Le elezioni del Parlamento europeo (PE) del maggio prossimo, sono le più
importanti (e complicate) degli ultimi 50 anni. Per vari motivi. Cercherò di
spiegarne i più salienti (almeno dal mio punto di vista). Ricordando,
preliminarmente, che i circa 530 milioni di cittadini UE hanno solo lo
strumento del voto europeo, ogni 5 anni, per poter partecipare (ed influenzare)
in via mediata al processo di formazione degli atti legislativi dell'Unione
europea. "Leggi europee"
che non riguardano esclusivamente gli Stati membri (sarebbe un diritto
internazionale) bensì, la maggior parte di esse, incide immediatamente sulla vita e sui comportamenti di noi
cittadini (diritto sovranazionale). Ovviamente nelle materie nelle quali l'UE
può legiferare; vale a dire, in quei settori che gli Stati membri hanno
devoluto alla competenza dell'Unione. Ricordo, infatti, che l'UE non può
legiferare in qualsiasi settore della nostra vita dovendosi attenere alle
cc.dd. "competenze di attribuzione", cioè, laddove c'è stata cessione
di sovranità, volontaria ed irrevocabile (almeno in linea di principio). Non è
questo lo scopo di queste riflessioni spiegare perché gli Stati hanno ceduto la
loro sovranità in talune materie giacché il discorso ci porterebbe molto
addietro negli anni; addirittura nel momento iniziale dell'integrazione europea
con la nascita della prima Comunità del carbone e dell'acciaio (CECA) del 1951.
Dal che, vale la pena solo richiamare l'attenzione sul fatto che la citata
"cessione di sovranità" non è "assoluta", nel senso che gli
Stati si sono spogliati completamente della gestione di siffatte
materie; bensì trattasi di una gestione "condivisa" delle stesse da attuare
dalle istituzioni UE a tal uopo previste, in particolare, mi riferisco, al
Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea (anche detto Consiglio UE
o, se si vuole, "dei ministri") ed al Consiglio europeo, alla
Commissione europea. Ciascuna istituzione ha degli obbiettivi ben precisi e
rappresenta una determinata categoria di soggetti. Il PE rappresenta noi
cittadini, il Consiglio europeo i Capi di Stato o di governo; il Consiglio UE i
rappresentanti dei governi nazionali; la Commissione gli interessi europei, gli
interessi comuni. Per far sì che il sistema istituzionale funzioni a regola, e
a garanzia degli interessi in gioco, è necessario che ognuno faccia la sua
parte e ciascuna istituzione rispetti il mandato che loro assegna il Trattato.
In primis il Parlamento europeo. Per di più, dopo la riforma del Trattato di
Lisbona del 2010, con i nuovi Trattati sull'Unione europea (TUE) e sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo diventa
legislatore a pieno titolo insieme al Consiglio UE nelle materie nelle quali è
prevista la procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE), oggi applicabile
alla gran parte delle materie di competenza UE. E' necessario, pertanto, un
Parlamento qualificato che si ponga in contrapposizione con gli interessi
governativi, pena l'irrilevanza del ruolo del PE e, di conseguenza, il rispetto
della democrazia rappresentativa che informa l'intero funzionamento del sistema
UE (art. 10, parag. 1 TUE). E' l'unico modo per far sentire, ancorché in via
mediata, la nostra voce ("I cittadini sono direttamente
rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", art. 10,
parag. 2 TUE). Tutto ciò si realizza, come detto, oltre al ruolo
istituzionale di co-legislatore approvando, modificando o respingendo le
proposte legislative presentate dalla Commissione, con la ulteriore funzione di
controllo sull'operato della stessa Commissione (controllo politico grazie alla
concessione o revoca della fiducia all'esecutivo UE), nonché in ordine
all'adozione del bilancio dell'Unione europea (aspetto questo delicatissimo
come si può immaginare). Un'ulteriore novità della recente riforma di Lisbona
consiste nel dovere del PE di
collaborare con i parlamenti nazionali degli Stati membri, al fine assicurare
di una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali
alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i
loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri
problemi che rivestano per loro un particolare interesse (Protocollo n. 1
allegato ai Trattati). In ultimo, per concludere, sarà il prossimo Parlamento
eletto ("tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo", art. 17, parag. 7
TUE) che avrà la competenza ad eleggere, per la prima volta,
il candidato
proposto dal Consiglio europeo alla carica di presidente della Commissione
europea. Con possibilità di bocciare la
candidatura presentata ed esprimere un diritto di veto sulla persona. Quindi un
ruolo fondamentale del PE, come espressione dei popoli europei,
nell'indicazione del Presidente della Commissione per i prossimi 5 anni.
