domenica 9 novembre 2014

Conflitto tra supreme Corti (Corte internazionale di giustizia (ONU) e Corte costituzionale italiana) in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione e principi fondamentali nella recentissima sentenza Corte cost. n. 238/2014. Risarcimenti per danni a seguito di crimini di guerra. Controversia Italia-Germania.


La sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 (Presidente e Relatore-Redattore Giuseppe Tesauro) appare a dir poco rivoluzionaria, quasi "sovversiva" (in senso positivo secondo il mio punto di vista). Per vari motivi che brevemente (e non senza difficoltà) vado a spiegare. Rinviando a coloro che sono maggiormente interessati 1) al sito della Corte costituzionale per il testo integrale della sentenza e, 2) ai tempestivi commenti di Lorenzo Gradoni e Pasquale De Sena nel Blog SIDI (http://www.sidi-isil.org/sidiblog). Alla base del giudizio stanno i giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Firenze in ordine all’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Più nello specifico, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich nello Stato del giudice adito; 2) dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), nella parte in cui, recependo l’art. 94 dello Statuto dell’ONU, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità; 3) dell’art. 1 (recte: art. 3) della legge 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich nel territorio italiano, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Semplificando, la questione ruota intorno agli artt. 2 e 24 della Costituzione italiana. "Le richiamate norme vengono censurate in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto, impedendo l’accertamento giurisdizionale e l’eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità, perpetrati sul territorio dello Stato italiano, investito dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato, anche se nell’esercizio dei poteri sovrani (iure imperii), contrasterebbero con il principio di insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, consacrato nell’art. 24 Cost., il quale è principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano ed in quanto tale costituisce limite all’ingresso sia delle norme internazionali generalmente riconosciute, ex art. 10, primo comma, Cost., che delle norme contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti da tali organizzazioni".  Si tratta pertanto di valutare quale norma deve prevalere tra la consuetudine internazionale, il diritto pattizio (Statuto ONU e Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni) e principi inviolabili della Costituzione quali, nel nostro caso, la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. La sentenza, seppur "contestataria", altro non intende fare se non garantire un adeguato livello di tutela dei diritti individuali, ossia, garantire il risarcimento dei danni subìti a seguito di crimini di guerra ancorché il diritto internazionale – in particolare la richiamata sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 – neghi questa possibilità nel rispetto dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione. La questione non è nuova dinanzi alle Corti. Ricordo che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con la recente sentenza Al Dulimi del 26 novembre 2013 e già la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Kadi del 3 settembre 2008 avevano preso posizione nel senso della prevalenza dei diritti fondamentali su altre norme che impedivano l'esecuzione di quei diritti. In effetti, la Corte costituzionale, nella fattispecie, ha messo in evidenza la carente democraticità del sistema ONU in particolare e dell'ordinamento internazionale in generale; aspetto questo che non può comprimere o ablare il diritto fondamentale della persona alla tutela giurisdizionale effettiva. A me pare che una cultura dei diritti umani si stia assestando nei gangli più intimi degli ordinamenti statali, comportando così una evoluzione di taluni ordinamenti ancorati a logiche diplomatiche non sempre rispondenti al contesto nel quale si opera. Soprattutto se si considera che la tutela dei diritti fondamentali è un capitolo importante e fondamentale del diritto internazionale. E proprio per questo, non appare più prorogabile la netta separazione a tutt'oggi evidente tra diritto internazionale "classico" (Stati) e diritto internazionale dei diritti umani (individui): questa sentenza a mio avviso ha un valore non soltanto giuridico ma anche pedagogico nella prospettiva testé indicata. E' un'occasione unica che la CIG e l'intero sistema ONU non possono lascarsi scappare.

giovedì 18 settembre 2014

Il referendum in Scozia e l'eventuale secessione nella prospettiva dell'Unione europea.



