Va
subito detto che non è una questione non nuova; già nel 2011 dinanzi alla Corte
di giustizia dell'Unione europea è approdato il caso del signor Hassen El Dridi,
alias Soufi Karim. La questione è stata già risolta dal diritto
dell'Unione europea. Ciò perchè, come vedremo, la materia dei rimpatri è
disciplinata dal diritto dell'Unione europea, nella fattispecie, dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recante
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in Gazzetta UE L 348,
pag. 98). Il procedimento "El Dridi" è stato possibile grazie ad una
domanda di pronuncia pregiudiziale d'urgenza (PPU) ai sensi dell’art. 267 TFUE,
proposta dalla Corte d’appello di Trento. Brevemente i fatti. Il sig. El Dridi
è un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e, al tempo,
privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha
emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004. Un ordine di
allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore
di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli è stato notificato
in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato dall’indisponibilità
di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di
identificazione del sig. El Dridi nonché dall’impossibilità di ospitarlo in un
centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.
Durante un controllo effettuato il 29 settembre 2010 è stato constatato che il
sig. El Dridi non si era conformato a detto ordine di allontanamento. Pertanto,
il sig. El Dridi è stato condannato dal Tribunale di Trento, all’esito di
giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui
all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero" (Supplemento ordinario alla
Gazz. Rep. Ita. (GURI) n. 191 del 18 agosto 1998), come modificato dalla legge
15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009). Egli ha impugnato
tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Trento, di qui il rinvio alla
Corte di giustizia UE. La Corte d'appello richiede alla Corte i seguenti
quesiti (cito testualmente): 1) «Se alla luce dei principi di leale
collaborazione, all’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva
e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e
16 della direttiva n. 2008/115/CE ostino: a) alla possibilità che venga sanzionata
penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura
amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata[,] con il ricorso al
massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente; b) alla
possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera
mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in
particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato
dall’autorità amministrativa». Semplificando, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se la direttiva 2008/115/CE, in particolare i suoi artt. 15 e 16,
debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato
membro, come quella in discussione nel procedimento principale (decreto legislativo
n. 286/1998), che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione
che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine
il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato
motivo. Ricordo che la ratio della direttiva
2008/115/CE ha come obiettivo l’attuazione di un’efficace politica in materia
di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone
interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro
diritti fondamentali e della loro dignità. Una tale pena, infatti, segnatamente
in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di
compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia
l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. La Corte gi giustizia
Ue decide pertanto che la direttiva 2008/115/CE, in particolare i suoi artt. 15
e 16, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato
membro, come le norme di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che prevedono l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione
che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine
il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.
In virtù della prevalenza del Diritto UE sul diritto nazionale incompatibile,
principio costituzionale acclarato da tempo, al giudice nazionale, incaricato
di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto
dell’Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni
disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della
direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo. La questione era già chiarita nel
2011. A me pare che si faccia tanto baccano per nulla!
sabato 12 ottobre 2013
giovedì 26 settembre 2013
L'Unione europea apre una procedura d'infrazione sulla responsabilità civile dei giudici
L'Unione europea apre una
procedura d'infrazione sulla responsabilità civile dei giudici
[Articolo ANSA consultabile
suhttp://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/giustizia/2013/09/25/Ue-apre-infrazione-responsabilita-civile-giudici_9357170.html del 25 settembre 2013, pubblicato alle ore 17:16]
Breve
nota sulla responsabilità dei magistrati nella giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea - See more at:
http://www.duitbase.it/note-e-commenti/117-breve-nota-sulla-responsabilita-dei-magistrati-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea#sthash.OrmBWdfM.dpuf
Rimando al mio breve commento su DUIT del 29 novembre 2011 al seguente indirizzo:
http://www.duitbase.it/note-e-commenti/117-breve-nota-sulla-responsabilita-dei-magistrati-nella-giurisprudenza-della-corte-di-giustizia-dellunione-europea
La recente sentenza della Corte di giustizia UE (d'ora in avanti Corte UE) del 24 novembre 2011 nella causa C-379/10 sulla responsabilità
(civile) dei magistrati mostra, in primo luogo, che non vi è ambito del
diritto nazionale che non può essere interessato dal diritto
dell'Unione europea. Anche nei gangli più intimi delle sovranità statali
come l'ordinamento giudiziario, in specie penale, il diritto UE si pone
come "interfaccia" dei diritti nazionali (e delle procedure
giudiziarie), sì da comportare un'armonizzazione sostanziale delle
discipline nazionali ovvero, a voler minimizzare, quanto meno
un'interpretazione conforme di queste ultime. La sentenza mostra altresì
una profonda disparità di vedute sulla fattispecie della Corte UE e
della Corte di Cassazione.