Occorre meditare su tutto ciò.
mercoledì 5 febbraio 2014
giovedì 23 gennaio 2014
Ancora sul caso dei Marò (parte IV): diritti umani ed esecuzione delle misure restrittive della libertà
L'annosa
questione dei nostri Marò detenuti in India ed in attesa di un chiaro capo
d'imputazione dal punto di vista giuridico, rasenta oramai una squallida farsa
se non fosse per la gravità dei fatti alla base della controversia. Rinvio ai precedenti post per la spiegazione dei
fatti. Una disputa politico-diplomatica
che non ha riscontro nella nostra storia della Repubblica. Sicuramente tutti
ricordiamo altre discutibili vicende (soprattutto con gli USA) accadute negli
anni addietro, ma mai come in questo caso si è trattato di uno snervante lungo
negoziato politico-diplomatico che ancora non riesce a vedere la conclusione.
Snervante soprattutto per i nostri Marò e per i loro familiari. Allo stato
attuale, e dopo circa due anni (!) dai tragici eventi (nei quali, va detto per onestà
intellettuale, furono uccisi due pescatori indiani e che è necessario fare
giustizia) non è stato ancora formulato il capo d'imputazione per i nostri
militari. E' un comportamento sconcertante in violazione delle regole
internazionali ed in violazione dei diritti fondamentali della persona, diritti
generalmente ed universalmente riconosciuti all'individuo, in qualsiasi momento
della sua vita. Anche durante lo stato detentivo. Anche durante misure
cautelari in attesa di una sentenza. Basti pensare, per fare un solo esempio,
ai divieti di tortura e di trattamenti inumani e degradanti del detenuto
riconosciuti da tutte le "nazioni civili" e codificati in varie
convenzioni internazionali, in norme costituzionali e "carte dei
diritti". Anche dall'India. Ciò appare sorprendente laddove si consideri,
con tutte le cautele del caso, che l'India è da considerare come la più grande "democrazia"
al mondo (quante accezioni di
democrazia?), con più di un miliardo di cittadini, ancorchè l'esercizio di tali
diritti risente delle grandi dimensioni del paese,
dei diritti delle varie popolazioni molto frammentati e diversificati da
regioni a regioni, nonché dalla variegata diversità etnica e religiosa presente
sul territorio. A tal riguardo, più volte Human Rights Watch, che lo ricordo è un'organizzazione
internazionale non governativa che si occupa della difesa dei diritti umani, nonchè il
relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla situazione del rispetto e difesa dei diritti umani (2011), hanno espresso
preoccupazioni per il rispetto in India di tali diritti e libertà fondamentali,
posto che sono stati riscontrati numerosi casi di torture, maltrattamenti,
scomparse, minacce, arresti e detenzioni arbitrarie, false accuse e
quant'altro. Non è questo a quanto consta il caso dei Marò. Tuttavia, nei
trattamenti disumani e degradanti vanno annoverate non soltanto le pene
corporali e materiali, ma anche le costrizioni psicologiche, immateriali, il
senso di incertezza reiterata, la minaccia di una conclusione tragica degli
eventi con la pena di morte, che i nostri marò stanno subendo da circa due
anni. In questo intricato contesto vale la pena analizzare l'accordo
internazionale bilaterale tra Italia ed India firmato il 10 agosto 2012, cioè
nel bel mezzo della contesa, ed entrato in vigore il 4 novembre 2012. L'accordo
ratificato in Italia con la legge 26 ottobre 2012, n. 183 è rubricato "(Accordo)
sul trasferimento delle persone condannate"
ed è stato adottato dai due governi cira sette mesi dall'inizio della
controversia internazionale. Il che avrebbe dovuto stemperare le tensioni
laddove lo strumento giuridico si pone l'obiettivo precipuo, come recita il
preambolo dell'accordo, di "sviluppare la
cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di
facilitarne la riabilitazione sociale". Sorprendente! Vediamo il contenuto
dell'accordo e i suoi limiti nelle parti essenziali. Nell'art. 1, rubricato "Definizioni"
