giovedì 11 aprile 2013
La storia della errata informazione sui quotidiani nazionali continua...
Purtroppo la cattiva informazione del Sole 24 Ore continua. Sul quotidiano di oggi 11 aprile 2013 a pag. 24 sul lato destro nella rubrica "Notizie-In breve" a proposito della questione del sovraffollamento delle carceri in Italia e con riguardo alla recente sentenza della Corte (europea) dei diritti dell'uomo (che non è un organo dell'Unione europea bensì del Consiglio d'Europa) si scrive nel titolo "L'Italia impugna la condanna UE" confondendo così (i lettori prima di tutto) il Consiglio d'Europa e la sua Corte con L'Unione europea e la sua Corte di giustizia. La storia continua...
sabato 6 aprile 2013
Ancora una precisazione sul post precedente
Scusate Amici ma è più forte di me. Insisto sulle precisazioni giornalistiche sulla terminologia usata nei confronti dell'Unione europea, posto che i direttori dei quotidiani più importanti non hanno neanche risposto alle mie garbate lettere di precisazione. Ancora oggi sul Sole 24 Ore nell'inserto allegato "PLUS24" (sabato 6 aprile n, 556) a pag. 7 a proposito della proposta di direttiva c.d. "Mifid" relativa ai mercati degli strumenti finanziari nello schemino proposto, al punto "3 giugno 2013" si legge impropriamente l'approvazione del testo in discussione da parte del "Consiglio d'Europa" anzichè Consiglio UE (c.d. "dei ministri"). Consiglio d'Europa che è una organizzazione internazionale a se stante (47 Stati membri tra cui Russia, Turchia Azerbaijgian) nata prima (1949) del processo di integrazione europea propriamente detto con le Comunità e l'Unione oggi. Comprendo le difficoltà terminologiche; ma è pur vero che se si vuole avvicinare i cittadini all'Unione europea occorre un'informazione corretta e non fuorviante. E' inaccettabile che i maggiori quotidiani italiani ancora nel 2013 facciano questi errori. Mi chiedo: ma chi scrive gli articoli (e soprattutto chi fa i titoli) non può documentarsi prima? Un manuale di diritto dell'Unione europea è troppo caro forse?
mercoledì 3 aprile 2013
Sulla sentenza della Corte dei diritti dell'uomo in materia di accesso nelle Facoltà universitarie.
Nella sentenza del 2 aprile scorso, la (Camera-Seconda Sezione della) Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha deciso che la questione alla base del ricorso della signorina palermitana Claudia Tarantino e altri contro Italia non viola la Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU). L'oggetto del contendere riguardava l'annosa questione del numero chiuso nelle Facoltà universitarie italiane: annosa poiché da tempo la questione alberga nelle corti nazionali italiane dal primo grado alla cassazione ed alla Corte Costituzionale. Dalla recentissima decisione si ricava che la pratica delle immatricolazioni limitate, a talune condizioni, non viola la CEDU e di conseguenza il diritto (sacrosanto) allo studio. Giacché ancora stamattina nel dare la notizia (per carità tempestivamente ed opportunamente), il quotidiano Il Sole 24 Ore, in prima pagina, ha scritto "La Corte UE: il numero chiuso non viola il diritto allo studio", ritengo di dover fare una precisazione al fine di dare una corretta informazione. Il tribunale internazionale (vale a dire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo) non è la Corte UE e men che meno fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Si tratta di un'importante giurisdizione internazionale che opera nel contesto giuridico del Consiglio d'Europa (di cui fa parte anche l'Italia) che, lo ricordo, non va confuso con alcune istituzioni comunitarie (Consiglio europeo e Consiglio UE). Inoltre, la Corte di Strasburgo deve valutare (essenzialmente) se uno Stato membro (dei 47 Stati membri) del Consiglio d'Europa ha violato o meno la CEDU, in particolare un diritto o una libertà fondamentali contenuti nella Convenzione. E questo è il caso che ci occupa. Pertanto, la Corte dei diritti dell’uomo rigettando il ricorso di 8 studenti italiani non ammessi alle Facoltà di medicina e odontoiatria, ha ritenuto il numero chiuso ammissibile e conforme con il diritto allo studio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. In particolare, l'articolo 2 del medesimo Protocollo