martedì 17 settembre 2013

Sul regime linguistico dei concorsi nell'Unione europea


La sentenza del 12 settembre 2013 della quinta sezione del Tribunale dell'Unione europea, in causa T218/09 - che lo ricordo è il primo grado di giurisdizione per i ricorsi presentati dalle persone (fisiche e giuridiche) in materia di diritto comunitario – [pertanto in questa occasione non parliamo della Corte di giustizia Ue che è la suprema giurisdizione], ha deciso di annullare, come richiesto dall'Italia, alcuni bandi di concorso nelle istituzioni e organi dell'Unione europea perché redatti, nelle versioni integrali, solo in inglese, francese e tedesco. E' questa una vecchia storia che già annovera una cospicua giurisprudenza. La sentenza che si commenta è l'ultima in ordine di tempo.
In argomento si veda il precedente commento della collega Marina Castellaneta su "Il Sole 24 Ore" : http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/roma-vince-battaglia-contro-202657.shtml?uuid=AbmQLz6G&fromSearch
Il ricorso verte in primis sul regime linguistico dei bandi di concorsi generali per l’assunzione di personale presso le istituzioni o gli organi dell'Unione europea.  In particolare attiene alla scelta della lingua straniera delle prove fra le lingue lingue ufficiali dell'Unione europea. Si tratta di un ricorso di annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2009 (GUUE C 63 A, pag. 1Per meglio specificare si tratta, da un lato, del bando di concorso generale EPSO/AST/91/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Offset», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e, dall’altro, del bando di concorso generale EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Al titolo «III. Condizioni di ammissione» dei bandi di concorso citati (in prosieguo: i «bandi di concorso controversi»), era previsto, tra l’altro, che i candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell’inglese o del francese («[s]econda lingua»). L'articolo 55 trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che sono lingue ufficiali dell'Unione europea le lingue nazionali degli Stati membri. Inoltre, la Dichiarazione n. 16 relativa all'articolo 55, paragrafo 2 allegata al TUE afferma che occorre "realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue". Cisì che, la Repubblica italiana deduce la violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), degli articoli 18 e 342 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di non discriminazione, di motivazione, del multilinguismo e di tutela del legittimo affidamento e afferma, sostanzialmente, che la Commissione non poteva limitare a sole tre lingue la scelta della seconda lingua per le prove dei concorsi. Secondo il Tribunale Ue sebbene l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea prevede che il bando di concorso possa specificare le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire, da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1, il quale designa 24 lingue non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Peraltro, l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che, nell’applicazione dello Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. A norma del paragrafo 6, prima frase, del medesimo articolo, qualsiasi limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Alla luce delle considerazioni che precedono Il Tribunale Ue ha annullato i bandi di concorso controversi. Inoltre, la Repubblica italiana, nella sua lettera del 21 marzo 2013 e durante l’udienza, ha sollevato il problema degli effetti di tale annullamento sugli elenchi di riserva risultanti dai concorsi. Di conseguenza, il Tribunale considera che, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti, occorre non mettere in discussione i suddetti elenchi di riserva. Che aggiungere alle parole del Tribunale. Una battaglia vinta dall'Italia sul riconoscimento dell'italiano come lingua dei bandi di concorso nella Ue. Ma anche per i cittadini italiani rispetto della parità di trattamento con con i cittadini degli altri Stati membri. Nel rispetto del principio di non discriminazione e dell'applicazione concreta della cittadinanza europea.

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