spiccano il contenuto delle lettere a), b) e d). Sub a) "condanna" è
qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un
giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di
tempo o per tutta la vita; sub b) "sentenza" è una decisione del
giudice con la quale venga inflitta una condanna; sub d) "persona
condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una
sentenza pronunciata del giudice. Le norme sono chiare ma a tal riguardo non
appare conforme l'atteggiamento del governo indiano posto che siamo ancora in
attesa (non dico) della sentenza (definitiva) bensì del mero capo
d'imputazione. Mi pare che i termini equi e ragionevoli del processo si
applichino anche in India. Dall'interpretazione funzionale dell'accordo
bilaterale emergono alcune ipotesi percorribili. Durante questa fase
lunghissima, in attesa del capo d'imputazione e della conseguente sentenza, i
due marò sarebbero potuti essere rimpatriati (in attesa di giudizio) posto che,
ai sensi dell'accordo, non è necessario una sentenza formale bensì qualsiasi "misura
privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della
commissione di un reato" [sub a) e sub b)]. Secondo l'art. 2 "una
persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita
nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata
inflitta"; e ciò vale sia per una sentenza di condanna (che ancora non
c'è), sia per qualsiasi "misura privativa della liberta' personale
inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato" in quanto "persona
condannata" [sub. d)], che richiama la nozione di "condanna" sub
a). È la persona, tuttavia, che deve "manifestare allo Stato trasferente o
a quello ricevente la propria volontà di essere trasferito" [art. 2,
parag. 1] ed è altresì necessario che gli Stati contraenti siano d'accordo sul
trasferimento [art. 4, parag. g)].
Ai sensi dell'art. 2, parag. 4), l'accordo non è tuttavia applicabile se la
persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare. La norma
non specifica a quale ordinamento giuridico deve appartenere la "legge
militare": se a quello di provenienza della persona che ha commesso il
reato, ovvero alla legge territoriale nel quale il reato è stato consumato. In
ogni caso mi sembra acclarato che il fatto è avvenuto in acque internazionali,
pertanto la norma in questione non rileverebbe dal punto strettamente
giuridico. Ma la realtà, come si sa, ha preso un'altra prospettiva. Altre
limitazioni all'esecuzione dell'accordo sono rilevabili nell'art. 4 ("Condizioni
per il trasferimento"), in particolare nella lett. b) laddove si specifica
che l'accordo si applica soltanto se "la sentenza è definitiva"; con
ciò ponendosi in contrasto con la su citata norma che sancisce che non è
necessario una sentenza bensì qualsiasi "misura privativa della libertà
personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato"
[sub a) e sub b)]. Qualora l'interpretazione funzionale non sia gradita
occorrerà attendere una sentenza del giudice indiano. Fermo restando il
principio che vede la possibilità di scontare la pena in Italia. In effetti, il
trasferimento della persona intenderebbe, da un lato, smussare le tensioni
politico-diplomatiche tra i due Stati e garantire in egual misura allo Stato trasferente
l'impegno dello Stato ricevente a provvedere al restante della pena;
dall'altro, favorire il reinserimento sociale del "condannato" nel
suo ambiente di origine che, come sottolineato, è un obiettivo fondamentale che
informa l'intero accordo. A tal riguardo "le autorità dello Stato
ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e
la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato trasferente",
ancorché "l'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello
Stato ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte
le relative decisioni" (art. 9). Si sottolinea che l'accordo è applicabile
all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore (art.