Nel caso in commento, il sistema
nazionale italiano di responsabilità civile dei giudici è stato ritenuto
dalla Corte UE non conforme al diritto dell'Unione. Ma soprattutto non
idoneo a tutelare gli eventuali danni provocati ai singoli per
violazione del diritto UE. In particolare, la sentenza richiama il
principio, consolidato, della responsabilità degli Stati membri per
violazione del diritto dell'Unione, in questa circostanza, da parte di
un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza. La sentenza della
Corte UE giunge a seguito di un ricorso per inadempimento (c.d.
"procedura di infrazione") presentato dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 258 TFUE. Se è vero che la sentenza è destinata ad avere
effetti importanti nel nostro ordinamento giuridico, è anche vero che
non si tratta di giurisprudenza nuova. Anzi il principio generale di
responsabilità dello Stato membro affonda le radici nella storica sentenza Francovich del 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90;
da quel momento una costante giurisprudenza della Corte UE ne ha
perfezionato alcuni profili ma non ne ha modificato la sostanza. Così da
giungere all'affermazione che la responsabilità dello Stato può essere
provocata da qualsiasi organo nazionali indipendentemente se del potere
legislativo, esecutivo, giudiziario (sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler).
Nel dispositivo della sentenza la Corte afferma che: "La Repubblica
italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i
danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto
dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo
grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di
diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo
giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi
di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 13
aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile
dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
del principio generale di responsabilità degli Stati membri per
violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi
giurisdizionali di ultimo grado".
Occorre ricordare che secondo costante
giurisprudenza della Corte, tre sono le condizioni in presenza delle
quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai
singoli per violazione del diritto dell'Unione al medesimo imputabile,
vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire
diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente
caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la
violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai
soggetti lesi (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame; 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim; e di recente 24 marzo 2009, causa C‑445/06, Danske Slagterier). Inoltre la Corte nella sentenza 3 giugno 2006, causa C‑173/03, Traghetti del Mediterraneo,
ha affermato che il diritto dell'Unione osta ad una legislazione
nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello
Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione
del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di
ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulti da
un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti
e delle prove operate da tale organo giurisdizionale (punti 33-34).
Pertanto, la Commissione europea contesta alla Repubblica italiana di
escludere, per effetto dell'art. 2, secondo comma, della legge n.
117/88, qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni
causati a singoli derivanti da una violazione del diritto dell'Unione
compiuta da uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado, qualora
tale violazione derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla
valutazione dei fatti e delle prove effettuate dal giudice medesimo
(punto 31).
In effetti tale disposizione costituisce
una clausola di esclusione di responsabilità autonoma rispetto al
disposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 2. ai sensi dell'art. 2
della legge n. 117/88, la normativa italiana in materia di
responsabilità dello Stato per i danni causati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie prevede, da un lato, ai commi 1 e 3 di tale
articolo, che tale responsabilità è limitata ai casi di dolo, di colpa
grave e di diniego di giustizia, e, dall'altro, al secondo comma
dell'articolo stesso, che «non può dar luogo a responsabilità l'attività
di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del
fatto e delle prove». Sicché la responsabilità resta esclusa, in via
generale, nell'ambito dell'interpretazione del diritto e della
valutazione dei fatti e delle prove. Dalla giurisprudenza della Corte
UE, tuttavia, emerge che ancorché non può escludersi che il diritto
nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una
violazione, criteri da soddisfare affinché possa sorgere la
responsabilità dello Stato, in un'ipotesi siffatta tali criteri non
possono imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla
condizione di una manifesta violazione del diritto vigente (cfr.
sentenze citate).
