La sentenza del 12 settembre 2013 della quinta sezione del Tribunale dell'Unione
europea, in causa T‑218/09 - che lo ricordo è il primo grado di
giurisdizione per i ricorsi presentati dalle persone (fisiche e giuridiche) in
materia di diritto comunitario – [pertanto in questa occasione non parliamo
della Corte di giustizia Ue che è la suprema giurisdizione], ha deciso di
annullare, come richiesto dall'Italia, alcuni bandi di concorso nelle
istituzioni e organi dell'Unione europea perché redatti, nelle versioni
integrali, solo in inglese, francese e tedesco. E' questa una vecchia storia
che già annovera una cospicua giurisprudenza. La sentenza che si commenta è
l'ultima in ordine di tempo.
In argomento si veda il precedente commento della collega Marina Castellaneta
su "Il Sole 24 Ore" : http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/roma-vince-battaglia-contro-202657.shtml?uuid=AbmQLz6G&fromSearch
Il ricorso verte in primis sul regime linguistico dei bandi di concorsi
generali per l’assunzione di personale presso le istituzioni o gli organi
dell'Unione europea. In
particolare attiene alla scelta della lingua straniera delle prove fra le
lingue lingue ufficiali dell'Unione europea. Si tratta di un ricorso di
annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la
costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti
(AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un
elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa»,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del
18 marzo 2009 (GUUE C 63 A, pag. 1Per meglio specificare si
tratta, da un lato, del bando di concorso generale EPSO/AST/91/09, per la
costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti
(AST 3) nel settore «Offset», destinato a coprire i posti vacanti
nell’ambito del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e,
dall’altro, del bando di concorso generale EPSO/AST/92/09, per la costituzione
di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore
«Prestampa», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Parlamento
europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea, del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Al titolo
«III. Condizioni di ammissione» dei bandi di concorso citati (in
prosieguo: i «bandi di concorso controversi»), era previsto, tra l’altro, che i
candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente del tedesco,
dell’inglese o del francese («[s]econda lingua»). L'articolo 55 trattato
sull'Unione europea (TUE)
sancisce che sono lingue ufficiali dell'Unione europea le lingue nazionali
degli Stati membri. Inoltre, la Dichiarazione n. 16 relativa all'articolo
55, paragrafo 2 allegata al TUE afferma che occorre "realizzare
l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica
dell'Unione. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che
l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare
attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue". Cisì
che, la Repubblica
italiana deduce la violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1,
del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della
Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), degli articoli 18 e 342
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell’articolo 22
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di non
discriminazione, di motivazione, del multilinguismo e di tutela del legittimo
affidamento e afferma, sostanzialmente, che la Commissione non poteva limitare
a sole tre lingue la scelta della seconda lingua per le prove dei concorsi. Secondo
il Tribunale Ue sebbene l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato
III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea prevede che il bando di
concorso possa specificare le conoscenze linguistiche richieste per la particolare
natura dei posti da coprire, da tale disposizione non discende un’autorizzazione
generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1,
il quale designa 24 lingue non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come
lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Peraltro, l’articolo 1
quinquies, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che, nell’applicazione dello
Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla
lingua. A norma del paragrafo 6, prima frase, del medesimo articolo, qualsiasi
limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve
essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a
obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.
Alla luce delle considerazioni che precedono Il Tribunale Ue ha annullato i
bandi di concorso controversi. Inoltre, la Repubblica italiana, nella sua
lettera del 21 marzo 2013 e durante l’udienza, ha sollevato il problema degli
effetti di tale annullamento sugli elenchi di riserva risultanti dai concorsi. Di
conseguenza, il Tribunale considera che, al fine di preservare il legittimo
affidamento dei candidati prescelti, occorre non mettere in discussione i
suddetti elenchi di riserva. Che aggiungere alle parole del Tribunale. Una
battaglia vinta dall'Italia sul riconoscimento dell'italiano come lingua dei
bandi di concorso nella Ue. Ma anche per i cittadini italiani rispetto della
parità di trattamento con con i cittadini degli altri Stati membri. Nel rispetto
del principio di non discriminazione e dell'applicazione concreta della
cittadinanza europea.
Nessun commento:
Posta un commento