n. 1 sancisce che (nella lingua facente fede) “No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions”. Nella sua decisione la Corte di Strasburgo precisa che la soluzione trovata dal legislatore italiano per regolare l’accesso all’università, cioè la legge n. 127/1997 che modifica in parte la precedente legge n. 341/1990, è ragionevole e non eccede l’ampio margine di discrezione che gli Stati hanno in questo ambito (in materia si vedano le sentenze Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, §§ 134-42, ECHR 2005-XI, and Mürsel Eren v. Turkey, no. 60856/00, § 41, ECHR 2006-II). [NdR: l'acronimo ECHR sta per Corte europea dei diritti dell'uomo]. La decisione della Corte è stata presa a larga maggioranza, vale a dire, 6 giudici contro 1 (c.d. "opinione dissenziente" nella fattispecie del giudice Pinto de Albuquerque) peraltro pubblicata in calce alla sentenza. In Italia è già battaglia. L'associazione dei consumatori CODACONS, rilancia con profili di costituzionalità: il fatto che secondo i giudici internazionali il numero chiuso non sia incompatibile con quanto sancito dalla CEDU, non significa che i test d'ingresso rispettino la normativa italiana, a cominciare dalla Costituzione. Ad essere violato secondo il CODACONS non è solo il diritto allo studio sancito dall'art. 3, 33 e 34 della Costituzione, ma anche il libero accesso alle professioni. Una sentenza che, per quanto sia un'occasione perduta, lascia impregiudicate tutte le possibili azioni legali italiane (ancorché come si diceva già esperite più volte); nelle more il CODACONS ha già provveduto a diffidare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca chiedendo l'eliminazione dei test di ammissione e, in attesa delle sentenza della Corte Costituzionale, ha già pronta una class action per risarcire gli studenti esclusi dalle Facoltà. Come concludere? Ovviamente una sentenza come quella odierna stimolerà un ampio dibattito. Posso solo aggiungere che la questione non è solo italiana ma riguarda altri Paesi in Europa (sia Stati del Consiglio d'Europa sia Membri dell'Unione europea). Sicuramente sul diritto all'istruzione si valuta il livello di civiltà di un Paese e delle sue istituzioni democratiche. Il "cosiddetto stato di diritto" si basa anche su questo diritto sacrosanto. E' pur vero, tuttavia, che come accade per altri diritti e libertà fondamentali è possibile prevedere dei temperamenti. E credo che con le opportune garanzia su questo si debba lavorare in futuro.
sabato 30 marzo 2013
Sui pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese. Il diritto dell'Unione europeo in questo caso è sempre il "mostro" da mettere in prima pagina?
E' sorprendente come i
media nazionali, soprattutto degli ultimi giorni, trattino l'argomento dei ritardi
dei pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione (PA) alle aziende
fornitrici di beni e servizi in un'ottica meramente nazionale. Esaltando le
recenti iniziative del governo come utili e necessarie per dare un po’ di
ossigeno alle imprese italiane oramai sul baratro del fallimento. Dell'Unione
europea (o dell'"Europa" come scrivono i media) nulla, nemmeno un
riferimento alla normativa sovranazionale. Eppure il decreto legislativo n. 212
del 2012 è un atto nazionale obbligato dalla direttiva comunitaria n. 2011/7/Ue
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. In questo caso l'obbligo (perché di obbligo
si tratta) scaturente dalla direttiva è il benvenuto (nonché necessario),
giacché sblocca considerevoli capitali bloccati da tempo a favore di aziende
che hanno già fornito beni e/o servizi (sopportando talvolta spese ingenti). In
questo caso l'Unione europea non è il solito "mostro" che stritola
gli Stati membri e obbliga i cittadini a fare scelte sempre più al ribasso
nell'economia familiare. Eppure i media non ne fanno parola. Questo è un
atteggiamento tipico che si consuma negli anni sin dall'inizio del processo di
integrazione europea. Laddove l'Unione è la causa di tutti i nostri mali va
condannata senza esitazione in prima pagina e con giudizi (talvolta) affrettati
e senza cognizione di causa. La critica all'"Europa" (spesso
confondendo Consiglio d'Europa con Unione europea!) paga sul piano mediatico.