17) e pertanto applicabile in ogni caso alla fattispecie in esame. Che
aggiungere? Si attende il capo d'imputazione e la relativa sentenza
considerando che gli strumenti per l'esecuzione della stessa, nel rispetto dei
canoni di umanità e pacificazione, possono essere utilizzati nel miglior modo
possibile in favore dei due Marò che già hanno subito non poche vessazioni.
lunedì 20 gennaio 2014
L'Italia di oggi alla luce della crisi
Attraversiamo un momento storico difficile. Da anni ormai. La credibilità dei nostri politici è pressochè a zero. Si chiedono ai cittadini ulteriori sforzi, sacrifici, in nome delle richieste dell'Unione europea e della solidarietà umana. Le colpe del nostro status sono sempre imputate "al di fuori" dei nostri confini; il capro espiatorio è l'UE. Lo "scaricabarile" preferito dai nostri governanti da sempre. Eppure all'UE non piace fare la parte del gendarme; del giudice dei conti nazionali; del supervisore della corretta gestione dei parametri; del PIL del debito. Occorre tuttavia comprendere che le regole valgono per tutti i 28 Stati membri e per tutti i sistemi nazionali. Alcuni sono in regola; altri hanno passato brutti momenti ma si sono ripresi magnificamente; altri non ce la fanno a rimettersi in riga, pur con buon impegno; altri ancora perseverano nella cattiva gestione della cosa pubblica sperando che un "Dio superiore" scenda in terra è li aiuti. Che dire? Occorre un governo che governi (sembra lapalissiano!); ricordo la frase di W. Churchill allorchè durante i bombardamenti del Regno Unito fu nominato Primo Ministro. Promise ai suoi concittadini solo «lacrime, sudore e sangue»; non promise un futuro roseo nè di abbassare le tasse, nè false informazioni sulla tenuta dei conti dello Stato. Siamo ad un "turning point" definitivo; non un punto di svolta ma un punto di non ritorno. Allora diamoci una mano. Siamo il Paese di Leonardo, di Dante, di tanti fantastici italiani, perchè no di Altiero Spinelli. Noi discendiamo da costoro. Se non siamo in grado di farcela allora dobbiamo prendere atto che l'Italia è cambiata. In molto peggio.
sabato 21 dicembre 2013
Sentenza Corte di giustizia UE sui volantini commerciali "Ingannevoli"
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE (Sesta Sezione) 19 dicembre 2013 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “azione ingannevole” – Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi»
Nella causa C‐281/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia) con decisione del 13 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2012, nel procedimento Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. arl contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 settembre 2013, considerate le osservazioni presentate:
per la Trento Sviluppo srl e la Centrale Adriatica Soc. coop. arl, da M. Pacilio, avvocato;
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone e P. Garofoli, avvocati dello Stato;
per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti; per il governo ungherese, da M. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni, ha pronunciato la seguente sentenza.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Trento Sviluppo srl (in prosieguo: la «Trento Sviluppo») e la Centrale Adriatica Soc. coop. arl (in prosieguo: la «Centrale Adriatica») e, dall’altro, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l’«AGCM») in merito a una pratica commerciale di queste due società qualificata come «ingannevole» dall’AGCM.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il considerando 7 della direttiva 2005/29 enuncia, tra l’altro, che essa riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti.
Secondo il considerando 11 di tale direttiva, essa introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori.
Il considerando 13 della richiamata direttiva è formulato nei termini seguenti:
«(...) Il divieto unico generale comune istituito dalla presente direttiva si applica pertanto alle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. (...) Il divieto generale si articola attraverso norme riguardanti le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive».
Ai sensi del considerando 14 della medesima direttiva:
«È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. (...)».
L’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/29 definisce la nozione corrispondente all’espressione «falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori» come l’«impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».
L’articolo 2, lettera k), di tale direttiva definisce la nozione di «decisione di natura commerciale» come «una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla».
Sentenza
L’articolo 6, paragrafo 1, della citata direttiva così dispone:
«È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
(...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità (...) (...)».
Il diritto italiano
Il decreto legislativo n. 206 – Codice del consumo, del 6 settembre 2005 (supplemento ordinario alla GURI n. 162, dell’8 ottobre 2005), contiene un articolo 21, comma 1, lettera b), inserito dal decreto legislativo n. 146, del 2 agosto 2007, che ha in particolare trasposto la direttiva 2005/29 nel diritto interno. Tale articolo così dispone:
«È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
(...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
La Trento Sviluppo gestisce alcuni grandi supermercati nella provincia di Trento (Italia). Tali supermercati sono affiliati a un gruppo di grande distribuzione, la COOP Italia, del cui sistema la stessa Trento Sviluppo è parte.