Oggi 4,3 milioni di scozzesi vanno al voto referendario per votare se restare con il Regno Unito oppure staccarsi in modo definitivo e creare uno Stato indipendente. Tecnicamente si tratta di "secessione" secondo il diritto internazionale. Le motivazioni sono molteplici e non sono oggetto di queste riflessioni. Un dato è però chiaro: le giustificazioni che spingono i secessionisti sono di natura culturale, ideologica, politica ed economica; un bel melting pot. Al di là del fatto emozionale, ciò che interessa segnalare è l'insieme delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dalla vittoria dei secessionisti ai quali non può essere negato, va ricordato, manifestare il proprio pensiero (e voto) all'interno di una democrazia compiuta e consolidata come è quella britannica. Ricordo che la secessione non va letta soltanto in senso negativo e disastroso: ad esempio in Europa, nella divisione della Cecoslovacchia, l'indipendenza nazionale è stata gestita civilmente e senza traumi, sia sul piano interno sia su quello internazionale ed europeo. Entrambi gli Stati che ne derivarono sono membri in Europa dell'Unione europea e della Nato. Quid iuris sul versante del diritto dell'Unione europea (UE)? La Scozia  indipendente subentrerebbe sic et simpliciter nell'UE? Nell'Unione economica e monetaria (UEM) e nell'euro? Il distacco della Scozia dalla Gran Bretagna pone alcune questioni preliminari di diritto internazionale. In primo luogo la soggettività  internazionale della Scozia vale a dire il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale. Va valutato se il nuovo Stato (organizzazione di governo in tutte le sue articolazioni) effettivamente detiene l'esercizio del potere di governo sulla comunità umana stanziata sul territorio de quo, che si definirebbe eveidentemente scozzese. Questo il primo step. Successivamente il nuovo governo (insediato e riconosciuto) dopo aver risolto le questioni "interne" può chiedere ex novo di aderire alle organizzazioni internazionali quali ONU, Nato e, da ultimo, l'UE giacchè nel diritto internazionale, nella successione degli Stati, vige la regola della cc.dd. "tabula rasa". Vale a dire non c'è continuità degli impegni internazionali sottoscritti dal precedente soggetto internazionale. L'articolo 49 TUE stabilisce le regole per l'adesione di nuovi Stati "europei" all'Unione. Per Stato "europeo" si intende non soltanto il dato geografico (che pure è rilevante), bensì la presenza di un insieme di requisiti, di valori comuni, di idee, di valori culturali che formano il DNA dello Stato che chiede di aderire all'UE. Ad esempio al Regno del Marocco nel 1987 non fu accettata la sua richiesta di adesione all'ora Comunità economica europea. Lo Stato richiedente deve rispettare, pertanto, i valori "della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini" (art. 2 TUE). Ulteriore condizione di accesso all'UE è il rispetto dei criteri cc.dd. "di Copenaghen", che prendono il nome dalla sede del Consiglio europeo nel quale nel 1993 furono decisi, che sono sostanzialmente 3 + 1. Il criterio politico richiama i valori dell'art. 2 TUE più la stabilità di governo (c'è bisogno di istituzioni stabili che governino in un sistema politico democratico); in questo senso, l'adesione dello Stato al Consiglio d'Europa (da non confondere con le istituzioni UE) ed alla Convenzione sui diritti umani è fortemente richiesta. Il criterio economico postula un'economia (sociale) di mercato capace di competere sul piano della concorrenza internazionale in un regime di liberalizzazioni controllate (antitrust). Il criterio giuridico o dello "dell'acquis comunitario" che richiede la capacità dello Stato di integrare nel proprio ordinamento giuridico tutto il diritto dell'UE esistente (dagli anni '50 ad oggi); accettando insomma diritti ed obblighi a parità con gli altri Stati membri. Poi la prassi ha evidenziato un 4° criterio: ossia la capacità da parte dell'Unione europea di assorbire nuovi Stati europei non alterando il ritmo e l'andamento coerente dell'integrazione europea. Credo che la Scozia già oggi sia pressochè in regola con suddetti parametri. La procedura di adesione, tuttavia, non è semplice e può durare anche molti anni (si pensi alla Turchia). Dopo una fase che potremmo definire interna all'UE (fase comunitaria) – si pensi ai pareri di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione – si passa alla fase intergovernativa. Afferma l'art. 49, secondo comma, TUE "Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali".  Si tratta quindi di un accordo internazionale che per entrare in vigore necessita della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Vige pertanto il regime dell'unanimità. Qualora i fautori della secessione avessero la meglio, è auspicabile una transizione democratica e il più possibile indolore, nel rispetto della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli.