Laddove, invece, è dato riscontrare (come nel caso che ci occupa) un'azione
positiva dell'Unione europea (che, mi si creda, non è residuale o minoritaria)
in ordine alla tutela dei diritti delle persone (in questo caso delle persone
giuridiche) e dei cittadini, l'interesse dei media scema vistosamente e dalla
prima pagina, dalle luci della ribalta, si transita, generalmente, in pagine interne o post meno visibili.
Siffatto atteggiamento deve finire. Lo stesso dicasi per i governi nazionali
che spesso, troppo spesso, chiamati a scelte difficili nei confronti dei propri
cittadini-elettori, scaricano le maggiori colpe sull'Unione. Che grande valvola
di sfogo è l'UE per i governi nazionali. Ma ora basta. Non è più possibile
accettare una tale prospettiva. Anche perché, in questo modo, i cittadini si
allontanano sempre più dall'UE giacché percepiscono in negativo l'appartenenza
all'Unione e spesso si sente affermare (senza cognizioni di causa) "ma
quanto ci costa appartenere all'Unione"… Ora, si badi bene, il sistema
politico-legislativo dell'Unione non è perfetto anzi va perfezionato e
migliorato. Sono anni che gli studiosi della materia ne denunciano le carenze e
le imperfezioni. Io credo che il sistema giuridico-politico perfetto non è
stato ancora inventato. La legge perfetta che piace a tutti non è stata ancora
elaborata. Ed allora atteniamoci a giudizi equilibrati, sia qualora ci sia da
contestare (e sarebbe meglio contestare nelle sedi appropriate durante l'iter
legislativo; quando l'atto legislativo entra in vigore ben poco c'è da fare se
non applicarlo); sia laddove ci sia da formulare attestati positivi all'Unione
per aver avuto la capacità di raggiungere un compromesso (Consiglio dei 27
governi, Commissione europea e Parlamento europeo), tale da giungere ad un atto
legislativo di grande importanza e concretezza sulle persone, fisiche e
giuridiche. Come è il caso della direttiva n. 2011/7/Ue approvata dal
Parlamento europeo e dal Consiglio. Si legge nella direttiva che nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori
economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi
rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni
generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi
prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine
stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità
e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Siffatti ritardi
compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore
deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il
rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di
recessione economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più difficile.
Parole sante. E ancora, le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie
attività commerciali in tutto il mercato interno europeo in condizioni che
garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori
di quelle interne. Pertanto, nell'articolo
1 si stabilisce che lo scopo della direttiva è di lottare contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto
funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle
imprese e in particolare delle PMI. Qual è il problema? La questione riguarda
la non corretta trasposizione nel decreto legislativo n.
212/2012 di alcune norme contenute nella
direttiva. Ci si riferisce principalmente alla "mini-deroga" (tutta
italiana) prevista dalle norme del decreto legislativo che consente alle PA di
pagare a 60 giorni, anziché 30, qualora "sia giustificato dalla natura
dell'oggetto del contratto" ovvero "dalle circostanze esistenti al
momento della conclusione del contratto di fornitura". Si tratta di una ipotesi
non prevista dalla direttiva che potrebbe diventare una scappatoia alle regole
generali comuni. Come dire che un'eccezione diventa la regola. La Commissione
europea ha chiesto, inoltre, che siano riviste anche altre norme. In
particolare è necessario chiarire meglio l'obbligo (per lo Stato italiano) di
assicurare la piena trasparenza dei diritti e degli obblighi previsti dalla
direttiva e inserire a latere delle clausole gravemente inique (o vessatorie)
anche la prassi che i debitori spesso utilizzano per non rispettare i tempi
previsti e per evitare di pagare gli interessi. In conclusione, una
trasposizione in parte positiva e in parte (assolutamente) negativa. Il governo
italiano per scongiurare una procedura di infrazione (con conseguente condanna
della Corte di giustizia UE) dovrà emendare il decreto legislativo n.
