questione alla Corte UE attendendo
il suo responso. E' importante ricordare che l'art. 267 TFUE disciplina efficacemente
la cooperazione tra i giudici nazionali degli Stati membri (quali che siano) e la
Corte di giustizia UE; costituendo, così, in materia di diritto dell'Unione
europea, un mega-ordinamento giudiziario europeo coordinato ed integrato.
Siffatta procedura trasforma il ruolo dei giudici nazionali in giudici europei
"decentrati", ovvero giudici "naturali" del diritto UE.
L'aver rinviato, per la prima volta, gli atti della causa alla Corte di
giustizia è un fatto importante, laddove si consideri che le Corti
costituzionali (non tutte per la verità) non sempre e con favore hanno attivato
la procedura di cooperazione, non ritenendo di esserne né obbligate né
coinvolte funzionalmente. Anche la Corte costituzionale italiana è stata riluttante
a rinviare gli atti alla Corte UE fino al leading
case della nota ordinanza n. 103/2008 a cui ha fatto seguito la più recente e
significativa ordinanza di rinvio n. 207/2013
che attende la pronuncia della Corte di giustizia. In sostanza, dopo un lungo
periodo di silenzio, le Corti costituzionali (sopra citate) hanno compreso che
la procedura del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non rappresenta una diminutio delle loro funzioni costituzionali, bensì un arricchimento delle
loro prerogative e una "valvola di sfogo" significativa in una
materia, tanto complessa come il diritto UE, non sempre di facile assimilazione
(accettazione?) anche ai giudici costituzionali. Sicché, messe da parte le
presunzioni di "onnipotenza" e vetusti retaggi nazionalistici (leggi
sovranità) anche i giudici di Karlshrue che, lo ricordo, rappresentano un punto
di riferimento certo del diritto in Europa, hanno ben compreso che cooperare
non vuol dire sottomettersi a nessuno e men che meno alla Corte di giustizia
UE. Il segnale va letto anche in altra prospettiva. Ci si rende conto che (dal
1951) siamo parte di un ordinamento sovranazionale costituito per disciplinare
insieme talune materie che gli stessi Stati hanno trasferito, volontariamente,
dalla loro competenza esclusiva (sovranità) alle istituzioni dell'Unione
europea? E che tra queste istituzioni l'unica che ci rappresenta è il Parlamento
europeo? Le Corti costituzionali lo hanno compreso (anche in ritardo…); e i
cittadini?
mercoledì 5 febbraio 2014
Sulle prossime elezioni del Parlamento europeo
Le elezioni del Parlamento europeo (PE) del maggio prossimo, sono le più
importanti (e complicate) degli ultimi 50 anni. Per vari motivi. Cercherò di
spiegarne i più salienti (almeno dal mio punto di vista). Ricordando,
preliminarmente, che i circa 530 milioni di cittadini UE hanno solo lo
strumento del voto europeo, ogni 5 anni, per poter partecipare (ed influenzare)
in via mediata al processo di formazione degli atti legislativi dell'Unione
europea. "Leggi europee"
che non riguardano esclusivamente gli Stati membri (sarebbe un diritto
internazionale) bensì, la maggior parte di esse, incide immediatamente sulla vita e sui comportamenti di noi
cittadini (diritto sovranazionale). Ovviamente nelle materie nelle quali l'UE
può legiferare; vale a dire, in quei settori che gli Stati membri hanno
devoluto alla competenza dell'Unione. Ricordo, infatti, che l'UE non può
legiferare in qualsiasi settore della nostra vita dovendosi attenere alle
cc.dd. "competenze di attribuzione", cioè, laddove c'è stata cessione
di sovranità, volontaria ed irrevocabile (almeno in linea di principio). Non è
questo lo scopo di queste riflessioni spiegare perché gli Stati hanno ceduto la
loro sovranità in talune materie giacché il discorso ci porterebbe molto
addietro negli anni; addirittura nel momento iniziale dell'integrazione europea
con la nascita della prima Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) del 1951.