mercoledì 27 agosto 2014

Presidenza UE e semestre europeo


Si è molto enfatizzato sulla presidenza italiana (1° luglio-31 dicembre 2014) del Consiglio dell'Unione europea (anche Consiglio UE) senza spiegare, però, di cosa si tratti in sostanza. Peraltro, taluni confondono, in modo grave, la presidenza di turno con il c.d. "semestre europeo". A noi studiosi della materia spetta il compito di chiarire (sperando in un futuro di avere una informazione migliore…). In primo luogo occorre chiarire che si parla del Consiglio UE (vale a dire l'istituzione che riunisce periodicamente i rappresentanti dei governi nazionali "a livello ministeriale" e secondo la materia all'ordine del giorno – ad es. Consiglio "ecofin"; Consiglio agricoltura; Consiglio affari generali ecc.) e non del Consiglio europeo che riunisce i Capi di Stato e di governo dell'UE. Spesso i mass media confondono il Consiglio UE con il Consiglio europeo (talvolta anche con il Consiglio d'Europa che è tutt'altra cosa). Gli Stati membri che esercitano la presidenza durante ciascun semestre, presiedono le riunioni e garantiscono la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio UE. Lo Stato "presidente" però collabora strettamente a gruppi di tre, chiamati "trio". Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi prepara il proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese. (per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu/council/what-is-the-presidency?lang=it)
Il "semestre europeo", viceversa, è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'Unione ed è una novità, a partire dal 2010, dopo il trattato di Lisbona. Secondo il sito ufficiale del Consiglio UE, durante il semestre europeo gli Stati membri allineano le rispettive politiche economiche e di bilancio con gli obiettivi e le norme convenute a livello dell'UE. In tal modo, il semestre europeo mira a:  1) garantire finanze pubbliche sane; 2) promuovere la crescita economica; 3) prevenire squilibri macroeconomici eccessivi nell'UE. La recente crisi economica ha evidenziato la necessità di una più forte governance economica e di un migliore coordinamento delle politiche tra gli Stati membri. Per tali ragioni, e nel quadro di una più ampia riforma della governance economica dell'UE, gli Stati membri hanno istituito il semestre europeo nel 2010. Il primo ciclo si è svolto nel 2011. In una Unione di economie altamente integrate, un coordinamento rafforzato delle politiche può aiutare a evitare discrepanze e contribuire a garantire convergenza e stabilità in tutta l'UE e nei suoi Stati membri. Gli Stati membri hanno avvertito la necessità di sincronizzare i calendari di queste procedure al fine di razionalizzare il processo e meglio allineare gli obiettivi delle politiche nazionali in materia di bilancio, crescita ed occupazione, tenendo al contempo conto degli obiettivi che si sono dati a livello nazionale e dell'Unione. Inoltre, si è imposta la necessità di estendere la sorveglianza e il coordinamento a politiche macroeconomiche più ampie. A tal riguardo, Il semestre europeo si articola, sostanzialmente, intorno a tre capitoli di coordinamento della politica economica: 1) riforme strutturali, con un accento sulla promozione della crescita e dell'occupazione in linea con la strategia Europa 2020; 2) politiche di bilancio, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche in linea con il patto di stabilità e crescita; 3) prevenzione degli squilibri macroeconomici eccessivi. Per fare ciò è necessario stabilire una tempistica comune delle procedure di coordinamento delle politiche dell'UE: sono sincronizzati i calendari delle relazioni e delle valutazioni in materia di politica economica e di bilancio a livello dell'UE. In sostanzanza, il semestre europeo ha mutato il coordinamento delle politiche economiche nazionali passando da un'ottica ex post ad un'ottica ex ante. Per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/european-semester?lang=it