L'Italia pertanto dovrebbe modificare la
legge 117/88 che presenta limiti oggettivi e soggettivi al risarcimento
dei danni ai singoli. Nel frattempo i giudici nazionali sono tenuti a
disapplicare le norme della legge 117/88 e garantire in ogni caso il
risarcimento dei danni ai singoli. Il diritto UE prevede in questi casi
la non applicazione della norma nazionale incompatibile e non
l'abrogazione diretta che rimane di competenza statale. Vero è,
tuttavia, che lasciare siffatta norma vigente ed applicabile al di fuori
del diritto UE può essere una via perseguita, pena però una evidente
disparità di trattamento tra cittadini ed una evidente discriminazione.
Potrebbe essere invece un'ulteriore occasione per riformare e
ammodernare un ordinamento giuridico non sempre volto alla tutela dei
diritti dei singoli.
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Sul regime linguistico dei concorsi nell'Unione europea
La sentenza del 12 settembre 2013 della quinta sezione del Tribunale dell'Unione
europea, in causa T‑218/09 - che lo ricordo è il primo grado di
giurisdizione per i ricorsi presentati dalle persone (fisiche e giuridiche) in
materia di diritto comunitario – [pertanto in questa occasione non parliamo
della Corte di giustizia Ue che è la suprema giurisdizione], ha deciso di
annullare, come richiesto dall'Italia, alcuni bandi di concorso nelle
istituzioni e organi dell'Unione europea perché redatti, nelle versioni
integrali, solo in inglese, francese e tedesco. E' questa una vecchia storia
che già annovera una cospicua giurisprudenza. La sentenza che si commenta è
l'ultima in ordine di tempo.
In argomento si veda il precedente commento della collega Marina Castellaneta
su "Il Sole 24 Ore" : http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-27/roma-vince-battaglia-contro-202657.shtml?uuid=AbmQLz6G&fromSearch
Il ricorso verte in primis sul regime linguistico dei bandi di concorsi
generali per l’assunzione di personale presso le istituzioni o gli organi
dell'Unione europea. In
particolare attiene alla scelta della lingua straniera delle prove fra le
lingue lingue ufficiali dell'Unione europea. Si tratta di un ricorso di
annullamento dei bandi dei concorsi generali EPSO/AST/91/09, per la
costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti
(AST 3) nel settore «Offset», e EPSO/AST/92/09, per la costituzione di un
elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore «Prestampa»,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del
18 marzo 2009 (GUUE C 63 A, pag. 1Per meglio specificare si
tratta, da un lato, del bando di concorso generale EPSO/AST/91/09, per la
costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti
(AST 3) nel settore «Offset», destinato a coprire i posti vacanti
nell’ambito del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e,
dall’altro, del bando di concorso generale EPSO/AST/92/09, per la costituzione
di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti (AST 3) nel settore
«Prestampa», destinato a coprire i posti vacanti nell’ambito del Parlamento
europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea, del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Al titolo
«III. Condizioni di ammissione» dei bandi di concorso citati (in
prosieguo: i «bandi di concorso controversi»), era previsto, tra l’altro, che i
candidati dovessero possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente del tedesco,
dell’inglese o del francese («[s]econda lingua»). L'articolo 55 trattato
sull'Unione europea (TUE)
sancisce che sono lingue ufficiali dell'Unione europea le lingue nazionali
degli Stati membri. Inoltre, la Dichiarazione n. 16 relativa all'articolo
55, paragrafo 2 allegata al TUE afferma che occorre "realizzare
l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica
dell'Unione. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che
l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare
attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue". Cisì
che, la Repubblica
italiana deduce la violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1,
del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della
Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), degli articoli 18 e 342
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dell’articolo 22
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di non
discriminazione, di motivazione, del multilinguismo e di tutela del legittimo
affidamento e afferma, sostanzialmente, che la Commissione non poteva limitare
a sole tre lingue la scelta della seconda lingua per le prove dei concorsi. Secondo
il Tribunale Ue sebbene l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato
III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea prevede che il bando di
concorso possa specificare le conoscenze linguistiche richieste per la particolare
natura dei posti da coprire, da tale disposizione non discende un’autorizzazione
generale a derogare alle prescrizioni dell’articolo 1 del regolamento n. 1,
il quale designa 24 lingue non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come
lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Peraltro, l’articolo 1
quinquies, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che, nell’applicazione dello
Statuto, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla
lingua. A norma del paragrafo 6, prima frase, del medesimo articolo, qualsiasi
limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve
essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a
obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.