Dal che, vale la pena solo richiamare l'attenzione sul fatto che la citata
"cessione di sovranità" non è "assoluta", nel senso che gli
Stati si sono spogliati completamente della gestione di siffatte
materie; bensì trattasi di una gestione "condivisa" delle stesse da attuare
dalle istituzioni UE a tal uopo previste, in particolare, mi riferisco, al
Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (anche detto Consiglio UE
o, se si vuole, "dei ministri") ed al Consiglio europeo, alla
Commissione europea. Ciascuna istituzione ha degli obbiettivi ben precisi e
rappresenta una determinata categoria di soggetti. Il PE rappresenta noi
cittadini, il Consiglio europeo i Capi di Stato o di governo; il Consiglio UE i
rappresentanti dei governi nazionali; la Commissione gli interessi europei, gli
interessi comuni. Per far sì che il sistema istituzionale funzioni a regola, e
a garanzia degli interessi in gioco, è necessario che ognuno faccia la sua
parte e ciascuna istituzione rispetti il mandato che loro assegna il Trattato.
In primis il Parlamento europeo. Per di più, dopo la riforma del Trattato di
Lisbona del 2010, con i nuovi Trattati sull'Unione europea (TUE) e sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo diventa
legislatore a pieno titolo insieme al Consiglio UE nelle materie nelle quali è
prevista la procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE), oggi applicabile
alla gran parte delle materie di competenza UE. E' necessario, pertanto, un
Parlamento qualificato che si ponga in contrapposizione con gli interessi
governativi, pena l'irrilevanza del ruolo del PE e, di conseguenza, il rispetto
della democrazia rappresentativa che informa l'intero funzionamento del sistema
UE (art. 10, parag. 1 TUE). E' l'unico modo per far sentire, ancorché in via
mediata, la nostra voce ("I cittadini sono direttamente
rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", art. 10,
parag. 2 TUE). Tutto ciò si realizza, come detto, oltre al ruolo
istituzionale di co-legislatore approvando, modificando o respingendo le
proposte legislative presentate dalla Commissione, con la ulteriore funzione di
controllo sull'operato della stessa Commissione (controllo politico grazie alla
concessione o revoca della fiducia all'esecutivo UE), nonché in ordine
all'adozione del bilancio dell'Unione europea (aspetto questo delicatissimo
come si può immaginare). Un'ulteriore novità della recente riforma di Lisbona
consiste nel dovere del PE di
collaborare con i parlamenti nazionali degli Stati membri, al fine assicurare
di una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali
alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i
loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri
problemi che rivestano per loro un particolare interesse (Protocollo n. 1
allegato ai Trattati). In ultimo, per concludere, sarà il prossimo Parlamento
eletto ("tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo", art. 17, parag. 7
TUE) che avrà la competenza ad eleggere, per la prima volta,
il candidato
proposto dal Consiglio europeo alla carica di presidente della Commissione
europea. Con possibilità di bocciare la
candidatura presentata ed esprimere un diritto di veto sulla persona. Quindi un
ruolo fondamentale del PE, come espressione dei popoli europei,
nell'indicazione del Presidente della Commissione per i prossimi 5 anni.
Occorre meditare su tutto ciò.
giovedì 23 gennaio 2014
Ancora sul caso dei Marò (parte IV): diritti umani ed esecuzione delle misure restrittive della libertà
L'annosa
questione dei nostri Marò detenuti in India ed in attesa di un chiaro capo
d'imputazione dal punto di vista giuridico, rasenta oramai una squallida farsa
se non fosse per la gravità dei fatti alla base della controversia. Rinvio ai precedenti post per la spiegazione dei
fatti. Una disputa politico-diplomatica
che non ha riscontro nella nostra storia della Repubblica. Sicuramente tutti
ricordiamo altre discutibili vicende (soprattutto con gli USA) accadute negli
anni addietro, ma mai come in questo caso si è trattato di uno snervante lungo
negoziato politico-diplomatico che ancora non riesce a vedere la conclusione.