212 nelle parti segnalate dalla Commissione. Mi chiedo. E' mai possibile che si
debba sempre trovare una scappatoia, tutta italiana, per "addolcire"
e "addomesticare" una normativa europea che per di più, come in questa
fattispecie, va nel senso di sbloccare ingenti somme e favorire, nei tempi
stabiliti, il buon funzionamento delle imprese e concorrere alla ripresa
dell'economia?
mercoledì 27 marzo 2013
L'intricata questione dei marò in India (parte terza)
Con le irrituali dimissioni del ministro degli
esteri italiano ieri in Parlamento, la situazione politica interna ha mostrato una
spiacevole divisione del governo sulle scelte fatte in ordine alla questione del
rientro in India dei nostri marò. Con conseguenze immaginabili sul piano
internazionale, posto che i media ne hanno dato ampio riscontro. E ciò aggrava
una immagine e la credibilità del governo del nostro paese (dell'Italia tout
court) già quanto mai discussa e criticata in questa fase storica. L'aspetto
politico lo lascerei alle coscienze e ai giudizi di ciascuno. Al giurista
compete, viceversa, chiarire oltremodo il quadro giuridico di riferimento, al
fine di formulare ipotesi su dati concreti dell'incresciosa storia. Né vale la pena di
ritornare su errori commessi dal governo italiano (si vedano i due precedenti
post), a partire dalla fonte primaria delle successive illegalità: in primo
luogo, 1) dalla improvvida decisione (a seguito di inganno o meno) di far
entrare la nave italiana Enrica Lexie nelle acque territoriali indiane e quindi
(addirittura!) attraccare nel porto di Kochi (Cochin) dove i due militari
italiani sono stati arrestati e tradotti in carcere; successivamente, 2) alla
strategia di contestare la giurisdizione indiana in ordine al luogo di
commissione del fatto (alto mare, zona contigua o mare territoriale) e, 3) alla
natura dell’azione dei due marò (in quanto organi dello Stato) per i quali si
applicherebbe secondo il diritto internazionale la consolidata regola dell’immunità funzionale. Dal che si
ricava, una volta chiarito il contesto giuridico, la giurisdizione competente a
giudicare i nostri fucilieri. Tuttavia, dopo più di un anno dal fatto, con i
due marò in stato di fermo e (sostanzialmente) sotto processo in India (salvo
le due sortite in Italia autorizzate dalle autorità giudiziarie indiane), non
si è ancora giunti alla decisione sulla giurisdizione competente. Nè la
sentenza della Corte suprema indiana del 18 gennaio 2013 è risolutiva in questo
senso, giacché allungando i tempi, ordina sostanzialmente la costituzione di una
futura "Corte speciale" con sede a Nuova Delhi. Sarà questa Corte a
giudicare (illegittimamente) i nostri marò? Per ora no! La Corte speciale dovrà
pronunciarsi, prima che sulla colpevolezza dei marò, sulla questione della giurisdizione competente. In una nota
verbale del governo italiano si faceva riferimento anche alla mancata risposta (positiva)
del governo indiano alla richiesta italiana di attivare le forme di
cooperazione previste dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 (ex art. 100 e art.