Alla luce delle considerazioni che precedono Il Tribunale Ue ha annullato i
bandi di concorso controversi. Inoltre, la Repubblica italiana, nella sua
lettera del 21 marzo 2013 e durante l’udienza, ha sollevato il problema degli
effetti di tale annullamento sugli elenchi di riserva risultanti dai concorsi. Di
conseguenza, il Tribunale considera che, al fine di preservare il legittimo
affidamento dei candidati prescelti, occorre non mettere in discussione i
suddetti elenchi di riserva. Che aggiungere alle parole del Tribunale. Una
battaglia vinta dall'Italia sul riconoscimento dell'italiano come lingua dei
bandi di concorso nella Ue. Ma anche per i cittadini italiani rispetto della
parità di trattamento con con i cittadini degli altri Stati membri. Nel rispetto
del principio di non discriminazione e dell'applicazione concreta della
cittadinanza europea.
venerdì 13 settembre 2013
Una precisazione sul mio post "Ancora sul'intervento militare in Siria (Parte II)"
Il mio post ha tratto ispirazione da un interessante e documentato articolo di Ludovica Poli pubblicato nel SIDI Blog in data 5 settembre cui si rimanda per espressa richiesta.
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=481
domenica 8 settembre 2013
Ancora sul'intervento militare in Siria (Parte II).
Queste ulteriori riflessioni
sull'intervento militare in Siria scaturiscono dalle ultime dichiarazioni
dell'amministrazione USA. Forse saranno le ultime in tempo di pace. L'intervento
"punitivo" si farà dunque ma su quali basi giuridiche, morali,
etiche? Esiste nel diritto internazionale un generale "diritto di
punire" e/o una "responsabilità di proteggere"? Occorre
riportare il discorso sui canali corretti. Non esiste una sorta di "licenza di uccidere"
nelle norme internazionali bensì, piuttosto, un dovere in capo alla comunità
internazionale (Stati ed organizzazioni internazionali) di protezione della
popolazione civile laddove all'interno dello Stato siano violati i diritti
umani e le libertà fondamentali in modo grave e persistente. Dopo aver esperito
tutte le misure politico-diplomatiche possibili e constatato che lo Stato non
intende terminare le sue pratiche contestate, previa autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza ONU, è possibile individuare una coalizione per
l'intervento armato. Si badi bene, però, con azioni mirate su obiettivi
politico-militari da eseguirsi nel più breve tempo possibile e, se possibile,
senza spargimento di sangue (!). Non so come sia possibile un intervento di tal
fatta. Un'altro aspetto che va considerato è l'effetto dell'intervento armato.