Snervante soprattutto per i nostri Marò e per i loro familiari. Allo stato
attuale, e dopo circa due anni (!) dai tragici eventi (nei quali, va detto per onestà
intellettuale, furono uccisi due pescatori indiani e che è necessario fare
giustizia) non è stato ancora formulato il capo d'imputazione per i nostri
militari. E' un comportamento sconcertante in violazione delle regole
internazionali ed in violazione dei diritti fondamentali della persona, diritti
generalmente ed universalmente riconosciuti all'individuo, in qualsiasi momento
della sua vita. Anche durante lo stato detentivo. Anche durante misure
cautelari in attesa di una sentenza. Basti pensare, per fare un solo esempio,
ai divieti di tortura e di trattamenti inumani e degradanti del detenuto
riconosciuti da tutte le "nazioni civili" e codificati in varie
convenzioni internazionali, in norme costituzionali e "carte dei
diritti". Anche dall'India. Ciò appare sorprendente laddove si consideri,
con tutte le cautele del caso, che l'India è da considerare come la più grande "democrazia"
al mondo (quante accezioni di
democrazia?), con più di un miliardo di cittadini, ancorchè l'esercizio di tali
diritti risente delle grandi dimensioni del paese,
dei diritti delle varie popolazioni molto frammentati e diversificati da
regioni a regioni, nonché dalla variegata diversità etnica e religiosa presente
sul territorio. A tal riguardo, più volte Human Rights Watch, che lo ricordo è un'organizzazione
internazionale non governativa che si occupa della difesa dei diritti umani, nonchè il
relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla situazione del rispetto e difesa dei diritti umani (2011), hanno espresso
preoccupazioni per il rispetto in India di tali diritti e libertà fondamentali,
posto che sono stati riscontrati numerosi casi di torture, maltrattamenti,
scomparse, minacce, arresti e detenzioni arbitrarie, false accuse e
quant'altro. Non è questo a quanto consta il caso dei Marò. Tuttavia, nei
trattamenti disumani e degradanti vanno annoverate non soltanto le pene
corporali e materiali, ma anche le costrizioni psicologiche, immateriali, il
senso di incertezza reiterata, la minaccia di una conclusione tragica degli
eventi con la pena di morte, che i nostri marò stanno subendo da circa due
anni. In questo intricato contesto vale la pena analizzare l'accordo
internazionale bilaterale tra Italia ed India firmato il 10 agosto 2012, cioè
nel bel mezzo della contesa, ed entrato in vigore il 4 novembre 2012. L'accordo
ratificato in Italia con la legge 26 ottobre 2012, n. 183 è rubricato "(Accordo)
sul trasferimento delle persone condannate"
ed è stato adottato dai due governi cira sette mesi dall'inizio della
controversia internazionale. Il che avrebbe dovuto stemperare le tensioni
laddove lo strumento giuridico si pone l'obiettivo precipuo, come recita il
preambolo dell'accordo, di "sviluppare la
cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di
facilitarne la riabilitazione sociale". Sorprendente! Vediamo il contenuto
dell'accordo e i suoi limiti nelle parti essenziali. Nell'art. 1, rubricato "Definizioni"
spiccano il contenuto delle lettere a), b) e d). Sub a) "condanna" è
qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un
giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di
tempo o per tutta la vita; sub b) "sentenza" è una decisione del
giudice con la quale venga inflitta una condanna; sub d) "persona
condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una
sentenza pronunciata del giudice. Le norme sono chiare ma a tal riguardo non
appare conforme l'atteggiamento del governo indiano posto che siamo ancora in
attesa (non dico) della sentenza (definitiva) bensì del mero capo
d'imputazione. Mi pare che i termini equi e ragionevoli del processo si
applichino anche in India. Dall'interpretazione funzionale dell'accordo
bilaterale emergono alcune ipotesi percorribili. Durante questa fase
lunghissima, in attesa del capo d'imputazione e della conseguente sentenza, i
due marò sarebbero potuti essere rimpatriati (in attesa di giudizio) posto che,
ai sensi dell'accordo, non è necessario una sentenza formale bensì qualsiasi "misura
privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della
commissione di un reato" [sub a) e sub b)]. Secondo l'art. 2 "una
persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita
nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata
inflitta"; e ciò vale sia per una sentenza di condanna (che ancora non
c'è), sia per qualsiasi "misura privativa della liberta' personale
inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato" in quanto "persona
condannata" [sub. d)], che richiama la nozione di "condanna" sub
a). È la persona, tuttavia, che deve "manifestare allo Stato trasferente o
a quello ricevente la propria volontà di essere trasferito" [art. 2,
parag. 1] ed è altresì necessario che gli Stati contraenti siano d'accordo sul
trasferimento [art. 4, parag. g)].