lunedì 21 luglio 2014

Breve nota sulla tutela del consumatore-turista


In periodo di vacanze e di viaggi può essere utile sapere che il diritto dell'Unione europea (questo fastidioso sconosciuto!) propone, da anni, una serie di atti molto importanti a tutela del consumatore-turista-viaggiatore.  Ma noi non ne sappiamo nulla. Ritardi di voli, di treni o di navi, cancellazione, overbooking, smarrimento di bagagli, per non giungere alla c.d. "vacanza rovinata", sono espressioni tipiche di una disfunzione del sistema dei trasporti e dell'accoglienza che non si verifica soltanto nel periodo di vacanza, ma che nei mesi "caldi" si manifesta con maggiore frequenza; in una parola problematiche del viaggio e del turismo in senso generale. Più propriamente, dal punto di vista giuridico, si deve parlare di inadempimento contrattuale con tutto ciò che ne deriva in materia di danno e suo risarcimento.  Noi non conosciamo i nostri diritti; così che, accettiamo di buon grado, passivamente, ciò che ci propongono a parziale ristoro del danno subito; eppure un ritardo, un negato imbarco (overbooking), o ancora lo smarrimento (momentaneo o definitivo) di un bagaglio, è pur sempre foriero di un danno, piccolo o grande che sia,  che va risarcito. Il diritto UE in materia di tutela del consumatore è la fonte applicabile alle fattispecie testè citate. Non può richiamarsi una norma di diritto italiano in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore giacchè la norma UE (provvista di effetto diretto) prevale e deve essere applicata. Come se fosse una legge italiana. Non sto a dare il dettaglio delle normative UE in materia, ma si sappia che in caso di overbooking (aereo o navale) la normativa europea è molto protettiva nei confronti dei consumatori; lo stesso dicasi per i ritardi dei treni superiori ai 60 minuti e più; così come nel caso più grave della c.d. "vacanza rovinata" che presenta, dopo la sentenza della Corte UE nel caso Litner, una nuova fattispecie di danno esitenziale.