La Centrale Adriatica presta servizi a società del gruppo COOP Italia, di cui fa parte.
Nel marzo del 2008 la Centrale Adriatica ha avviato una promozione particolare presso alcuni punti vendita a marchio COOP Italia, nel cui ambito alcuni prodotti venivano posti in offerta a prezzi vantaggiosi.
La promozione è durata dal 25 marzo al 9 aprile 2008. Il volantino pubblicitario recava il titolo «Sconti fino al 50% e tante altre occasioni speciali».
Tra i prodotti posti in offerta in tale volantino pubblicitario a un prezzo promozionale vi era un computer portatile.
Il 10 aprile 2008 un consumatore ha riferito all’AGCM l’asserita scorrettezza di tale comunicazione commerciale in quanto, essendosi recato presso il supermercato di Trento durante il periodo di
A seguito di tale segnalazione, l’AGCM ha avviato nei confronti della Trento Sviluppo e della Centrale Adriatica una procedura per pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del decreto legislativo n. 206, del 6 settembre 2005 – Codice del consumo. Tale procedura si è conclusa con l’adozione, il 22 gennaio 2009, di una decisione che ha inflitto una sanzione pecuniaria a carico di queste due società.
Ognuna di esse ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che ha respinto i due ricorsi.
La Trento Sviluppo e la Centrale Adriatica hanno poi impugnato dinanzi al Consiglio di Stato le sentenze pronunciate da detto Tribunale.
Il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla portata della nozione di «pratica commerciale ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29. In proposito esso si chiede se, per essere considerata ingannevole, la pratica commerciale in discorso debba rispondere alla condizione che figura nell’ultima parte della frase introduttiva di tale articolo 6, paragrafo 1, secondo la quale tale pratica commerciale dev’essere idonea a influenzare la decisione commerciale del consumatore. Esso si chiede se tale condizione si aggiunga alle due condizioni alternative indicate nella prima parte di tale frase introduttiva, ovvero che le informazioni presentate siano false o che possano ingannare il consumatore, o se detta condizione costituisca un’altra ipotesi di pratica commerciale ingannevole.
Secondo il giudice del rinvio, il problema dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 trae origine dalle divergenze tra le versioni linguistiche dello stesso. Infatti, le versioni in lingua italiana (che utilizza la locuzione «e in ogni caso») e in lingua tedesca (che utilizza la locuzione «und (...) in jedem Fall») sembrerebbero riferirsi a una disposizione generale ai sensi della quale il solo fatto che una pratica commerciale sia idonea a influenzare la decisione commerciale del consumatore sarebbe sufficiente a qualificarla come ingannevole. Per converso, le versioni in lingua inglese (che impiega la locuzione «and in either case») e in lingua francese («et dans un cas comme dans l’autre») porterebbero a pensare che una pratica commerciale ingannevole possa dirsi concretizzata soltanto se sono soddisfatte, da un lato, una delle due condizioni alternative indicate nella prima parte della frase introduttiva di tale articolo e, dall’altro, la condizione per cui la pratica commerciale dev’essere idonea a influenzare la decisione commerciale del consumatore.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il paragrafo l dell’articolo 6 della direttiva [2005/29], in riferimento alla parte in cui nel testo in italiano usa le parole “e in ogni caso”, debba essere inteso nel senso che, per affermare l’esistenza di una pratica commerciale ingannevole, sia sufficiente che sussista anche uno solo degli elementi di cui alla prima parte del medesimo paragrafo, ovvero se, per affermare l’esistenza di una siffatta pratica commerciale sia necessario anche che sussista l’ulteriore elemento rappresentato dall’idoneità della pratica commerciale a sviare la decisione di natura commerciale adottata dal consumatore».