Negli ultimi esempi (Iraq, Libia) gli interventi hanno comportato il
"cambio di regime" nel governo del Paese, spesso portando avanti , in
verità, interessi più legati agli Stati membri della coalizione che ai diritti
della popolazione civile locale. In qualche caso, tuttavia, il cambio di regime
ha dato i suoi frutti positivi. Nelle ultime dichiarazioni (USA e Francia)
emerge il solo obiettivo di "punire" il regime
di Bashar al-Assad con un intervento unilaterale (della sola USA? + Francia,
Turchia, Arabia Saudita?); non emerge l'intento umanitario talvolta
sbandierato. Ciò che emerge, almeno prima facie, è l'intento di punire Damasco
per aver oltrepassato il limite della "red line" imposta dal
Presidente Obama sull'utilizzo delle armi chimiche. Dimensione punitiva del
tutto estranea alla "responsabilità di proteggere". Non troverebbe un
fondamento di legalità ai sensi del diritto internazionale, non sussistendo, a
quanto consta, una norma che consenta di sanzionare la violazione di regole
internazionali attraverso l’uso della forza armata al di fuori delle ipotesi
consentite dalla Carta delle Nazioni Unite (si veda il mio precedente post). Un
intervento unilaterale sarebbe
un colpo basso non solo alla credibilità del diritto internazionale, ma anche
per l’intero sistema di sicurezza delle Nazioni Unite che, anche a fronte della
solerzia dimostrata da realtà regionali come l’Unione Europea e la stessa Lega
Araba, ha più che mai bisogno di dimostrare una rinnovata capacità di
funzionamento per confermare la propria centralità in materia di mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale. E a questo proposito ricordo che
sono anni ormai che si parla di riforma dell'ONU ma senza addivenire ad una
soluzione giacché gli Stati membri più rappresentativi, detentori del diritto
di veto nel Consiglio di Sicurezza, non pare abbiano la volontà diestendere con
altri i loro privilegi che lo Statuto di Sanfrancisco del 1945 loro
attribuisce. Ma erano tempi divesi, dopo la fine della II guerra mondiale. Dopo
circa settant'anni di applicazione della Carta ONU sembrerebbe giunto il
momento di una riforma complessiva dell'intero sistema di sicurezza ONU. Ma le
sovranità degli Stati membri sono in agguato….
mercoledì 4 settembre 2013
Ancora sull'intervento militare in Siria
A proposito
della sovranità dello Stato nell'Unione europea scrissi tempo addietro che
"l'esercizio più alto della sovranità da parte di uno Stato è quello di
cederla" (Temi di diritto dell'Unione europea, Milano, Giuffrè, 2008).
Oggi mutatis mutandis potremmo
rilevare che la forza (non militare) di uno Stato si misura con l'esercizio
della sua sovranità: più è importante uno Stato (sul piano delle relazioni
internazionali, politiche, commerciali, economiche, ecc.) più l'uso della forza
come coercizione dell'«altro» deve essere minima. Ed ovviamente nella cornice
delle regole internazionali. Ricordo che l'art. 2, parag. 4 dello Statuto ONU
(inserito nel fondamentale Capitolo I "Fini e Principi") stabilisce
che gli Stati membri "devono astenersi nelle loro relazioni internazionali
dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera
incompatibile con I fini delle Nazioni Unite". Inoltre, il seguente art. 4
(che riguarda l'adesione di uno Stato all'ONU) sancisce che "Possono
diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli Stati amanti della pace che accettino
gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano
capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo". Tuttavia il
Consiglio di Sicurezza che, lo ricordo, detiene (a nome degli Stati membri) la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale può, ai sensi dell'art.
42, "intreprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione
che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale". La recente posizione dell'ONU resa nota dal Segretario
Generale lascia intravedere una certa neutralità dell'Organizzazione almeno
fino a quando non si sarà accertata con chiarezza chi ha usato le armi
chimiche, atteso senza ombra di dubbio che sono realmente state utilizzate. Il
Consiglio di Sicurezza non autorizzerà l'intervento giacchè è nota la posizione
contraria di Russia e Cina, entrambi Stati membri "privilegiati"
(assieme a USA, Francia e Regno Unito) con diritto di veto. Pertanto qualsiasi
intervento di uno Stato o più Stati al di fuori della cornice ONU è da ritenere
illegittimo e non conforme allo Statuto ONU. Ma come conciliare i tempi
(lunghi) della diplomazia preferendo l'opzione politica a quella militare (più
breve) con l'esigenza di far terminare il massacro di civili? Può parlarsi già di genocidio?