283), per la
ricerca di una soluzione diplomatica e, se necessario, arbitrale o giudiziale
del caso. All’indomani della sentenza del 18 gennaio 2013 della Corte Suprema
indiana, infatti, il governo italiano ha proposto formalmente al governo di New
Delhi l’avvio di un dialogo bilaterale per la ricerca di una soluzione
diplomatica del caso, come suggerito dalla stessa Corte, là dove richiamava
l’ipotesi di una cooperazione tra Stati nella lotta alla pirateria, secondo
quanto prevede la citata Convenzione UNCLOS. Alle richieste italiane ha fatto
seguito il diniego del governo indiano a soluzioni previste dal diritto
internazionale ribadendo la competenza della giurisdizione indiana. Dal che, fa
seguito la ulteriore controversia sul rientro in India dei marò (in permesso
per le votazioni politiche): al cambio di atteggiamento in ordine al precedente
impegno del nostro governo attraverso l'ambasciatore italiano in India (c.d
"affidavit"), c'è stata la (illegittima) decisione della Suprema
Corte indiana del 18 marzo scorso di "non autorizzare l'ambasciatore
italiano a lasciare il Paese" senza previa autorizzazione. Si tratta di
una decisione adottata in grave violazione della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 1961 che codifica principi universalmente
riconosciuti. Principio fondamentale per le relazioni tra gli Stati, e
principio-cardine consolidato di diritto consuetudinario e pattizio ribadito più
volte dalla Corte Internazionale di Giustizia. Una serie di comportamenti
deprecabili sul piano diplomatico, sia dall'una che dall'altra parte, che
evidenziano una sorta di astiosità politica non giustificabile sul piano del
diritto internazionale e più propriamente diplomatico.
venerdì 22 marzo 2013
L'intricata questione dei marò in India (continua)
E' sorprendente come negli ultimi giorni il governo italiano abbia cambiato
atteggiamento: in un primo momento dichiarando di non fare rientrare in India i
due Marò violando così un impegno preso dall'Ambasciatore Mancini (in quanto
organo dello Stato italiano) e una regola generale del diritto internazionale (pacta
sunt servanda) e, lasciatemelo dire, di correttezza istituzionale e buon senso.
Successivamente però, a seguito delle reazioni del governo indiano (e di taluni
ambienti della comunità internazionale), c'è stato un repentino cambiamento nel
senso di rispettare l'impegno preso, tuttavia a talune condizioni. Gli esiti
sono sorprendenti. Una riflessione preliminare però va fatta sul comportamento disastroso
del nostro governo ed in particolare della nostra diplomazia. Non si prende un impegno solenne (nel
caso specifico con la Corte Suprema indiana) peraltro durante una controversia
difficile e complessa, per poi disattenderlo come se fosse un appuntamento per
una partita di tennis! L'immagine dell'Italia già così debole sul piano
internazionale ne esce ancor di più indebolita (troppo spesso negli ambienti
internazionali ho sentito affermare "i soliti italiani che non mantengono
le promesse"). Sul merito della recente vicenda rilevo che i marò sono
ripartiti per l'India con la garanzia delle autorità indiane che in caso di
condanna (sic!) non sarà applicata loro la pena di morte (sic!) e che i due Marò
risiederanno nell'ambasciata italiana e godranno altresì di libertà di
movimento. Molte contraddizioni in tutto ciò. E' fuor di dubbio che devono
essere accertate le responsabilità, in modo chiaro ed inconfutabile; e ciò, lo
ribadisco, al di là del luogo di commissione del fatto (acque internazionali o interne)
sarebbe stato di competenza della giurisdizione italiana, tutt'al più di un
arbitrato o tribunale internazionale. Ma così non è, stante la decisione ultima
del governo italiano di far rientrare in India i due Marò a seguito della
"garanzia" delle autorità indiane che in caso di condanna non sarà
applicata loro la pena di morte. In poche parole si accetta esplicitamente la
giurisdizione indiana e si "negozia" per ottenere la migliore
sentenza possibile. Che dire. Il primato della politica, cioè a dire, dei
rapporti di forza, sul diritto e sul diritto internazionale in particolare.