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una pratica commerciale debba essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29,
validità della promozione, tale prodotto informatico non era disponibile.
per il solo fatto che tale pratica contenga informazioni false o che possa ingannare il consumatore medio, o se sia inoltre necessario che detta pratica sia idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 prevede che è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, riguardo, in particolare, alle caratteristiche principali di un prodotto, quali la sua disponibilità, e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Si deve constatare in proposito che, benché la versione in lingua italiana utilizzi la locuzione «e in ogni caso», la quale, secondo il giudice del rinvio, conterrebbe termini che introducono una sorta di «clausola di chiusura», in forza della quale il solo fatto che una pratica commerciale sia idonea a sviare il comportamento economico del consumatore sarebbe sufficiente a qualificare tale pratica come ingannevole, le versioni in lingua spagnola, inglese e francese di detto articolo 6, paragrafo 1, utilizzano invece rispettivamente le locuzioni «y en cualquiera de estos casos», «and in either case» nonché «et dans un cas comme dans l’autre». Riferendosi esplicitamente alle due ipotesi relative al carattere ingannevole della pratica commerciale in discorso, queste tre ultime versioni linguistiche indicano che la pratica commerciale deve altresì indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale disposizione né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui è causa deve quindi essere intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C‐149/97, Racc. pag. I‐7053, punto 16, e del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C‐451/08, Racc. pag. I‐2673, punto 38).
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’economia generale dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, si deve ricordare che le pratiche commerciali ingannevoli, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2005/29, costituiscono una categoria precisa di pratiche commerciali sleali vietate dall’articolo 5 della stessa (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, VTB-VAB e Galatea, C‐261/07 e C‐299/07, Racc. pag. I‐2949, punto 55, nonché del 19 settembre 2013, CHS Tour Services, C‐435/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37).
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, una pratica commerciale è sleale se è contraria alle norme di diligenza professionale e falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto (citate sentenze VTB- VAB e Galatea, punto 54, nonché CHS Tour Services, punto 36).
Ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/29, con l’espressione «falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori» si intende l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ne consegue che, perché una pratica sia sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2005/29, essa dev’essere idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Dato che le pratiche commerciali ingannevoli di cui all’articolo 6 della direttiva 2005/29 costituiscono una categoria specifica delle pratiche commerciali sleali contemplate dall’articolo 5, paragrafo 2, della richiamata direttiva, esse devono necessariamente riunire tutti gli elementi costitutivi di tale carattere sleale e, di conseguenza, l’elemento relativo all’idoneità della pratica a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, si deve constatare che essa è fondata sull’articolo 169 TFUE e mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, mediante l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori. Secondo il considerando 7 della direttiva 2005/29, essa riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. Il considerando 11 di tale direttiva enuncia che essa introduce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori. Dal considerando 13 di detta direttiva emerge che sono le due tipologie di pratiche commerciali più diffuse, vale a dire le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive, che hanno giustificato l’adozione di norme specifiche al fine di combatterle. Secondo il considerando 14 della medesima direttiva, essa mira a che nella nozione di «pratiche commerciali ingannevoli» rientrino le pratiche che, inducendo in errore il consumatore, gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente.
Ne risulta che la direttiva 2005/29, allo scopo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, stabilisce un divieto generale delle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico di questi ultimi.
Di conseguenza, perché una pratica commerciale sia qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, essa deve in particolare essere idonea a indurre il consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Tale interpretazione trova del resto conforto nella giurisprudenza della Corte. Infatti, dal punto 47 della sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič (C‐453/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), e dal punto 42 della citata sentenza CHS Tour Services, emerge che una pratica commerciale è considerata ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora l’informazione sia ingannevole e sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso in assenza di tale pratica.
Inoltre, al fine di fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari affinché possa risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, si deve determinare la portata della nozione di «decisione di natura commerciale», ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/29. Infatti, poiché nel procedimento principale la pratica commerciale riguarda informazioni relative alla disponibilità di un prodotto a un prezzo vantaggioso per un determinato periodo, occorre stabilire se atti preparatori all’eventuale acquisto di un prodotto, come lo spostamento del consumatore fino al negozio o il fatto di entrarvi, possano essere considerati costitutivi di decisioni di natura commerciale, ai sensi della richiamata direttiva.
Dallo stesso tenore letterale dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/29 emerge che la nozione di «decisione di natura commerciale» è definita in termini ampi. Infatti, ai sensi di tale disposizione, per decisione di natura commerciale s’intende «una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni». Tale nozione comprende quindi non soltanto la decisione di acquistare o meno un prodotto, ma anche quella che presenta un nesso diretto con quest’ultima, ossia la decisione di entrare nel negozio.