Non è facile conciliare le due opzioni; la rapidità della soluzione militare,
tuttavia, dovrebbe evitare altro spargimento di sangue innocente; quasi
impossibile, ancorchè si parli di missili intelliggenti e quant'altro
indirizzati su obiettivi militari ben precisi. In ogni caso ci saranno nuovi
morti: come dire che i morti non sono tutti uguali (civili o militari che
siano)! Il Congresso USA potrebbe farci una sorpresa come il Parlamento
britannico, ma non ci spero. E allora come si può uscire da questa impasse peraltro determinata dalla nota
"red line" del Presidente Obama? Buon senso (politico) ed esercizio
di una sovranità mite potrebbere essere la via maestra. L'equazione siriana ha
troppe variabili che potrebbero essere definite "impazzite" o non
controllabili; soprattutto durante l'opzione militare. In Siria sono in gioco
la stabilità del Medio Oriente (con la questione israelo-palestinese in primo
luogo), del Nord Africa e dei paesi del Golfo; inoltre le vie del petrolio, i
rapporti tra sunniti e sciiti (cioè la pace del mondo islamico) nonchè I
rapporti regionali con l'Europa e gli Stati Uniti. Occorre meditare; ricordo
però che mentre si medita la diplomazia è al lavoro 24 ore su 24 e chissà che
il buon senso e l'esercizio di sovranità miti possano raggiungere un
compromesso ed una posizione comune. In questo momento storico la guerra
(correggo: l'intervento militare) non risolve; anzi fornisce l'opportunità di
rivendicazioni e riapre vecchie ferite proprie di quella regione.
giovedì 29 agosto 2013
L'intervento armato in Siria
La Siria 2013
non è il Kuwait 2003. E nemmeno il Kosovo o la Bosnia. Dieci anni dopo
ritornano venti di guerra in Medio Oriente. Anche se di guerra nessuno parla.
Sicuramente si tratterebbe (o si tratterà?) di un attaco militare USA e Co. nei
confronti della Siria, un Paese arabo. Un attacco dimostrativo si dice. Dopo la
Libia la Siria. La medesima coalizione con Francia e Gran Bretagna più Turchi e
Sauditi. La Libia ancora alla ricerca della stabilità e della democrazia non ha
insegnato nulla allora. La Siria ha le spalle forti con Russia ed Iran
protettori. Ma il Presidente Obama, si ritiene, "deve" fare qualcosa.
Deve farlo per la credibilità USA. Poichè tempo addietro ha tracciato la
cosiddetta "linea rossa" in ordine all'uso delle armi chimiche da
parte del regime di Assad. Ora non si può tornare indietro pena la perdita di
credibilità USA, o meglio, del Presidente Obama. Pertanto, la "linea rossa"
costituisce per Obama un vincolo ad agire, un elemento di rigidità, che sfocia
necessariamente nell'inevitabile uso della forza. Posto che la red line non ha avuto effetti preventivi
positivi. Ma la via diplomatica rimane la via maestra, anche se tra mille
difficoltà ed ostacoli. Ed è paradossale che è proprio il Presidente Obama a
dover prendere la decisione ultima dell'attacco: lui, primo premio Nobel per la
Pace "sulla fiducia", come dire, prevedendo (auspicando?) pro futuro la sua linea pacifista. Ma la
politica è un'altra cosa come si vede. Le idee presonali cedono dinanzi
all'interesse nazionale, alla ragion di stato. Se di ragione si parla. Se l'intervento
ci sarà (come sembra ahimè) difficilmente sarà autorizzato dal Consiglio di
Sicurezza ONU stante il presumibile veto della Russia e il disaccordo palese della
Cina. La posizione del nostro governo è ambigua: il ministro degli esteri
Bonino si nasconde dietro la eventuale decisione ONU, ben sapendo che mai ci
sarà un'autorizzazione. Come se il Popolo fosse una manciata di ignoranti. Prima
di un devastante intervento armato, quale che sia la tipologia, occorre
riflettere molto ed anticipare, ove possibile, le conseguenze. La Siria
rappresenta da sempre un attore importante e fondamentale dell'infinito
conflitto arabo-israeliano; il che deve fare riflettere un bel pò prima di
avventati interventi militari. La via dipomatica è l'unica chance; in questo concordo con il Ministro Bonino.
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