Ai sensi dell'art. 2, parag. 4), l'accordo non è tuttavia applicabile se la
persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare. La norma
non specifica a quale ordinamento giuridico deve appartenere la "legge
militare": se a quello di provenienza della persona che ha commesso il
reato, ovvero alla legge territoriale nel quale il reato è stato consumato. In
ogni caso mi sembra acclarato che il fatto è avvenuto in acque internazionali,
pertanto la norma in questione non rileverebbe dal punto strettamente
giuridico. Ma la realtà, come si sa, ha preso un'altra prospettiva. Altre
limitazioni all'esecuzione dell'accordo sono rilevabili nell'art. 4 ("Condizioni
per il trasferimento"), in particolare nella lett. b) laddove si specifica
che l'accordo si applica soltanto se "la sentenza è definitiva"; con
ciò ponendosi in contrasto con la su citata norma che sancisce che non è
necessario una sentenza bensì qualsiasi "misura privativa della libertà
personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato"
[sub a) e sub b)]. Qualora l'interpretazione funzionale non sia gradita
occorrerà attendere una sentenza del giudice indiano. Fermo restando il
principio che vede la possibilità di scontare la pena in Italia. In effetti, il
trasferimento della persona intenderebbe, da un lato, smussare le tensioni
politico-diplomatiche tra i due Stati e garantire in egual misura allo Stato trasferente
l'impegno dello Stato ricevente a provvedere al restante della pena;
dall'altro, favorire il reinserimento sociale del "condannato" nel
suo ambiente di origine che, come sottolineato, è un obiettivo fondamentale che
informa l'intero accordo. A tal riguardo "le autorità dello Stato
ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e
la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente",
ancorché "l'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello
Stato ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte
le relative decisioni" (art. 9). Si sottolinea che l'accordo è applicabile
all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (art.
17) e pertanto applicabile in ogni caso alla fattispecie in esame. Che
aggiungere? Si attende il capo d'imputazione e la relativa sentenza
considerando che gli strumenti per l'esecuzione della stessa, nel rispetto dei
canoni di umanità e pacificazione, possono essere utilizzati nel miglior modo
possibile in favore dei due Marò che già hanno subito non poche vessazioni.
lunedì 20 gennaio 2014
L'Italia di oggi alla luce della crisi
Attraversiamo un momento storico difficile. Da anni ormai. La credibilità dei nostri politici è pressochè a zero. Si chiedono ai cittadini ulteriori sforzi, sacrifici, in nome delle richieste dell'Unione europea e della solidarietà umana. Le colpe del nostro status sono sempre imputate "al di fuori" dei nostri confini; il capro espiatorio è l'UE. Lo "scaricabarile" preferito dai nostri governanti da sempre. Eppure all'UE non piace fare la parte del gendarme; del giudice dei conti nazionali; del supervisore della corretta gestione dei parametri; del PIL del debito. Occorre tuttavia comprendere che le regole valgono per tutti i 28 Stati membri e per tutti i sistemi nazionali. Alcuni sono in regola; altri hanno passato brutti momenti ma si sono ripresi magnificamente; altri non ce la fanno a rimettersi in riga, pur con buon impegno; altri ancora perseverano nella cattiva gestione della cosa pubblica sperando che un "Dio superiore" scenda in terra è li aiuti. Che dire? Occorre un governo che governi (sembra lapalissiano!); ricordo la frase di W. Churchill allorchè durante i bombardamenti del Regno Unito fu nominato Primo Ministro. Promise ai suoi concittadini solo «lacrime, sudore e sangue»; non promise un futuro roseo nè di abbassare le tasse, nè false informazioni sulla tenuta dei conti dello Stato. Siamo ad un "turning point" definitivo; non un punto di svolta ma un punto di non ritorno. Allora diamoci una mano. Siamo il Paese di Leonardo, di Dante, di tanti fantastici italiani, perchè no di Altiero Spinelli. Noi discendiamo da costoro. Se non siamo in grado di farcela allora dobbiamo prendere atto che l'Italia è cambiata. In molto peggio.
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