Anche l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva depone a favore di una siffatta interpretazione in quanto, ai sensi di tale disposizione, detta direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che una pratica commerciale dev’essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
Una pratica commerciale dev’essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang...eIndex=0&part=1&mode=lst&docid=145910&occ=first&dir=&cid=674101 Pagina 7 di 7
In risposta ad un Amico di Facebook
Mia risposta: "Sai Luca il processo di integrazione europea è un processo difficile e complicato. Come immagini. Però stiamo insieme da 60 anni e non da ieri. Come tutte le "famiglie" ci sono momenti entusiasmanti, momenti tranquilli e momenti di crisi. Si tratta di superare le crisi; peraltro non nate nell'Unione europea ma, com'è noto, negli USA con le bolle Lehman Brothers del 2008. Tuttavia, questa brutta crisi (che attanaglia gran parte dei Paesi industrializzati-occidentali) è l'unica nostra speranza di far comprendere agli Stati membri UE (che presentano sempre rigurgiti di sovranità!) che non è più possibile andare avanti con il modello d'integrazione europea che si è sviluppata fino ad oggi. Piccoli passi, oggi si va più spediti domani si torna indietro; dopo domani si vedrà! Senza un obiettivo ben preciso e chiaro. In passato ha funzionato per vari ordini di motivi: 1) i governi degli Stati membri (a 6-9-12-15 Stati) erano formati da altre personalità che oggi non vedo; 2) l'obiettivo della CECA era controllare la produzione di carbone e acciaio in Europa (specialmente di Germania e Francia) per scongiurare un'altra, definitiva, guerra in Europa e preservare la pace (aspetto questo che oggi non viene ricordato; ma è un merito dell'Ue se non abbiamo avuto più guerre nell'europa targata UE);3) La CEE aveva come obiettivo la creazione del Mercato Comune o unico europeo; obbiettivo raggiunto in parte, ma pur sempre un obiettivo, da perfezionare; 4) Il Trattato di Maastricht ha previsto, tra gli altri obiettivi di grande rilievo come la cittadinanza UE, la protezione dei diritti umani e sociali, ecc., la creazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) e la moneta unica. UEM nata monca e incompleta per volere degli Stati membri. Ora bisogna capire se andare avanti oppure fermarci ad una costruzione incompleta. Mi pare che gli Stati stiano decidendo di perfezionale l'UEM. Dopo 20 anni da Maastricht! E sulla scia della crisi devastante, soprattutto sociale. Quindi, comprendo bene lo stato d'animo dei cittadini nel voler a tutti i costi individuare un responsabile di tutto ciò. Lascio al buon senso e alla loro sensibilità culturale decidere. Il che si riduce ad una scelta: rimanere nell'UE riformata che guarda finalmente alle persone e non al solo mercato? Oppure starcene da soli con la ritrovata "liretta" e combattere nei mercati globalizzati?"
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venerdì 20 dicembre 2013
La Commissione europea modifica le soglie di applicazione "europee" degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
Regolamento (UE) n. 1336/2013 della
Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Testo rilevante ai fini del SEE
in
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) n. L 335 del 14/12/2013 pag. 17 – 18.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali [1], in particolare
l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi [2], in particolare l’articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al
coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante
modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE [3], in particolare l’articolo
68,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE
[4] il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito
denominato "l’accordo"). Occorre che l’accordo sia applicato a
qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito
denominati "soglie") fissati nell’accordo stesso ed espressi in
diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle
amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso
gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste
da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo
siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro,
arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui
all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza è
opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che
non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie
della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della
direttiva 2004/17/CE.
(4) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.
(5) Le misure previste dal
presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli
appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è
così modificata:
1) Il testo dell’articolo 16
è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
2) Il testo dell’articolo 61
è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
b) al paragrafo 2, l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR".
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è
così modificata:
1) Il testo dell’articolo 7 è
così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"130000 EUR" è sostituito da "134000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
2) All’articolo 8, il primo comma
è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR".
3) All’articolo 56, l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
4) All’articolo 63, paragrafo
1, primo comma, l’importo "5000000 EUR" è sostituito da "5186000
EUR".