venerdì 20 giugno 2014

L'Unione europea dopo le votazioni dei cittadini UE


Terminata la campagna elettorale "europea", com'è noto dominata da slogan del tipo "te la do io l'Europa", vediamo ora gli effetti del voto che in questa occasione appaiono a dir poco diversificati. Ricordando, tuttavia, che nel dibattito generale della campagna elettorale di Unione europea si è parlato poco o niente trasferendo, come sempre, la competizione su questioni puramente interne. E mi riferisco non solo ai partiti "no euro o no europa" bensì alla maggior parte delle compagini politiche. E' un atteggiamento deprecabile che evidenzia la gestione "domestica" degli affari con una visione provinciale della politica italiana. A seguito di queste elezioni, tuttavia, il risultato delle urne "europee" del 2014 rappresenta un fatto nuovo, più democratico, che va al di la della scelta dei 751 europarlamentari; per la prima volta della storia comunitaria, infatti, i cittadini europei hanno espresso un voto che non soltanto gura una loro rappresentanza (o maggioranza) in seno al Parlamento europeo (PE) (che li rappresenta nella "triade" legislativa del sistema istituzionale UE), ma anche, e (forse) soprattutto, indirettamente, va ad  incidere sulla successiva nomina del Presidente della Commissione europea. Organo che, lo ricordo, rappresenta l'interesse europeo comune. Di conseguenza, i cittadini UE hanno avuto la possibilità di incidere su due istituzioni fondamentali della "triade" legislativa, considerando che il Consiglio UE (meglio noto come "dei ministri") riunisce i ministri dei governi nazionali per materia trattata (ecofin, affari generali, agricoltura, ambiente, commercio ecc.). Al di fuori del "triangolo legislativo" il Consiglio europeo, organo sostanzialmente politico, che riunisce de facto i Capi di Stato e di governo dei 28 Stati membri che nella procedura di nomina del Presidente della Commissione gode di un ruolo importante. . Pertanto, i cittadini UE sono considerati come parte integrante del sistema; e questa è una conquista democratica raggiunta negli anni a seguito di estenuanti trattative e grazie, soprattutto, alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Ma nessuno lo sa. Ripeto: nessuno ne è a conoscenza. Così che, allo slogan "te la do io l'Europa" si dovrebbe considerare la determinazione collettiva di chi ha votato ed espresso una preferenza: questa è ordinaria democrazia ("l'Europa che vogliono i cittadini"). Per di più in un sistema complesso come è l'UE che racchiude Stati (e che Stati!), istituzioni e cittadini. La questione è, allora, da un lato, il rispetto della volontà politica dei cittadini con tutte le conseguenze che ne derivano e, dall'altro, il rispetto delle norme giuridiche, in particolare delle norme costituzionali europee (i Trattati). E' prevedibile un conflitto tra istituzioni UE: in particolare tra PE e Consiglio europeo, giacchè quest'ultimo non sembra accettare di buon grado la nuova previsione dei Trattati prevista dalla riforma di Lisbona nel 2007. La base giuridica della questione è l'art. 17, parag. 7 TUE che stabilisce che il Consiglio europeo nella nomina del Presidente della Commissione europea, dopo consultazioni appropriate, deve "tener conto" dei risultati delle elezioni del PE. In passato, la designazione era appannaggio esclusivo del Consiglio europeo con una successiva "ratifica" da parte del PE (una sorta di assenso democratico). Dopo Lisbona, nell'ottica di un sistema più democratico e vicino ai cittadini, la procedura di nomina si sbilancia verso il PE e, le conseguenti decisioni dei Capi di Stato e di governo, appaiono come un momento di fusione del profilo democratico ed il profilo intergovernativo. Ciò perchè il PE e la Commissione europea sono collegati da un rapporto di fiducia (voto di approvazione) che in qualsiasi momento si può rompere (mozione di censura) con la conseguenza delle dimissioni dei membri della Commissione (giacchè organo collegiale). Il Consiglio europeo non può tralasciare questa relazione istituzionale fondamentale e democratica per gli equilibri istituzionali complessivi. Comprendo che sono in gioco anche altre decisioni importanti da prendere entro l'anno (presidente del Consiglio europeo, Alto Rappresentante per la politica estera, eurogruppo ecc.) ma la relazione PE-Commissione è l'essenza stessa della democrazia nel sistema istituzionale dell'Unione europea. Aspetto, questo, che viene richiamato enfaticamente nel Preambolo del Trattato sull'Unione europea lì dove si invitano gli Stati membri a "rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati".

domenica 1 giugno 2014

Risposta a D.M. che scrive su Il Sole 24 Ore una lettera su "Il reale peso dell'Europarlamento"