domenica 17 marzo 2013
L'intricata questione dei marò in India
Non
c'è dubbio che il comportamento delle Autorità indiane in occasione prima, del
fermo dei due marò e più di recente dell'ambasciatore italiano, è in palese
violazione del diritto internazionale. Così come in violazione del diritto
internazionale è stata tutta la vicenda processuale interna. Si tratta di
decisioni politiche, direi "mediatiche", dovute probabilmente al
clima che si è venuto via via creando all'interno del Paese sulla spinta
emotiva dei cittadini indiani. Ciò non giustifica peraltro il discutibile
comportamento, anzi, posto che l'India conosce bene il diritto internazionale
applicabile alla fattispecie, l'atteggiamento delle Autorità indiane è maggiormente
deprecabile e pertanto sanzionabile dal punto di vista del diritto
internazionale. In verità emerge altresì una dura realtà geopolitica: l'India è
oggi un Paese in forte ascesa dal punto di vista economico-politico; l'Italia,
per contro, è alla ricerca di recuperare un ruolo più consono che le compete,
da tempo perso sul piano internazionale e da diversi anni. Per spiegare meglio la controversia
India-Italia, occorre precisare che il caso diplomatico-giudiziario trae
origine dal dilagante fenomeno della pirateria
nell’oceano indiano (invero come in altri mari); il fatto, da tutti conosciuto,
sarebbe avvenuto in acque internazionali e non acque territoriali indiane come
sostenuto dalle Autorità locali. Ciò non ha grande rilevanza per il diritto
internazionale. Il regime di
immunità dello Stato (Italia) (Stato apparato inteso come l'insieme dei suoi
organi) lo esenta dalla giurisdizione dello Stato del foro e, in ogni caso, si
applica anche per i fatti commessi nel territorio dello Stato del foro, per la
medesima ragione (immunità). La questione della pirateria in
generale ha comportato che gli Stati, al fine di tutelare le navi battenti
bandiera nazionale, forniscono scorte armate - composte di militari, come nel
caso dei marò, o di private contractors - a loro protezione.
Si tratta evidentemente di attività dello Stato esercitate iure imperii in
risposta al fenomeno della pirateria; fenomeno questo considerato anche dal
Consiglio di Sicurezza dell'ONU destabilizzante la pace e la sicurezza
internazionale. A tal riguardo
l'accordo internazionale multilaterale "Vessel Protection Detachement" ha come obiettivo precipuo, tra
l'altro, di organizzare, a livello multilaterale,
le scorte armate sulle navi mercantili. L'Italia ne è parte. L'India non ha a
riconosciuto detto accordo. Tuttavia l'India riconosce ed accetta il diritto
internazionale generale, la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
del 1961 e, non ultimo, è membro ONU. ll comportamento delle Autorità
indiane è in violazione del diritto internazionale, atteso che gli organi dello
Stato (nella fattispecie i marò e l'ambasciatore italiano) sono immuni dalla
giurisdizione penale dello Stato straniero allorché svolgono attività iure
imperii. Ed è piuttosto chiaro che i marò nell'arco delle loro funzioni e
soprattutto l'ambasciatore rappresentano organi dello Stato italiano. L'Ambasciatore
italiano in India rappresenta il lo Stato (governo) italiano, il quale, avendo
ottenuto il gradimento da parte indiana, assume lo status diplomatico di capo
missione con tutti i trattamenti che gli competono dalla sua condizione. A
voler semplificare: immunità dalla giurisdizione, cioè non processabilità
dinanzi a tribunali locali, inviolabilità della persona, della sede e
dell'abitazione, diritto di circolare liberamente, divieto di fermo di polizia,
ecc. Alle Autorità indiane l'unica possibilità è di ritirare il gradimento e
considerare la persona (l'ambasciatore) persona non grata e, eventualmente,
espellerlo. Stando le cose diversamente, non è possibile ai sensi della
convenzione di Vienna del 1961, fermare con azioni di polizia o limitare gli
spostamenti dell'ambasciatore. La questione sin dal principio sarebbe dovuta
essere risolta in via diplomatica e non giudiziaria (per di più da tribunali
indiani). Ora la questione dovrebbe
essere risolta sul piano politico-diplomatico (in via prioritaria), grazie
anche alle pressioni di ONU e Unione europea, ottenendo così il rilascio dei
due marò e consentendo all'ambasciatore italiano piena libertà di movimento e
di azione. Altrimenti l'unica via perseguibile per lo Stato italiano è un
arbitrato internazionale, ovvero sollevare la questione dinanzi ad un tribunale
internazionale al fine dell'accertamento dei fatti e, l'individuazione delle
responsabilità internazionali previste dal diritto internazionale.
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