5) All’articolo 67, il
paragrafo 1 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo
"130000 EUR" è sostituito da "134000 EUR";
b) alla lettera b), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR";
c) alla lettera c), l’importo
"200000 EUR" è sostituito da "207000 EUR".
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8
della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo
"400000 EUR" è sostituito da "414000 EUR";
2) alla lettera b), l’importo
"5000000 EUR" è sostituito da "5186000 EUR".
Articolo 4
Il presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13
dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel Barroso
--------------------------------------------------
NOTE:
[1] GUUE L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] GUUE L 134 del 30.4.2004,
pag. 114.
[3] GUUE L 216 del 20.8.2009,
pag. 76.
[4] Decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati
multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
domenica 15 dicembre 2013
Riflessioni sul concetto di "sovranità" nel mondo contemporaneo globalizzato
Parlare di "sovranità"
oggi è sorprendente se non (a dir poco) utopistico. Sfruttando il generale
malcontento e cavalcando l'onda del populismo, e senza argomentare alcuna
soluzione alternativa attendibile, c'è ancora chi invoca la sovranità dello
Stato avendo in mente la sovranità secondo il Montesquieu (1700) o addrittura
il Bodin (1500). Quella sovranità stava ad indicare la posizione di assoluta
indipendenza dello Stato nei riguardi di ogni altra entità o persona giuridica
esistente al suo esterno (cosiddetta "sovranità esterna"). Tuttavia, com'è
noto, nello Stato contemporaneo, lo
jus majestatis subisce non
pochi limiti di diritto che derivano sostanzialmente dall'ordinamento
internazionale (il cui scopo, lo ricordo, è quello di assicurare la coesistenza
fra gli Stati e di tutelare i popoli e i singoli individui (ad esempio: protezione
dei diritti umani).
Rammento che l'art.
10, prima frase, della Costituzione della Repubblica italiana sancisce in modo
inequivoco che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute". Ed inoltre, il
successivo art. 11, seconda frase, chiarisce ancora meglio che l'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo". Pertanto, la sovranità dello Stato, necessariamente,
entra in rotta di collisione con ordinamenti sovranazionali (in primo luogo
quello dell'Unione europea) e, di conseguenza, incontra dei limiti al proprio
esclusivo esercizio (ad esempio le norme consuetudinarie relative al
trattamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi
in materia di divieto di inquinamento transfrontaliero, ecc.). Inoltre lo Stato
può acconsentire a delle limitazioni della propria sovranità per effetto
dell’adesione a organizzazioni internazionali, ovvero ad enti fortemente
sovranazionali (para-costituzionali) come l'Unione europea dotate di propri poteri
e funzioni tali da configurare una "interferenza", talora assai
penetrante, nella potestà dello Stato stesso. A meno che l'Italia non voglia
diventare "anarchica" dal punto di vista internazionale, vale a dire
chiusa su se stessa, senza contatti con il mondo, ciò non appare plausibile in
un contesto internazionale globalizzato quale quello che viviamo nel terzo
millennio. Eppure, evidentemente in modo strumentale, si invoca di continuo la
sovranità…senza tener conto che basta un'agenzia di rating (chi sono costoro??)
con un giudizio negativo nei confronti di uno Stato (sic!) per far cadere nel
baratro economia finanziaria e, aggiungerei, anche l'economia reale (che
definirei "costo per i cittadini"). Allora cosa si può fare? 1)
lasciare tutte le organizzazioni internazionali e chiuderci in noi stessi;
ovvero 2) cercare di partecipare di più alla formazione delle norme
internazionali ed, in specie, europee. Ad esempio andando a votare alle
prossime elezioni europee del prossimo mese di maggio 2014. Con un Parlamento
forte, ben costituito, i cittadini sono rappresentati nel sistema istituzionale
e legislativo dell'Unione europea e possono influenzare le sorti di moltissime
politiche europee (dall'agricoltura, all'ambiente, alla tutela dei consumatori,
all'immigrazione, ecc.). Ciò non accadendo avremo un Parlamento europeo debole
che non potrà interloquire a pieno titolo con le altre istituzioni, in
particolare, Commissione e Consiglio (dei governi degli Stati membri),
lasciando carta bianca ai voleri degli Stati membri più influenti.
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