Leggo la lettera pubblicata oggi 29 maggio 2014 (sul numero 145 a pag. 22) dal titolo "Il reale peso dell'Europarlamento" a firma D.M., che mi da l'opportunità di spiegare meglio e di chiarire a beneficio della collettività. Da studioso della materia senza alcun motivo di polemica. Anzi, lo ringrazio per la sollecitazione. Non dobbiamo dimenticare che l'Unione europea non è uno Stato (ancorché taluni la ritengano un "Super-Stato" o qualcosa del genere) e, quindi, dal punto di vista strettamente giuridico non è possibile fare riferimenti statali. Non sono corretti né adeguati. L'accostamento è improponibile. Il sistema istituzionale UE è un sistema complesso (28 ordinamenti giuridici da cooordinare), diverso, dalle due anime: una propriamente "comunitaria", direi istituzionale, l'altra intergovernativa. Il potere legislativo è appannaggio di tre istituzioni comunitarie: la Commissione europea che gode di un diritto molto esteso di iniziativa legislativa e dà l'avvio all'iter legislativo nell'interesse comune; ed è l'organo sostanzialmente esecutivo e di controllo UE; poi abbiamo il Parlamento europeo (PE) (organo che rappresenta i Popoli europei) ed il Consiglio dell'Unione (che rappresenta i governi degli Stati membri; da non confondere con il Consiglio europeo che è un organo politico che riunisce i Capi di Stato e di governo dei 28 Stati). Dalla dialettica istituzionale di PE e Consiglio, e dai differenti obiettivi delle istituzioni, scaturisce la legislazione UE che generalmente conosciamo come il diritto dell'Unione europea. Quelle "leggi" europee che, in modo diretto ovvero in modo mediato, stabiliscono diritti e doveri non solo per lo Stato ma anche per le persone (fisiche e giuridiche). Il Parlamento europeo, oggi, a seguito dell'ultima riforma del Trattato di Lisbona entrata in vigore il 2010, gode di un potere legislativo riconducibile a quello del Consiglio UE, e quindi, laddove non riscontri un interesse generale e soprattutto dei cittadini che rappresenta, può bloccare l'iter legislativo fino al punto di porre il veto nei confronti del Consiglio. E' una importante conquista raggiunta negli anni. Ricordo, infatti, che con la novellata procedura legislativa ordinaria, che è la procedura più importante ed utilizzata per l'esercizio delle politiche comuni, il PE (oltre alle altre prerogative altrettanto importanti che non sto in questa sede ad esporre) rappresenta l'unica "voce" dei cittadini europei. Ecco perché è importante essere ben rappresentati all'interno del sistema legislativo UE. Quanto al costo degli Europarlamentari, com'è comprensibile, si tratta di scelte politiche. Ricordo soltanto, per maggiore chiarezza, che il bilancio UE a differenza di altre organizzazioni internazionali, si fonda su risorse proprie (art. 311 TFUE): si tratta di entrate prelevate nel quadro delle politiche comunitarie e non già provenienti dagli Stati membri e calcolate come contributi nazionali. Le risorse proprie sono costituite da dazi doganali, diritti agricoli, contributi zucchero, aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo (RNL).

martedì 29 aprile 2014

Lettera a "Il Sole 24Ore" pubblicata oggi 29 aprile 2014 pag. 20

Oggi 29 aprile 2014 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" a pag. 20 una mia precisazione; che pubblico sul mio profilo anche agli amici di FB.

"Leggo la lettera firmata N.B. pubblicata oggi 28 aprile 2014 sul numero 116 a pag. 14 dal titolo "Gli europarlamentari sono poco attenti alle tematiche green". Mi sembra doveroso fare alcune precisazioni, per correttezza e per chiarezza nei confronti degli elettori che tra qualche giorno saranno chiamati a votare il nuovo Parlamento europeo. Sono d'accordo con il lettore N.B. sulla questione dell'assenteismo dei nostri parlamentari: per risolvere questa piaga italiana (ma non solo italiana!) occorre non solo andare a votare ma anche votare persone di un certo spessore; ovviamente al di la del colore politico e delle idee personali di ciascuno. Non sono d'accordo, invece, sulle "colpe" che i parlamentari europei avrebbero sull'annosa questione delle tre sedi del Parlamento europeo. Preciso che il Parlamento europeo nulla può sulla scelta delle sedi delle istituzioni europee, incluse il Parlamento, giacché la competenza a legiferare in questa (delicata) materia è dei governi dei 28 Stati membri (art. 341 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Inoltre, il Protocollo n. 6 allegato al Trattato stabilisce nel dettaglio la generale e generica norma contenuta nell'art. 341 sancendo, tra l'altro, anche per la Commissione europea e per il Consiglio dell'Unione, che hanno la sede principale a Bruxelles, l'onere di tenere servizi e sessioni a Lussemburgo. E' una scelta politica come si può ben comprendere che risale al 1965 e che è stata negli anni sempre confermata. Quanto alle "tematiche green" ricordo soltanto che se abbiamo in Italia una politica ambientale lo dobbiamo proprio (ed esclusivamente) al Parlamento europeo e all'intero diritto UE (Titolo XX "Ambiente", artt. 191-193; peraltro materia disciplinata anche dall'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto diritto fondamentale della persona".
Massimo Fragola